Dal 2 settembre la nuova disciplina del raddoppio dei termini: la notizia di reato deve essere inviata prima della decadenza ordinaria dal potere di accertamento
Solo l’invio della notizia di reato prima della scadenza ordinaria consentirà all’Agenzia delle Entrate il raddoppio dei termini per l’accertamento. E’ una tra le novità più rilevanti previste dal D. Lgs.5 agosto 2015, n. 128, in vigore dal 2 settembre.
Per poter accedere al raddoppio dei termini, pertanto, i verificatori dovranno aver inviato la notizia di reato entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello della presentazione della dichiarazione dei redditi.
La norma prevede che restino esclusi dall’applicazione della disciplina i controlli relativamente ai quali, prima del 2 settembre 2015, siano stati notificati alcuni atti (avvisi di accertamento, atti di contestazione e di irrogazione delle sanzioni, inviti a comparire previsti per il procedimento di adesione e processi verbali di constatazione) per i quali entro il 31 dicembre 2015 sia notificato il relativo atto impositivo.