Deducibili dal committente le spese sostenute per conto del professionista

A partire dal 2017 tutte le spese relative all’esecuzione di un incarico professionale sostenute direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura per il professionista, ma costi per il committente medesimo.

 

Integralmente deducibili le spese riaddebitate al cliente dal professionista

Ponendo rimedio ad una situazione che comportava evidenti distorsioni nella formazione del reddito, il “decreto autonomi” ha previsto l’integrale deducibilità dei costi sostenuti dal professionista e riaddebitati al proprio cliente. Prima dell’auspicata riforma, in vigore dal 2017, le spese riaddebitate costituivano un compenso integralmente imponibile per il professionista, che in alcuni casi subiva una forte limitazione alla deducibilità degli stessi (le spese di ristorazione, ad esempio, potevano essere dedotte nella misura del 75% con il limite del 2% del fatturato).

Deducibili al 100% le spese di formazione dei professionisti

Con l’approvazione del c.d. “decreto autonomi” l’ordinamento prende finalmente atto dell’inerenza dei costi di formazione nell’attività professionale. La nuova formulazione dell’articolo 54 del Tuir prevede che, a partire dal 2017, “sono integralmente deducibili, entro il limite annuo di 10.000 euro, le spese per l’iscrizione a master e a corsi di formazione o di aggiornamento professionale nonché le spese di iscrizione a convegni e congressi. Sono integralmente deducibili, entro il limite annuo di 5.000 euro, le spese sostenute per i servizi personalizzati di certificazione delle competenze, orientamento, ricerca e sostegno all’autoimprenditorialità, mirate a sbocchi occupazionali effettivamente esistenti e appropriati in relazione alle condizioni del mercato del lavoro, erogati dagli organismi accreditati ai sensi della disciplina vigente. Sono altresì integralmente deducibili gli oneri sostenuti per la garanzia contro il mancato pagamento delle prestazioni di lavoro autonomo fornita da forme assicurative o di solidarietà».

2017: proroga “super ammortamento” e istituzione “iper ammortamento”

Resta in vigore per tutto il 2017 la possibilità di effettuare l’ammortamento nella misura maggiorata del 40 per cento degli ammortamenti  a fronte di investimenti in beni materiali strumentali nuovi, nonché per quelli in veicoli utilizzati
esclusivamente come beni strumentali nell’attività dell’impresa.

E’ altresì introdotto l’aumento al 50% dell’ammortamento effettuato su beni ad alto contenuto tecnologico.

Le agevolazioni sopra descritte sono prorogate con riferimento alle operazioni effettuate entro il 31 dicembre 2017, ovvero sino al 30 giugno 2018 se i beni sono stati ordinati ed accettati dal fornitore entro il 31 dicembre 2017.

Ai fini dell’individuazione del momento di sostenimento delle spese, per i beni mobili si deve far riferimento alla data della consegna o spedizione, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale, senza tener conto delle clausole di riserva della proprietà.
L’agevolazione è applicabile anche ai soggetti esercenti arti e professioni.

Per i veicoli e agli altri mezzi di trasporto, il beneficio è riconosciuto a condizione che essi rivestano un utilizzo strumentale all’attività di impresa.

In generale possono usufruire dell’agevolazione i beni materiali strumentali nuovi.

Gli investimenti devono riferirsi a beni caratterizzati dal requisito della strumentalità rispetto all’attività dell’impresa beneficiaria, ossia durevolmente utilizzati ed impiegati come strumenti di produzione all’interno del processo
produttivo dell’impresa. Tali beni devono poi essere contraddistinti dall’attributo della novità, inteso come bene mai utilizzato da altri soggetti. In concreto un bene è definibile come nuovo quando viene acquistato dal produttore o dal rivenditore, da un soggetto diverso dal produttore o dal rivenditore, e il bene non sia mai stato ad alcun titolo utilizzato, né da parte del cedente, né da parte di alcun altro soggetto. Il requisito della novità è riconosciuto anche al bene esposto in show room e utilizzato dal rivenditore a solo scopo espositivo.

 

Regime forfettario per i professionisti

La Legge di Stabilità per il 2016 introdotto importanti novità nel regime forfettario introdotto dall’articolo 1, commi da 54 a 89, L. 190/2014, allargando notevolmente la platea dei soggetti che potranno usufruire delle agevolazioni ivi previste.

Principali caratteristiche del regime

Le caratteristiche principali del regime forfettario sono:

Imposta sostitutiva. I contribuenti forfettari sono soggetti, al posto delle aliquote progressive Irpef, ad un’imposta sostitutiva nella misura del 15%. L’aliquota è ridotta al 5% nei primi 5 anni per chi inizia l’attività ed è in possesso dei requisiti di cui si dirà in seguito.

Forfettizzazione dei costi. Il regime prevede la forfettizzazione dei costi deducibili nell’anno, che sono determinati nella misura del 22% dei ricavi conseguiti, indipendentemente dai costi effettivamente sostenuti. Le fatture d’acquisto dovranno comunque essere conservate. Gli unici costi che saranno analiticamente deducibili sono i contributi versati nel periodo.

Esclusione dall’applicazione dell’IVA. I contribuenti che rientrano nel regime forfettario non addebitano l’IVA sulle prestazioni effettuate e, conseguentemente, non potranno dedursi l’IVA sugli acquisti effettuati.

