Niente Irap per imprenditori e professionisti individuali

La circolare n. 4 del 18 febbraio 2022 fornisce chiarimenti sull’articolo 1, commi da 2 a 8, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, avente ad oggetto la modifica del sistema di tassazione
delle persone fisiche. Al fine di garantire il rispetto del principio di progressività, è stata ridisegnata la curva delle aliquote Irpef. E’, inoltre, stabilita l’esenzione Irap per le persone fisiche esercenti attività commerciali e arti e professioni.

Circolare CORRETTA n. 4 del 18 febbraio 2022

Bonus facciate: la circolare dell’Agenzia delle entrate

L’agenzia delle Entrate ha emanato la circolare 2/2020, avente ad oggetto le detrazioni per gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti prevista dall’articolo 1, commi da 219 a 224 della legge 27 dicembre 2019 n. 160 (Legge di bilancio 2020

Il testo della circolare:

circolare-n-2-del-14-febbraio-2020

Riaperti fino al 30 giugno 2019 i termini per la rivalutazione di quote e terreni

La Legge di Bilancio 2019 ha riaperto i termini per la rivalutazione delle quote e dei terreni, consentendo ai contribuenti che non operano in regime d’impresa di sottrarsi all’imposizione diretta delle plusvalenze maturate.

La disposizione riguarda i beni posseduti al 1° gennaio 2019 e potrà essere attivata fino al 30 giugno 2019 facendone asseverare il valore con perizia e versando entro lo stesso termine anche la prima o unica rata di imposta sostitutiva.

L’imposta sarà pari al 10% per le partecipazioni non qualificate per le aree, e dell’11% per le partecipazioni qualificate.

Disconoscimento della detrazione sulle ristrutturazioni possibile solo nell’anno di sostenimento

La contestazione della legittimità della detrazione sulle ristrutturazioni deve avvenire con riferimento al periodo di imposta in cui i costi sono stati sostenuti. Il disconoscimento dei benefici, infatti, deve avvenire con riferimento ai presupposti che hanno determinato il diritto alla detrazione e ciò anche quando la stessa viene frazionata in più anni.

Lo ha stabilito la CTP di Reggio Emilia con sentenza depositata il 15 maggio 2017, n. 128 (presidente e relatore Montanari), che ha stabilito che, in mancanza di un accertamento nell’anno di sostenimento delle spese è legittima la detrazione dei decimi negli esercizi successivi, essendo precluso un accertamento effettuato sugli anni successivi

sentenza-ctp-reggio-emilia-15-05-2017-n-128

fonte: Il Sole 24 Ore, 23 maggio 2017

Integralmente deducibili le spese riaddebitate al cliente dal professionista

Ponendo rimedio ad una situazione che comportava evidenti distorsioni nella formazione del reddito, il “decreto autonomi” ha previsto l’integrale deducibilità dei costi sostenuti dal professionista e riaddebitati al proprio cliente. Prima dell’auspicata riforma, in vigore dal 2017, le spese riaddebitate costituivano un compenso integralmente imponibile per il professionista, che in alcuni casi subiva una forte limitazione alla deducibilità degli stessi (le spese di ristorazione, ad esempio, potevano essere dedotte nella misura del 75% con il limite del 2% del fatturato).

Niente plusvalenze per cessioni a valore inferiore a quello rivalutato

Il contribuente che ha venduto terreni edificabili rivalutati, pagando l’imposta sostitutiva del 4% sull’intero valore periziato, non ha conseguito alcuna plusvalenza se il valore dichiarato nell’atto è inferiore a quello rivalutato.

Per il calcolo della plusvalenza, ai fini delle imposte dirette, si deve fare sempre riferimento al valore rivalutato, che rileva quale valore minimo di riferimento anche ai fini della determinazione dell’imposta di registro e delle imposte ipotecarie e catastali.

Il nuovo orientamento è rilevabile nella risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 53/E del 27 maggio 2015. Prima di tale precisazioe al contribuente che dichiarava in atto un valore inferiore a quello stabilito nella perizia era disconosciuta la validità della rivalutazione effettuata.

