
Chiarezza e sintesi: quando l’atto lungo non è inammissibile (ma può costare caro)
Paolo Dalle Carbonare
Le norme processuali hanno recentemente valorizzato, nella redazione degli atti, i canoni di chiarezza e sinteticità. I due principi, spesso sovrapposti nella prassi, vanno invece tenuti distinti. La Cassazione (Ord. 14 gennaio 2026, n. 802) chiarisce che il solo superamento dei limiti dimensionali del D.M. 110/2023 non determina automaticamente l’inammissibilità del ricorso. L’inammissibilità ricorre solo quando la prolissità si traduca in una esposizione oscura e lacunosa dei fatti, oppure renda non intelligibili i motivi. In caso contrario, la violazione opera soprattutto sul piano economico, legittimando una modulazione “punitiva” delle spese ai valori massimi. Il principio è utile anche nel processo tributario, dove chiarezza e sintesi sono oggi espressamente prescritte e possono incidere sulle spese (art. 17-ter e art. 15, co. 2-novies, D.Lgs. 546/1992).
Il caso
Con l’ordinanza 14 gennaio 2026, n. 802, la Corte di Cassazione (Sez. I civile) torna sul tema dei requisiti di contenuto-forma del ricorso per cassazione e, in particolare, sul rapporto tra violazione dei limiti dimensionali stabiliti dal D.M. 7 agosto 2023, n. 110 e sanzione dell’inammissibilità.
La controversia nasce da un’azione di responsabilità proposta dalla curatela del fallimento di una società nei confronti di un soggetto ritenuto amministratore di fatto, oltre che degli amministratori di diritto. Dopo la condanna in primo e in secondo grado, il soccombente propone ricorso per cassazione affidato a due motivi; la Corte dichiara inammissibili le censure, che non superano i limiti del giudizio di legittimità, ma affronta anche una questione preliminare di particolare interesse pratico: l’eccezione di inammissibilità per carenza di chiarezza e sinteticità, fondata sul superamento dei limiti dimensionali del ricorso.
Chiarezza e sinteticità degli atti nel processo civile: quadro normativo
La c.d. “Riforma Cartabia” (L. 206/2021, attuata con D.Lgs. 149/2022) ha positivizzato, nel processo civile, i canoni di chiarezza e sinteticità nella redazione degli atti processuali. L’articolo 121 c.p.c., già espressione della libertà degli atti quando la legge non disponga diversamente, è stato integrato nella rubrica (“chiarezza e sinteticità degli atti”) e nel testo della norma, con la previsione secondo cui “tutti gli atti del processo sono redatti in modo chiaro e sintetico”. L’integrazione del testo segna un momento di passaggio da una libertà di forme assoluta nel processo ad una libertà responsabile, vincolando le parti del processo a selezionare i fatti e le ragioni effettivamente rilevanti nel processo, ad ordinare domande, eccezioni e prove in modo che siano immediatamente percepibili dal giudice e ad evitare l’uso strategico della prolissità.
In attuazione, il D.Lgs. 149/2022 ha modificato l’articolo 46 disp. att. c.p.c., attribuendo al Ministero della giustizia il compito di fissare criteri, schemi e soglie dimensionali (in funzione, tra l’altro, di valore e complessità della controversia) e precisando che il mancato rispetto non determina di per sé invalidità, ma può essere valutato dal giudice ai fini della liquidazione delle spese.
Il D.M. 7 agosto 2023, n. 110 ha quindi definito struttura, limiti e tecniche redazionali degli atti. Per il ricorso per cassazione, il limite generale per l’atto introduttivo è di 80.000 caratteri (spazi esclusi), con la possibilità di deroga motivata (art. 5), e con esclusioni dal conteggio per talune parti dell’atto (art. 4).
La pronuncia: quando la prolissità diventa (solo) un costo
La Corte rigetta l’eccezione preliminare di inammissibilità, chiarendo che il mero superamento dei limiti dimensionali di cui al D.M. n. 110/2023 non comporta automaticamente l’inammissibilità del ricorso. La sanzione processuale opera solo quando la violazione dei canoni di chiarezza e sinteticità si traduca in una esposizione oscura o lacunosa dei fatti di causa oppure pregiudichi l’intelligibilità delle censure, con conseguente violazione dei requisiti di cui all’art. 366, nn. 3 e 4, c.p.c. (in continuità con Cass., Sez. U., 37552/2021).
