Definizione omessi versamenti: irrilevante la cartella di pagamento notificata dopo il 1° gennaio

Il testo del “decreto bollette” del 30 marzo 2023 ha risolto, come sempre a tempo quasi scaduto, l’incertezza creatasi sulla possibilità di definizione agevolata di omessi versamenti dovuti a seguito di accertamento con adesione o di acquiescenza nel caso di notifica di cartelle di pagamento o atti di intimazione tra la data di entrata in vigore della norma ed il perfezionamento dell’adesione.
La disposizione, infatti, prevedeva la possibilità di accesso alla definizione delle rate “scadute alla data di entrata in vigore della presente legge e per le quali non è stata ancora notificata la cartella di pagamento ovvero l’atto di intimazione, mediante il versamento integrale della sola imposta”.
L’Agenzia delle Entrate, con Circolare 2/E del 27 gennaio 2023 aveva interpretato il mancato riferimento alla data di entrata di entrata in vigore della legge di bilancio quale volontà del legislatore di inibire la definizione nei casi di cartelle di pagamento o atti di intimazione notificati tra il 1 gennaio 2023 e il versamento integrale o della prima rata dovuta a seguito della definizione.
Sul tema presta soccorso l’articolo 18 del decreto del 30 marzo 2023 che, introducendo l’inciso “alla medesima data” dopo la parola “e per le quali” del comma 219, consente l’accesso alla definizione anche nei casi in cui il contribuente abbia ricevuto una cartella di pagamento o un atto di intimazione dopo l’entrata in vigore della legge di bilancio.
Restano da valutare gli effetti della norma di interpretazione per quei contribuenti che, facendo affidamento alla circolare dell’Agenzia delle Entrate, non hanno esercitato il loro diritto di definire in modo agevolato gli omessi versamenti.

Legge di bilancio 2023: colpo di spugna alle pendenze fiscali in dieci mosse

La legge di bilancio 2023 prevede una “lenzuolata” di sanatorie agevolate, che rendono possibile chiudere in via agevolata gran parte delle pendenze col fisco.

Si tratta, in particolare

  1. Definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato (cd. avvisi bonari) delle dichiarazioni periodi imposta 2019, 2020 e 2021.
  2. Sanatoria irregolarità formali: commesse fino al 31 ottobre 2022.
  3. Ravvedimento speciale delle violazioni tributarie relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e a quelli precedenti.
  4. Definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento adottati dall’Agenzia delle Entrate, purché non impugnati e per i quali non siano decorsi i termini per presentare ricorso, nonché quelli notificati dall’Agenzia delle Entrate entro la data del 31 marzo 2023.
  5. Definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti al 1° gennaio 2023.
  6. Conciliazione agevolata delle controversie tributarie.
  7. Rinuncia agevolata dei giudizi tributari pendenti in Cassazione.
  8. Regolarizzazione versamenti omessi o carenti delle rate successive alla prima a seguito di accertamento con adesione o di acquiescenza degli avvisi di accertamento, degli avvisi di rettifica e di liquidazione e degli atti di recupero, nonché di reclamo o mediazione, scadute al 1° gennaio 2023 e per le quali non sia stata notificata la cartella di pagamento ovvero l’atto di intimazione.
  9. Stralcio dei ruoli fino a 1.000 euro.
  10. Rottamazione ruoli: definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022.

Definizione agevolata liti pendenti: approvato il modello

È stata finalmente approvata la modulistica per avvalersi della chiusura delle liti pendenti. Il versamento integrale o della prima rata dovrà essere effettuato entro il 31 maggio 2019.

In allegato il modello ed il relativo provvedimento:

190219-modello-definizione-agevolata

190219-provvedimento-liti-pendenti