Nuova IRI per imprenditori e società trasparenti

Con legge 232/2016 è stata introdotta l’imposta sul reddito d’impresa (IRI), che riguarda gli utili trattenuti presso l’impresa da imprenditori individuali, società in nome collettivo ed in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria.

L’opzione per l’applicazione dell’IRI si effettua in sede di dichiarazione dei redditi, ha durata di cinque periodi di imposta ed è rinnovabile.

Il regime prevede la sostituzione delle aliquote progressive IRPEF con l’aliquota unica IRI, pari all’aliquota IRES (24 per cento dal 2017).
La tassazione sarà quella ordinaria quando gli utili prodotti o precedentemente reinvestiti saranno prelevati dall’imprenditore individuale o distribuiti dalle società beneficiarie del nuovo regime agevolativo.

Dal reddito d’impresa sono ammesse in deduzione le somme prelevate, a carico dell’utile di esercizio e delle riserve di utili, nei limiti del reddito del periodo d’imposta e dei periodi d’imposta precedenti assoggettati a tassazione separata al netto delle perdite residue computabili in diminuzione dei redditi dei periodi d’imposta successivi, a favore dell’imprenditore, dei collaboratori familiari o dei soci; in deroga al vigente regime fiscale delle perdite derivanti dall’esercizio di imprese commerciali e di quelle derivanti dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice, le perdite maturate nei periodi d’imposta di applicazione delle disposizioni relative all’IRI sono computate in diminuzione del reddito dei periodi d’imposta successivi per l’intero importo che trova capienza in essi.

Le perdite non ancora utilizzate al momento di fuoriuscita dal regime di cui al presente articolo sono computabili in diminuzione dai redditi ai sensi dell’articolo 8, comma 3, considerando l’ultimo anno di permanenza nel regime come anno di maturazione delle stesse. Nel caso di società in nome collettivo e in accomandita semplice tali perdite sono imputate a ciascun socio proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili; la tassazione sarà quella ordinaria allorquando gli utili prodotti o precedentemente reinvestiti e assoggettati alla tassazione separata dell’IRI saranno prelevati dall’imprenditore individuale o distribuiti dalla società di persone; l’opzione ha durata pari a cinque periodi di imposta ed è rinnovabile e deve essere esercitata nella dichiarazione dei redditi; l’applicazione del regime opzionale esclude l’operatività della disposizione contenuta nell’articolo 5 del TUIR limitatamente all’imputazione per trasparenza ed alla tassazione del reddito indipendentemente dalla sua percezione; le disposizioni non si applicano alle somme prelevate a carico delle riserve formate con utili di periodi precedenti a quelli di applicazione dell’IRI .

 

Regime di cassa per gli imprenditori in contabilità semplificata

La legge 11 dicembre 2016, n. 232 ha previsto che il regime naturale per  la determinazione del reddito delle imprese in contabilità semplificata sia il PRINCIPIO DI CASSA.

Dal 2017 il regime naturale per la determinazione delle imposte sui redditi, in presenza dei requisiti dimensionali per l’accesso alla contabilità semplificata, è dunque quello di cassa, ferma restando la possibilità di optare per la contabilità ordinaria, nei confronti della quale continua ad applicarsi il principio di competenza.

La disposizione riguarda le imprese individuali, esercitate anche sotto forma di imprese familiari, le società di persone e assimilate e gli enti non commerciali.

Le imprese minori che applicano il regime di contabilità semplificata, dal 2017 calcoleranno l’imponibile come differenza tra l’ammontare dei ricavi e degli altri proventi percepiti nel periodo di imposta, e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell’esercizio dell’attività di impresa. Le nuove norme non computano più le esistenze e le rimanenze. Il reddito del primo periodo di imposta in cui si applicano le nuove disposizioni deve essere ridotto dell’importo delle rimanenze finali che hanno concorso a formare il reddito dell’esercizio precedente, secondo il principio della competenza.