Risoluzione Agenzia delle Entrate 27 maggio 2015, n. 53

Detrazione IVA per spese di rappresentanza

Detrazione IVA per spese di rappresentanza
Decreto di semplificazione (D.Lgs. n. 175/2014)

È ammessa in detrazione dell’IVA relativa alle spese di rappresentanza, per l’acquisto di beni di costo unitario non superiore a 50 euro.

Trattamento di fine rapporto in busta paga

Legge di stabilità 2015
Trattamento di fine rapporto in busta paga

Per i periodi di paga dal 1° marzo 2015 al 30 giugno 2018, i lavoratori dipendenti del settore privato (esclusi i lavoratori domestici e i lavoratori del settore agricolo) possono richiedere di percepire la quota maturanda del trattamento di fine rapporto (TFR), compresa quella eventualmente destinata ad una forma pensionistica complementare, tramite liquidazione diretta mensile. La predetta parte integrativa della retribuzione è assoggettata a tassazione ordinaria, non rileva ai fini dell’applicazione delle disposizioni contenute nell’articolo 19 del testo unico delle imposte sui redditi e non è imponibile ai fini previdenziali.
02.01.2015

Abrogazione della comunicazione

Abrogazione della comunicazione all’agenzia delle entrate per i lavori che proseguono per più periodi di imposta ammessi alla detrazione irpef delle spese sostenute per la riqualificazione energetica degli edifici
decreto di semplificazione (D.Lgs. n. 175/2014)

E’ soppresso l’obbligo di comunicazione all’Agenzia delle entrate riguardante le spese sostenute nel 2014 in relazione a lavori che proseguiranno nel 2015;
Non verranno applicate sanzioni anche in relazione a fattispecie di omesso o irregolare invio della comunicazione commesse prima dell’entrata in vigore del decreto per le quali, alla medesima data, non sia intervenuto provvedimento di irrogazione definitivo.

Spese di vitto e alloggio dei professionisti

Spese di vitto e alloggio dei professionisti
decreto di semplificazione (D.Lgs. n. 175/2014)

A decorrere dal 2015 le prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande acquistate direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura per il professionista.
Per il committente (impresa o lavoratore autonomo), la deducibilità del costo sostenuto per il servizio alberghiero e/o di ristorazione non sarà più subordinata alla ricezione della parcella del professionista e dipenderà dalle regole ordinariamente applicali alle rispettive categorie reddituali.
La Circolare 31/E del 2014 dell’Agenzia delle Entrate chiarisce che:
1. le prestazioni e somministrazioni in esame, non costituendo compensi in natura, non devono essere considerate nell’ammontare dei compensi percepiti e quindi non costituiscono base di commisurazione del limite del 2% di deducibilità delle spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazione di alimenti e bevande e del limite dell’1% di deducibilità delle spese di rappresentanza.
2. pur facendo riferimento ai “professionisti”, la disposizione in esame deve intendersi generalmente applicabile nella determinazione del reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni di cui all’art. 53, comma 1, del TUIR e, quindi, anche agli “artisti”;
3. la modifica normativa in esame, stabilendo l’irrilevanza quale compenso in natura delle prestazioni e somministrazioni acquistate dal committente, è diretta a semplificare gli adempimenti in precedenza previsti per dare piena rilevanza fiscale per il professionista delle spese alberghiere e per la somministrazione di alimenti e bevande, ma non comporta, per il committente, un trattamento fiscale delle spese in questione peggiorativo rispetto a quello applicabile prima della modifica stessa;
4. il limite di deducibilità del 75% non opera per il committente per le spese sostenute per l’acquisto di prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e
bevande, di cui sono beneficiari i professionisti nel contesto di una prestazione di servizi resa al committente, imprenditore o lavoratore autonomo;
5. la nuova disposizione è applicabile anche nella determinazione dei redditi diversi derivanti da attività occasionali. Pertanto, gli importi relativi alle prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande acquistate direttamente dal committente non costituiranno compensi in natura e non saranno deducibili dal reddito di lavoro autonomo non abituale;
6) la disposizione in esame trova applicazione dal 1° gennaio 2015.
02.01.2014