Collaborazioni occasionali
Treviso, 25 novembre 2005
OGGETTO: quesito qualificazione collaborazioni occasionali
Il Vostro iscritto desidera sapere se un ingegnere, chiamato a svolgere dei
corsi, possa qualificare il suo reddito quale prestazione occasionale e se, ai fini del
superamento dei limiti previsti dalla legge Biagi per la qualificazione di
collaborazione occasionale (compenso inferiore ad € 5.000, durata fino a 30 giorni)
debbano intendersi i giorni intercorrenti tra l’inizio e la fine del corso ovvero il
numero di giornate di insegnamento effettivamente prestate.
Ritengo importante riepilogare i lineamenti essenziali delle prestazioni
occasionali nel nostro ordinamento. Occorre anzitutto distinguere le prestazioni
meramente occasionali dalle prestazioni occasionali coordinate.
1. Prestazioni meramente occasionali (Art. 2222 e ss. C. C.): si tratta di una
prestazione a carattere singolare, episodico, realizzata in assenza di continuità e
coordinamento con la struttura del committente. Il lavoratore svolge in piena
autonomia la prestazione.
2. Prestazioni occasionali coordinate (Art. 61, c. 2, D.Lgs 276/03): è un
particolare tipo di “collaborazioni coordinate e continuative a progetto”,
caratterizzate da un limite temporale (durata non superiore a 30 giorni) e di
compenso (non superiore a € 5.000). Sono anche caratterizzate dalla
coordinazione con il committente e l’inserimento funzionale nell’organizzazione.
Fatta questa opportuna precisazione ritengo che, per rispondere nel merito
alle domande del Vostro iscritto, sia anzitutto importante definire in quale fattispecie
ci si trovi. Ritengo che la collaborazione descritta dal vostro iscritto sia da inquadrare
tra le prestazioni occasionali coordinate, non trattandosi di prestazione a carattere
singolare ed episodico, né tantomeno svolta senza organizzazione del committente.
Inquadrata come sopra la fattispecie si ritiene, quanto alla prima domanda
dell’iscritto, che sia possibile inquadrare i compensi percepiti dall’iscritto quali
compensi per prestazioni occasionali coordinate, a patto che lo stesso già non svolga
professionalmente (con partita IVA) la professione di ingegnere, nel qual caso
sarebbe necessaria l’emissione di fattura e l’assoggettamento del compenso alla
disciplina dei redditi di lavoro autonomo.
Più complessa la risposta alla seconda domanda, volta a conoscere la corretta
interpretazione da dare alla “durata non superiore a 30 giorni” prevista dalla norma.
L’iscritto chiede se si debba far riferimento ai giorni di insegnamento effettivi o ai
giorni intercorrenti fra l’inizio e la fine del corso. In mancanza di interpretazione
autentica da parte dell’INPS, la dottrina si è pronunciata sia in un senso che
nell’altro. A mio modesto avviso si tratta di indagare la natura del rapporto di
prestazione occasionale coordinata, che appare una sottospecie delle collaborazioni a
progetto, qualificata da uno svolgimento in un lasso di tempo inferiore. Per questo
motivo a mio parere il numero di giorni da conteggiare è quello intercorrente tra
l’inizio e la fine del corso. Diversamente si correrebbe il rischio di qualificare come
“occasionale” un rapporto che preveda un impiego del lavoratore per due giorni al
mese per dodici mesi l’anno. Tale ultima fattispecie andrebbe, ovviamente,
inquadrata tra le collaborazioni a progetto.
Resto a disposizione per le ulteriori informazioni del caso e, con l’occasione,
porgo cordiali saluti.