Rettifica IVA detratta sugli acquisti di beni ammortizzabili. Il contribuente che abbia acquistato beni ammortizzabili nei 5 anni precedenti detraendosi l’IVA, dovrà effettuare una rettifica di tale detrazione. La rettifica si applica ai soli beni ancora a disposizione del contribuente e non si applica ai beni inferiori ad Euro 516,48. Esempio: se nel 2013 sono stati acquistati beni ammortizzabiliche hanno comportato una detrazione IVA di Euro 1.000,00, il periodo quinquennale di osservazione va dal 2013 al 2017. Poiché a fine 2015 mancano due anni allo scadere del quinquennio, si dovrà “rimborsare” IVA per Euro 400,00 (due quinti di Euro 1.000,00). Il “rimborso” avverrà con la liquidazione del mese di dicembre o del quarto trimestre 2015 per i contribuenti trimestrali.

Non assoggettamento a ritenuta d’acconto. I compensi percepiti non sono soggetti a ritenuta d’acconto: l’esenzione va indicata in fattura. Il contribuente forfettario, inoltre, non dovrà versare la ritenuta d’acconto sulle prestazioni pagate: in tal senso è importante informare i fornitori che abitualmente operano la ritenuta d’acconto di astenersi dal farlo. Copia della fattura dovrà essere recapitata allo studio, poiché dovremo indicare nella dichiarazione il codice fiscale del percettore dei redditi per i quali all’atto del pagamento degli stessi non è stata operata la ritenuta e l’ammontare dei redditi stessi.

Esclusione dall’applicazione degli studi di settore e parametri. I soggetti che aderiscono al regime forfettario non sono assoggettati agli studi di settore e parametri.

Non applicazione delle deduzioni e detrazioni previste ai fini Irpef. Non sono applicabili ai contribuenti forfettari le deduzioni e le detrazioni (spese mediche, interessi su mutui prima casa, etc.) previste nella disciplina IRPEF.

Perdita dei requisiti. Il regime forfetario cessa di avere applicazione a partire dall’anno successivo a quello in cui viene meno taluna delle condizioni previste per potervi accedere.

Opzione per il regime ordinario. I contribuenti che, nonostante il possesso dei requisiti per il regime forfettario, volessero applicare il regime ordinario, potranno manifestare l’opzione in tal senso, che ha valore triennale.

 

Condizioni per l’accesso al regime forfettario

I requisiti che i professionisti devono possedere per poter accedere al regime forfettario sono:

  •  aver conseguito nell’anno precedente compensi, ragguagliati all’anno, inferiori ad Euro 30.000;
  • aver sostenuto spese per un ammontare complessivamente non superiore a 5.000 euro lordi per lavoro accessorio, dipendente e collaboratori (anche a progetto) compresi gli utili da partecipazione e le spese per prestazioni di lavoro di cui all’articolo 60, Tuir;
  • non utilizzare beni strumentali, alla chiusura dell’esercizio, superiori a 20.000 euro (esclusa l’Iva in acquisto anche se non detratta). Restano in ogni caso esclusi dal calcolo i beni immateriali;
  •  non avvalersi di regimi speciali ai fini dell’imposta sul valore aggiunto o di regimi forfetari di determinazione del reddito;
  • Non effettuare in via esclusiva o prevalente cessioni di fabbricati, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi;
  • Non aver percepito nell’anno precedente redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente per un importo eccedente i 30.000 euro (l’importo diviene irrilevante nel caso di avvenuta cessazione del rapporto di lavoro).

 

Condizioni per l’abbattimento dell’aliquota al 5%

Possono avvalersi dell’abbattimento al 5% dell’aliquota per i primi 5 anni di attività, i contribuenti che, avendo intrapreso una nuova attività, sono in possesso dei seguenti requisiti:

  • mancato esercizio, nei 3 anni precedenti, attività artistica, professionale o d’impresa, anche in forma associata o familiare;
  • esercizio di attività che non costituisce mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio dell’arte o professione;
  • esercizio che non costituisce prosecuzione di un’attività esercitata da un altro soggetto, l’ammontare dei ricavi/compensi del periodo d’imposta precedente non deve essere superiore ai limiti di ricavi/compensi previsti per il regime forfetario.

 

Esempio di fattura per iscritti ad una Cassa professionale

 

CONTRIBUENTE

Via …….., Città….., C.F. …………….., P.I. …………

CLIENTE

Via …….., Città….., C.F. …………….., P.I. …………

 

 FATTURA N.

DATA

 

 Prestazioni professionali ……………………

Onorario                                                        Euro 100,00

 Totale                                                              Euro 100,00

Cassa Previdenza ……… (4%)                      Euro     4,00

 

TOTALE FATTURA                                  Euro  104,00

 

 

 

OPERAZIONE SENZA APPLICAZIONE DI IVA E RITENUTA D’ACCONTO AI SENSI DELL’ARTICOLO 1, COMMI 54-89, LEGGE N. 190/2014 – “REGIME FISCALE FORFETTARIO”

 

 

Esempio di fattura iscritti alla gestione separata INPS

 

CONTRIBUENTE

Via …….., Città….., C.F. …………….., P.I. …………

CLIENTE

Via …….., Città….., C.F. …………….., P.I. …………

C

 FATTURA N.

DATA

 

 Prestazioni professionali ……………………

 

 

Onorario                                                        Euro 100,00

 TOTALE FATTURA                                 Euro 100,00

 

  

 

OPERAZIONE SENZA APPLICAZIONE DI IVA E RITENUTA D’ACCONTO AI SENSI DELL’ARTICOLO 1, COMMI 54-89, LEGGE N. 190/2014 – “REGIME FISCALE FORFETTARIO”