Credito tributario e profitto del reato: inammissibile il sequestro preventivo nei confronti dell’Istituto di credito
Cass. Pen. sez. VI, 11 settembre 2024, n. 41798
Con riferimento alla violazione dell’art. 8 d.lgs. 10 marzo 2000., n. 74, il profitto per chi emette fatture false può derivare dalla remunerazione ricevuta dal destinatario della fattura o dal risparmio sull’imposta evasa, ma i crediti fiscali non costituiscono un profitto fino a quando non vengono compensati con l’imposta dovuta o monetizzati.
Conseguentemente non può essere disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca nei confronti della Banca in quanto il profitto realizzato dalla Società cedente, per effetto delle false fatture da essa emesse, va individuato non nei crediti ceduti, bensì nella remunerazione corrispostale dalla Banca in corrispettivo della relativa cessione.