Diversamente, quando l’atto – pur eccessivo – consente comunque di individuare fatti, domande e motivi, la violazione incide sul piano economico: il giudice può modulare la liquidazione delle spese ai sensi dell’art. 46, comma 6, disp. att. c.p.c., valorizzando l’inutilità e la prolissità delle difese come condotta contraria alla leale collaborazione processuale. Nel caso concreto, il ricorso (circa 120 pagine e oltre 200.000 caratteri) non indicava alcuna ragione di deroga ex art. 5 D.M. 110/2023 e, a fronte di un ricorso dichiarato inammissibile, ha giustificato la liquidazione delle spese ai valori massimi.
La decisione, dunque, distingue nettamente tra chiarezza, intesa come intellegibilità dell’atto che deve consentire alle parti ed al giudice di capire senza ambiguità quali siano i fatti su cui si controverte, le ragioni e le richieste delle parti del processo; e sinteticità, quale proporzione tra complessità delle questioni e ampiezza dell’esposizione (Cons. Stato, sez. III, 12 giugno 2015, n. 2900). La violazione dei limiti dimensionali è indice di scarsa sintesi, ma diventa vizio inammissibile solo quando si converta in difetto di chiarezza.
Attenzione a…
- il superamento dei limiti dimensionali è un indice, non una tagliola: l’inammissibilità matura quando l’atto diventa oscuro o non intellegibile;
- la prolissità può avere una conseguenza economica concreta: spese liquidate in modo più severo, anche ai valori massimi;
- evitare il copia-incolla di PVC, atti e sentenze: si allegano e si citano per punti;
- selezionare pochi precedenti davvero pertinenti (un leading case + un arresto recente), non “raffiche” di massime;
- conclusioni ambigue o “a cascata” aumentano il rischio di decisioni riduttive o di mancata valorizzazione di domande/subordinate
- richiami documentali sempre verificabili: Doc. X, pag. Y, § Z; evitare rinvii generici (‘come da allegato’)
Spunti di applicazione nel processo tributario
I principi di chiarezza e sinteticità sono stati introdotti anche nel processo tributario dal decreto attuativo della riforma fiscale (D.Lgs. 220/2023), sebbene trovassero già applicazione, per quanto compatibili, in forza del rinvio al codice di procedura civile per quanto non disciplinato dal D. Lgs. 546/1992.
L’articolo 17-ter del D.Lgs. 546/1992 – in linea con l’articolo 121 c.p.c. – prevede oggi che gli atti del processo, i verbali e i provvedimenti giurisdizionali siano redatti in modo chiaro e sintetico. In tema di spese, il novellato articolo 15 prevede, al comma 2-novies, che nella liquidazione delle spese si tenga conto anche del rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza degli atti di parte. Si tratta, tuttavia, solo di uno dei parametri che concorre alla determinazione della ripartizione delle spese, insieme al principio di soccombenza, all’eventuale presenza di gravi ed eccezionali ragioni ed al rifiuto di soluzioni conciliative.
In questa cornice, i canoni di chiarezza e sinteticità non sono un mero vezzo stilistico, ma una condizione funzionale di “leggibilità processuale” dell’atto: selezione dei fatti davvero decisivi, individuazione netta del thema decidendum, e argomentazioni strutturate in modo da rendere immediatamente percepibili censure, richieste e prove. La chiarezza diventa parte sostanziale dell’effettività del contraddittorio e della controllabilità della decisione; la sinteticità opera come regola di proporzione tra complessità della lite e densità espositiva.
Il punto chiave – che vale anche per l’atto introduttivo, le memorie e le impugnazioni in materia fiscale – è distinguere tra eccesso (atto lungo ma comunque intellegibile) e oscurità (atto che rende difficile ricostruire fatti, doglianze e percorso logico): solo nel secondo caso il difetto di chiarezza può riflettersi in patologie processuali; nel primo, l’impatto tende a spostarsi sul piano “economico” (gestione delle spese), come già avviene nel sistema di regole e prassi che mirano a disincentivare atti ipertrofici.
