Cessione pro-soluto deducibile anche per i periodi precedenti il 2013

La cessione pro soluto di crediti determina, per la differenza tra il costo fiscalmente riconosciuto ed il corrispettivo percepito, una perdita fiscalmente deducibile ai fini Ires. Lo ha stabilito la Commissione Tributaria Provinciale di Vicenza con sentenza del 24 marzo. La sentenza assume rilevanza soprattutto perché i giudici vicentini hanno previsto che il principio deva applicarsi anche a periodi d’imposta antecedenti il 2013, periodo dal quale è applicabile la nuova formulazione della norma secondo la quale la perdita è deducibile quando i principi contabili prescrivono la cancellazione del credito dal bilancio (il principio n. 15 OIC prevede la cancellazione del credito in caso di cessione pro soluto).

I giudici hanno considerato deducibile la perdita conseguente la cessione pro soluto per due ordini di motivi:

  • Nel caso di cessione del credito non sarebbe applicabile il comma 5 ma il comma 1 dell’articolo 101, in quanto si tratta di perdite da realizzo e non da inesigibilità. Per questo motivo si applica la disciplina delle minusvalenze conseguenti cessioni a titolo oneroso;
  • quand’anche fosse applicabile il coma 5, la novella della legge 147/2013 sarebbe applicabile retroattivamente, trattandosi di norma interpretativa

Ctp Vicenza, sentenza 24 marzo 2016, n. 334