Compatibilità tra attività professionale e imprenditoriale
Treviso, 27 novembre 2007
Oggetto: quesiti in merito alla compatibilità tra attività imprenditoriali e iscrizione
all’Ordine degli Ingegneri.
Ricevo con sempre maggior frequenza quesiti da parte di Vostri iscritti in
tema di compatibilità tra esercizio di attività imprenditoriali e iscrizione all’Ordine
degli ingegneri.
L’ordinamento degli Ingegneri di cui alla L. 24 giugno 1923 n. 1395 e al
successivo R. D. 23 ottobre 1925 n. 2537, a differenza di altre professioni, non
pone alcun divieto o incompatibilità allo svolgimento di attività di impresa.
Tuttavia il professionista non può svolgere attività o partecipare in società
che possano comportare il suo fallimento. Pertanto, pur non sussistendo una norma
che decreti l’incompatibilità assoluta tra lo svolgimento di attività imprenditoriali e
l’iscrizione all’Ordine, un professionista iscritto all’albo non può assumere il ruolo
di imprenditore individuale o la qualità di socio illimitatamente responsabile (socio
di S.N.C. o accomandatario di S.A.S.). Può invece essere socio di una S.R.L. o di
una S.P.A. o socio accomandante in una S.A.S.
Ritengo opportuno rispondere anche ad alcuni quesiti particolari posti dai
vostri iscritti, ed in particolare:
Ing. ___________________
L’iscritto intende commercializzare tramite internet beni mobili e alimentari.
Chiede se vi sono incompatibilità e quale sia la forma giuridica da assumere. Come
sopra ricordato non esistono leggi che vietano di svolgere contemporaneamente
attività di libero professionista ed attività commerciali, a patto che questo sia fatto
sotto forma di società che non comporti, per il professionista, il rischio di
fallimento.
Ing. _____________________________
L’iscritto chiede se può assumere la qualifica di socio di una S.N.C. di servizi. La
risposta, per quanto detto sopra, è negativa.
Ing. ____________________________
Chiede se può costituire una società avente ad oggetto l’attività prevalente di
istallazione di impianti e contemporaneamente attività di progettazione.
Occorre premettere che le società commerciali (S.N.C., S.A.S., S.R.L., S.P.A.,
S.A.P.A.) devono essere costituite per lo svolgimento di attività di impresa. Unica
eccezione è la società di ingegneria, che può avere, a determinate condizioni e con
particolari vincoli, un oggetto sociale comprendente prestazioni professionali.
Non può pertanto essere iscritta nel registro delle imprese una società commerciale
che contenga, nell’oggetto sociale, attività che per legge sono riservate in via
esclusiva ad una professione. Nel caso specifico l’attività di progettazione. Salvo,
come sopra ricordato, la società di ingegneria, che rappresenta un’eccezione.
I successivi quesiti sono superati da quanto sopra esposto.
Resto a disposizione per le ulteriori informazioni o approfondimenti che
vorrete richiedere in materia.
Cordiali saluti
Dott. Paolo Dalle Carbonare