Professionisti: stop allo split payment dal 14 luglio

Una delle più rilevanti novità previste dal DL 12 luglio 2018, n. 87 (c.d. “Decreto Dignità”) prevede la cessazione dell’obbligo di emissione della fattura con il meccanismo dello “split payment” da parte dei professionisti.

 Fino a venerdì 13 luglio i professionisti che emettevano fatture nei confronti delle pubbliche amministrazioni e delle loro controllate, avevano l’obbligo di applicazione del meccanismo dello split payment, che prevedeva il versamento del tributo Iva da parte dell’amministrazione destinataria della fattura anziché da parte dell’emittente la stessa.

Da sabato 14 luglio lo split payment non si applica più ai compensi assoggettati a ritenuta d’acconto o d’imposta, vale a dire la generalità dei professionisti.

Ciò comporta rilevanti cambiamenti:

– il professionista emette la fattura e sulla stessa non deve più indicare la dizione “scissione dei pagamenti”;

– il cliente che riceve la fattura, al momento del pagamento, deve trattenere la ritenuta mentre deve versare al professionista l’Iva relativa e, se ammesso, può portarla in detrazione;

– il professionista a fronte dell’emissione della fattura per la quale gli nasce un debito Iva, deve liquidare l’imposta e versarla all’erario.

La nota di credito per il recupero IVA si emette al momento dell’assoggettamento del debitore alla procedura concorsuale

I creditori dei soggetti ammessi alle procedure concorsuali (fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta, amministrazione straordinaria) potranno emettere la nota di credito per recuperare l’iva sulle fatture non riscosse nel momento in cui il debitore è assoggettato alla procedura.

L’’organo della procedura che riceve la nota di accredito non dovrà annotarla con il segno meno nel registro degli acquisti e pertanto non diviene debitore del tributo. Se ne farà carico lo Stato.

Per le procedure di ristrutturazione del debito di cui all’articolo 182 bis, invece, l’operazione potrà essere stornata ai fini dell’Iva dalla data del decreto di omologa, mentre in caso di piano attestato dalla data di pubblicazione del predetto piano nel registro delle imprese.

La norma riguarda le procedure dichiarate dal 1 gennaio 2017.

Lo “split payment” non si applica ai professionisti soggetti a ritenuta

Una delle richieste più frequenti che ci pervengono da parte dei clienti riguarda l’applicabilità della scissione dei pagamenti, c.d. split payment, per le prestazioni rese ad Enti pubblici da professionisti soggetti alla ritenuta d’acconto.

Sul tema si è espressa l’Agenzia delle Entrate, che con circolare 6/E del 2015, a seguito di richiesta effettuata dal Consiglio Nazionale Ingegneri, ha puntualizzato che i professionisti sono esclusi da tale meccanismo: a questi ultimi, pertanto, gli Enti pubblici continueranno a pagare l’IVA direttamente.

Reverse charge anche per le manutenzioni

Il reverse charge ai fini Iva si applica anche alle manutenzioni ordinarie e straordinarie nell’ambito dell’impiantistica e del completamento degli edifici.

E’ quanto previsto dalla circolare n. 14/E dell’Agenzia delle Entrate, che individua le operazioni soggetto al meccanismo di inversione dell’IVA. Secondo l’Agenzia le operazioni da assoggettare a reverse charge sono da individuare in base al codice di attività Ateco 2007, precisando occorre comprendere nel reverse charge anche gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia.

Conseguenza dell’interpretazione dell’Agenzia delle Entrate è che le operazioni effettuate nel settore della edilizia saranno di regola assoggettata a reverse charge.

Coloro che sinora hanno applicato l’Iva nei modi ordinari, devono ora cambiare, ma non devono correggere le fatture già emesse per effetto della sanatoria in materia di sanzioni contenuta nella circolare.

