Paga le spese l’ufficio che ritira l’atto

Paga le spese di giudizio l’Amministrazione finanziaria che ritira l’atto quando il giudizio si è radicato.

La Commissione Tributaria Regionale della Lombardia (sentenza 3740/01/15) ha affermato che l’annullamento in autotutela dell’atto impositivo disposto dallo stesso ufficio indica la sua manifesta illegittimità, che impedisce al giudice la compensazione delle spese di lite.