La riforma fiscale ha previsto, anche per il processo tributario, l’adozione di “modelli predefiniti” per la redazione degli atti processuali e le deposizioni testimoniali, dei verbali e dei provvedimenti giurisdizionali (art. 79, comma 2-bis, D.Lgs 546/1992), la cui formazione è demandata ad un emanando decreto del Ministero dell’economia e finanze. In attesa di tale intervento, il sistema resta affidato a una combinazione di regole “di principio” (chiarezza e sintesi) e di prassi redazionali: ciò rende ancora più rilevante l’autodisciplina del difensore nella costruzione dell’atto, perché l’assenza di schemi ufficiali non equivale a libertà incontrollata. Al contrario, la prevedibilità della decisione e l’effettività del contraddittorio dipendono anche dalla qualità della scrittura processuale: indice, paragrafazione coerente, motivi numerati, conclusioni univoche e richiami documentali essenziali non sono solo buone prassi, ma strumenti di razionalizzazione del giudizio e di riduzione del rischio (processuale ed economico) connesso a difese ipertrofiche.
Regole pratiche per atti “chiari e sintetici” (mutuate dal D.M. 110/2023)
In attesa dell’emanazione del modello specifico di atti previsti per il processo tributario, nella redazione degli atti sarà opportuno attenersi ai principi di chiarezza e sinteticità, già operativi nel nostro ordinamento. Per questo motivo potrebbe essere utile ispirarsi, per quanto applicabile, alle indicazioni fornite dal D.M. 110/2023 in ambito civile.
Checklist (7 regole)
- È opportuno tener presente l’obiettivo, che è quello di far capire immediatamente al giudice, già al primo sguardo, i punti chiave: atto impugnato, chi impugna, perché l’impugnazione è meritevole di accoglimento, cosa si chiede. Potrebbe essere buona norma inserire questi contenuti in un mini abstract di 20 righe iniziale.
- Per conferire maggiore leggibilità all’atto è sempre buona norma prevedere un indice, numerando i paragrafi e separare il “Fatto” dal “Diritto”. Per quanto riguarda i fatti è importante inserire solo quelli rilevanti e decisivi per la difesa, evitando di citare fatti ininfluenti che possano fuorviare l’attenzione. Benché ogni difensore tributario abbia una propria regola argomentativa, una parte in “Diritto” chiara dovrebbe partire dalla norma interessata e dalla fattispecie regolata, ricordando la giurisprudenza sul tema, agganciando quindi il fatto rilevante, concludendo sul motivo che rende l’atto illegittimo e meritevole di annullamento/riforma.
- I parametri di chiarezza e sinteticità consigliano di inserire nel ricorso solo motivi che si ritiene possano trovare accoglimento da parte del giudice, evitando il copia-incolla di motivi procedurali che difficilmente troveranno accoglimento. È consigliabile, poi, che i motivi siano autonomi, evitando rimandi da uno all’altro: se un motivo dipende dall’altro è consigliabile proporlo “in via subordinata”.
- Chiarezza e sinteticità impongono il “divieto” di copia-incolla di atti e sentenze (meglio inserirle in allegato), eccesso di richiamo di giurisprudenza (meglio il leading case e la sentenza più recente), e ripetizioni (ripetizione rassicurativa, che spesso segnala incertezza sull’effettiva tenuta del motivo).
- Le conclusioni devono essere indicate in un elenco numerato, nel quale al primo posto trova spazio la domanda principale, seguita dalle subordinate, dall’eventuale richiesta di prova testimoniale scritta e dalla richiesta delle spese.
- E’ consigliabile adottare uno stile grafico sobrio, utilizzando un font comunemente in uso, facendo ricorso al grassetto (e/o alla sottolineatura) solo per l’intestazione del motivo e per poche parole chiave.
- Un ultimo consiglio: spesso ci innamoriamo dei nostri atti e non ci rendiamo conto di essere stati poco chiari, per cui è bene far leggere il nostro lavoro ad un collega (o addirittura ad un non esperto della materia) che non conosca i fatti per verificare se l’atto è chiaro, convincente e…. vincente.
In conclusione
Nel processo tributario, la chiarezza è lo standard di leggibilità (art. 17-ter) e la sintesi è anche una variabile economica (art. 15, co. 2-novies): l’atto ipertrofico non è solo meno persuasivo, ma può diventare più costoso. In attesa dei modelli ex art. 79, co. 2-bis, la disciplina ‘per principi’ impone al difensore una vera autodisciplina redazionale