Anche ai fini dell’IRAP vale il criterio di cassa e pertanto la base imponibile è determinata con i medesimi criteri.

I soggetti in contabilità semplificata devono annotare cronologicamente, in un apposito registro, i ricavi percepiti indicando, per ciascun incasso:
il relativo importo; le generalità, l’indirizzo e il comune di residenza anagrafica del soggetto che effettua il pagamento; gli estremi della fattura o altro documento emesso.
In un diverso registro vanno annotate cronologicamente e con riferimento alla data di pagamento le spese sostenute nell’esercizio. Per ciascuna spesa devono essere fornite le generalità, l’indirizzo e il comune di residenza anagrafica del soggetto che effettua il pagamento e gli estremi della fattura o di altro documento emesso.
L’istituzione dei registri sopra descritti può essere omessa e sostituita dai registri IVA, debitamente integrati con la separata annotazione delle operazioni non soggette a registrazione a fini IVA.
In ossequio al principio di cassa, in luogo delle singole annotazioni relative ad incassi e pagamenti nell’ipotesi in cui l’incasso o il pagamento non sia avvenuto nell’anno di registrazione, nei registri deve essere riportato l’importo complessivo dei mancati incassi o pagamenti, con indicazione delle fatture cui le operazioni si riferiscono. In tal caso, i ricavi percepiti e i costi sostenuti devono essere annotati separatamente nei registri stessi, nel periodo di imposta in cui vengono incassati o pagati, indicando il documento contabile già registrato ai fini IVA.

La norma consente consente ai contribuenti di esercitare apposita opzione, vincolante per almeno un triennio, per tenere i registri IVA senza operare annotazioni relative ad incassi e pagamenti, fermo restando l’obbligo della separata annotazione delle operazioni non soggette a registrazione IVA. In tal caso, per finalità di semplificazione opera la presunzione legale secondo cui la data di registrazione dei documenti coincida con quella di incasso o pagamento.

 

2017: proroga “super ammortamento” e istituzione “iper ammortamento”

Resta in vigore per tutto il 2017 la possibilità di effettuare l’ammortamento nella misura maggiorata del 40 per cento degli ammortamenti  a fronte di investimenti in beni materiali strumentali nuovi, nonché per quelli in veicoli utilizzati
esclusivamente come beni strumentali nell’attività dell’impresa.

E’ altresì introdotto l’aumento al 50% dell’ammortamento effettuato su beni ad alto contenuto tecnologico.

Le agevolazioni sopra descritte sono prorogate con riferimento alle operazioni effettuate entro il 31 dicembre 2017, ovvero sino al 30 giugno 2018 se i beni sono stati ordinati ed accettati dal fornitore entro il 31 dicembre 2017.

Ai fini dell’individuazione del momento di sostenimento delle spese, per i beni mobili si deve far riferimento alla data della consegna o spedizione, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale, senza tener conto delle clausole di riserva della proprietà.
L’agevolazione è applicabile anche ai soggetti esercenti arti e professioni.

Per i veicoli e agli altri mezzi di trasporto, il beneficio è riconosciuto a condizione che essi rivestano un utilizzo strumentale all’attività di impresa.

In generale possono usufruire dell’agevolazione i beni materiali strumentali nuovi.

Gli investimenti devono riferirsi a beni caratterizzati dal requisito della strumentalità rispetto all’attività dell’impresa beneficiaria, ossia durevolmente utilizzati ed impiegati come strumenti di produzione all’interno del processo
produttivo dell’impresa. Tali beni devono poi essere contraddistinti dall’attributo della novità, inteso come bene mai utilizzato da altri soggetti. In concreto un bene è definibile come nuovo quando viene acquistato dal produttore o dal rivenditore, da un soggetto diverso dal produttore o dal rivenditore, e il bene non sia mai stato ad alcun titolo utilizzato, né da parte del cedente, né da parte di alcun altro soggetto. Il requisito della novità è riconosciuto anche al bene esposto in show room e utilizzato dal rivenditore a solo scopo espositivo.