Circolare n. 14 del 27 marzo 2015

Richiesta autorizzazione ad effettuare operazioni intracomunitarie

Richiesta autorizzazione ad effettuare operazioni intracomunitarie
Decreto di semplificazione (D.Lgs. n. 175/2014)

Il soggetto passivo – diversamente da quanto precedentemente disposto – ottiene l’iscrizione nella banca dati VIES già al momento della attribuzione della partita IVA o, se la volontà di effettuare operazioni intracomunitarie è manifestata successivamente, al momento in cui manifesta tale volontà.
Il nuovo comma 7-bis dell’art. 35 D.P.R. n. 633/1972 prevede, inoltre, una prima ragione di esclusione dei soggetti passivi dalla banca dati VIES. L’esclusione può, infatti, essere disposta nel caso in cui i predetti soggetti non abbiano presentato alcun elenco riepilogativo delle operazioni intracomunitarie per quattro trimestri consecutivi. In tal caso, la norma presume che gli stessi non intendano più effettuare operazioni intracomunitarie e, pertanto, l’Ufficio, previo invio di apposita comunicazione all’interessato, procede all’esclusione della relativa partita IVA dal VIES.
Quindi, l’Agenzia delle entrate procederà alla cancellazione dalla Banca dati VIES dei soggetti iscritti a partire dall’anno successivo all’entrata in vigore del decreto, inviando, a tal fine, un’apposita comunicazione per assicurare al contribuente un’adeguata informazione e consentire gli adempimenti conseguenti. Per le medesime finalità, l’esclusione avrà effetto a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di spedizione della comunicazione da parte dell’Ufficio competente.
Pertanto, nel periodo intercorrente tra il ricevimento della comunicazione e la cancellazione, il contribuente interessato a conservare l’iscrizione potrà rivolgersi all’Ufficio competente per le attività di controllo ai fini dell’IVA, al fine di superare la presunzione di cui al comma 7-bis dell’art. 35 del D.P.R. n. 633/1972, fornendo la documentazione di tutte le operazioni intracomunitarie effettuate nel predetto periodo dei quattro trimestri di riferimento previsto dalla norma, ovvero fornire adeguati elementi circa la operazioni intracomunitarie in corso o da effettuare.
In alternativa il contribuente può manifestare l’intenzione di effettuare operazioni intracomunitarie.
02.01.2014

Estensione reverse charge

Legge di stabilità 2015

Estensione reverse charge

Sono state incrementate le ipotesi di inversione contabile (reverse charge) ai fini IVA, estendendo tale sistema anche ad ulteriori ambiti del settore edile e del settore energetico. Inoltre, il reverse charge è esteso anche alle cessioni di beni effettuate nei confronti degli ipermercati, dei supermercati, dei discount alimentari e alle cessioni di bancali di legno (pallets) riciclati. Anche per queste fattispecie, dunque, l’onere del versamento dell’IVA viene traslato dai fornitori agli acquirenti.
Per i fornitori cui si applica lo split payment (vale a dire, l’acquisizione dell’IVA direttamente all’Erario) è previsto il rimborso delle eccedenze IVA in via prioritaria, limitatamente al credito rimborsabile relativo a tali operazioni.
L’efficacia dell’ampliamento dei casi di reverse charge è subordinata al rilascio dell’autorizzazione ad una misura di deroga da parte del Consiglio UE.
Però è stata svincolata l’efficacia delle disposizioni che hanno introdotto lo split payment dall’autorizzazione UE così prevedendone l’applicazione già dal 1° gennaio 2015.
31.12.2014

Compensazione del credito IVA

Dal 1° gennaio 2010 entra in vigore il nuovo regime relativo alla compensazione di crediti Iva annuali o trimestrali per un importo annuo superiore ad € 10.000, da effettuarsi a decorrere dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale o dell’istanza infrannuale (modello TR) dalla quale il credito emerge.

100119 – Compensazione

Comunicazione lettere d’intento

Gli esportatori abituali, cioè coloro che effettuano operazioni con l’estero (esportazioni, cessioni intracomunitarie e operazioni assimilate) per un ammontare superiore al 10% del volume di affari, possono acquistare o importare beni e servizi senza applicare l’IVA entro un dato limite annuale (plafond). Per usufruire di tale regime devono inviare ai fornitori interessati la lettera di intento con la quale richiedono di emettere fatture senza addebito di IVA

100119 – lettere d’intento