Contraddittorio obbligatorio anche nell’accertamento “a tavolino”
Anche per gli accertamenti effettuati “a tavolino” è necessaria la preventiva instaurazione del contraddittorio. In mancanza l’atto che ne consegue è affetto da nullità.
La CTR Lombardia ha sancito “la immediata nullità dell’avviso di accertamento impugnato in quanto emesso in violazione dell’articolo 12, comma 7 della legge 212/2000, con violazione del diritto al contraddittorio”.