Legge di bilancio 2023 : proroga assegnazione dei beni ai soci

Assegnazione agevolata di beni immobili o mobili (iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali) ai soci delle società di persone e società di capitali, a fronte del pagamento di un’imposta sostitutiva pari all’8%, che cresce al 10,5% per le società di comodo.
L’imposta sostitutiva va applicata su una base imponibile determinata sulla differenza tra il valore normale del bene assegnato ed il suo costo fiscalmente riconosciuto.
L’aliquota è fissata nella misura del 13% per le riserve in sospensione d’imposta annullate per effetto dell’assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società che si trasformano.

Le scadenze fiscali in epoca Covid 19: come orientarsi nel labirinto

In periodo di epidemia da Covid 19, tra spostamenti, sospensioni e proroghe non è facile orientarsi sulle prossime scadenze fiscali. Il calendario è in continua evoluzione, ma si ritiene utile fare il punto della situazione ad oggi.

Sospensione dei termini di pagamento

Sono sospesi i pagamenti in scadenza dall’8 marzo 2020 al 31 gennaio 2021. Le somme dovute dovranno essere versate entro il 1° marzo 2021. Fino al 31 gennaio, non saranno attivate nuove procedure cautelari o esecutive.

Notifica degli atti di accertamento
Gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione, per i quali i termini di decadenza naturali scadono tra l’8 marzo 2020 e il 31 dicembre 2020, sono emessi entro il 31 dicembre 2020 e sono notificati nel periodo compreso tra il 1° febbraio 2021 e il 31 gennaio 2022.
Sospensione dei versamenti
La sospensione opera fino al  31 gennaio 2021.
Pertanto, considerando che i versamenti sospesi devono essere effettuati in un’unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione, le somme dovranno essere pagate entro il 28 febbraio 2021.
Avvisi bonari, comunicazioni di irregolarità e altri accertamenti
Dovranno essere comunicati o notificati tra il 1° febbraio 2021 e il 31 gennaio 2022 i seguenti atti:
– comunicazioni di cui agli articoli 36-bis e 36-ter, D.P.R. n. 600/1973;
– comunicazioni di cui all’art. 54-bis, D.P.R. n. 633/1972;
– inviti all’adempimento di cui all’art. 21-bis, D.L. n. 78/2010;
– atti di accertamento dell’addizionale erariale della tassa automobilistica, di cui all’art. 23, comma 21, D.L. n. 98/2011;
– atti di accertamento delle tasse automobilistiche di cui al T.U. 5 febbraio 1953 n. 39 e all’art. 5, D.L. n. 953/1982, limitatamente alle Regioni Friuli Venezia Giulia e Sardegna ai sensi dell’art. 17, comma 10, legge n. 449/1997;
– atti di accertamento per omesso o tardivo versamento della tassa sulle concessioni governative per l’utilizzo di telefoni cellulari di cui alla Tariffa art. 21, D.P.R. n. 641/1972.
Proroga per la notifica delle cartelle di pagamento
I termini di decadenza per la notificazione delle cartelle di pagamento sono prorogati di 13 mesi relativamente alle dichiarazioni presentate nell’anno 2018, per le somme che risultano dovute a seguito dell’attività di liquidazione prevista dagli articoli 36-bis, D.P.R. n. 600/1973 e 54-bis, D.P.R. n. 633/1972. A titolo di esempio, per la dichiarazione dell’anno 2017, presentata nel 2018, il termine per la notifica della cartella di pagamento ex art. 36-bis scade il 31 gennaio 2023. Per la stessa annualità, scade il 31 gennaio 2024 il termine per la notifica della cartella di pagamento ex art. 36-ter.
Sospensione dei pignoramenti
Fino  al 31 gennaio 2021, le somme oggetto di pignoramento non devono essere sottoposte ad alcun vincolo di indisponibilità e il soggetto terzo pignorato deve renderle fruibili al debitore; ciò anche in presenza di assegnazione già disposta dal giudice dell’esecuzione. Cessati gli effetti della sospensione, e quindi a decorrere dal 1° febbraio 2021, riprenderanno ad operare gli obblighi imposti al soggetto terzo debitore (e quindi la necessità di rendere indisponibili le somme oggetto di pignoramento e di versamento all’Agente della riscossione fino alla concorrenza del debito).
Attività di verifica
Fino al 31 gennaio 2021 sono sospese le verifiche di inadempienza che le Pubbliche Amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica devono effettuare, ai sensi dell’art. 48 bis del D.P.R. n. 602/1973, prima di disporre pagamenti – a qualunque titolo – di importo superiore a 5.000 euro.

Professionisti: stop allo split payment dal 14 luglio

Una delle più rilevanti novità previste dal DL 12 luglio 2018, n. 87 (c.d. “Decreto Dignità”) prevede la cessazione dell’obbligo di emissione della fattura con il meccanismo dello “split payment” da parte dei professionisti.

 Fino a venerdì 13 luglio i professionisti che emettevano fatture nei confronti delle pubbliche amministrazioni e delle loro controllate, avevano l’obbligo di applicazione del meccanismo dello split payment, che prevedeva il versamento del tributo Iva da parte dell’amministrazione destinataria della fattura anziché da parte dell’emittente la stessa.

Da sabato 14 luglio lo split payment non si applica più ai compensi assoggettati a ritenuta d’acconto o d’imposta, vale a dire la generalità dei professionisti.

Ciò comporta rilevanti cambiamenti:

– il professionista emette la fattura e sulla stessa non deve più indicare la dizione “scissione dei pagamenti”;

– il cliente che riceve la fattura, al momento del pagamento, deve trattenere la ritenuta mentre deve versare al professionista l’Iva relativa e, se ammesso, può portarla in detrazione;

– il professionista a fronte dell’emissione della fattura per la quale gli nasce un debito Iva, deve liquidare l’imposta e versarla all’erario.

Riammissione alla rateazione dei soggetti decaduti: la circolare dell’Agenzia

L’Agenzia delle Entrate, con circolare 13/E del 22 aprile 2016 ha spiegato la riammissione alla rateazione dei soggetti decaduti dal beneficio a seguito di definizione dell’avviso di accertamento per adesione o acquiescenza.

Circolare 22 aprile 2016 n. 13

Circolare dell’Agenzia delle Entrate 19 febbraio 2015, n. 6/E

Pubblicata la circolare 6/E 2015 dell’Agenzia delle Entrate, riportante chiarimenti interpretativi relativi a quesiti posti in occasione degli eventi Videoforum Italia Oggi, Telefisco Sole 24ore e Forum lavoro

Circolare 19.02.2015, n. 6