Disconoscimento della detrazione sulle ristrutturazioni possibile solo nell’anno di sostenimento

La contestazione della legittimità della detrazione sulle ristrutturazioni deve avvenire con riferimento al periodo di imposta in cui i costi sono stati sostenuti. Il disconoscimento dei benefici, infatti, deve avvenire con riferimento ai presupposti che hanno determinato il diritto alla detrazione e ciò anche quando la stessa viene frazionata in più anni.

Lo ha stabilito la CTP di Reggio Emilia con sentenza depositata il 15 maggio 2017, n. 128 (presidente e relatore Montanari), che ha stabilito che, in mancanza di un accertamento nell’anno di sostenimento delle spese è legittima la detrazione dei decimi negli esercizi successivi, essendo precluso un accertamento effettuato sugli anni successivi

sentenza-ctp-reggio-emilia-15-05-2017-n-128

fonte: Il Sole 24 Ore, 23 maggio 2017

Estromissione degli immobili strumentali di proprietà dell’imprenditore individuale

Gli immobili strumentali posseduti dalla ditta individuale al 31 ottobre 2015 possono essere estromessi dal patrimonio dell’impresa con destinazione alla persona fisica.

L’operazione, da effettuarsi entro il 31 maggio 2016, si perfeziona con il pagamento, in luogo di Irpef ed Irap, di un’imposta sostitutiva dell’8%, determinata sulla differenza di valore tra gli immobili estromessi ed il costo fiscalmente riconosciuto. Il valore degli immobili può essere determinato in base al valore di mercato ovvero utilizzando il valore catastale.

L’operazione rientra nell’ambito di applicazione del tributo Iva, salvo il caso in cui l’imprenditore non ha operato la detrazione dell’imposta all’atto dell’acquisto. Va pertanto emessa un’autofattura, solitamente in regime di esenzione, salvo il caso in cui l’imprenditore non intenda optare specificatamente per l’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto.

L’estromissione non è invece rilevante ai fini delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, in quanto non si effettua alcun trasferimento della proprietà dell’immobile.

 

Proroga detrazioni per ristrutturazioni e riqualificazione energetica

Legge di stabilità 2015

Proroga detrazioni per ristrutturazioni e riqualificazione energetica

Sono stati prorogati fino al 31.12.2015 le detrazioni per le spese di ristrutturazione edilizia e di riqualificazione energetica rispettivamente nella misura del 50 e del 65 per cento.
Confermata anche la detrazione per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, con una precisazione: le spese «sono computate, ai fini della fruizione della detrazione di imposta, indipendentemente dall’importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione che fruiscono delle detrazioni». In definitiva, le spese da portare in detrazione per l’acquisto dell’arredo possono anche superare quelle di ristrutturazione alle quali il bonus mobili è legato.

Rivalutazione terreni e partecipazioni

Legge di stabilità 2015

Rivalutazione terreni e partecipazioni

Riaperti i termini per la rivalutazione contabile di terreni agricoli ed edificabili e partecipazioni in società non quotate.
Si consente in particolare di rivalutare anche i terreni e le partecipazioni posseduti al 1° gennaio 2015; il termine di versamento dell’imposta è fissato al 30 giugno 2015 (ove si opti per la rata unica; altrimenti, è possibile effettuare il versamento in tre rate annuali di pari importo); la perizia di stima dovrà essere redatta ed asseverata entro il 30 giugno 2015.
Inoltre, si raddoppia l’aliquota dell’imposta sostitutiva applicabile alla rivalutazione contabile di terreni agricoli ed edificabili e partecipazioni in società non quotate, i cui termini sono stati prorogati al 2015. Tale aliquota è innalzata dal 4% all’8% per la rivalutazione di terreni e di partecipazioni qualificate, e dal 2% al 4% per le partecipazioni non qualificate.
31.12.201

Aliquote iva intervento di recupero immobiliare

Treviso, 11 novembre 2008

Oggetto: quesito su aliquote IVA applicabile agli interventi di recupero del
patrimonio immobiliare.

L’iscritta chiede lumi in merito alle aliquote IVA applicabili negli appalti
per costruzione di abitazione o ristrutturazione nei casi di appalto dei lavori e di
fornitura e posa in opera operate da ditte diverse. Chiede inoltre se le stesse regole
valgono nel caso in cui il committente richieda l’agevolazione del 36% per il
recupero del patrimonio immobiliare.
Devo anzitutto precisare che la disciplina delle agevolazioni per il recupero
del patrimonio immobiliare non influenza in alcun modo l’applicazione delle
aliquote IVA, che seguono regole indipendenti dal fatto che il committente decida o
meno di giovarsi della detrazione d’imposta del 36%.
Tutti gli appalti per l’esecuzione di opere di recupero edilizio (da eseguirsi
su qualsiasi tipo di immobile) sono da assoggettare all’aliquota del 10%. Tale
aliquota è applicabile fino al 31 dicembre 2010 agli appalti per l’esecuzione di
opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, mentre per ristrutturazioni,
risanamenti conservativi e restauri non è prevista una scadenza dell’agevolazione.
Per alcune manutenzioni aventi ad oggetto beni “significativi” (ascensori e
montacarichi, infissi interni ed esterni, caldaie, video citofoni, apparecchiature di
condizionamento e riciclo dell’aria, sanitari e rubinetteria da bagno, impianti di
sicurezza) l’aliquota del 10% è applicabile solo al doppio del valore della
manodopera. In pratica in un appalto di lavori di manutenzione ordinaria per €
100,00, di cui 20 per manodopera, l’aliquota del 10% sarà applicabile solo su un
imponibile di € 40, mentre il rimanente sarà da assoggettare all’aliquota del 20%.
L’aliquota ridotta si applica solo ai contratti di appalto per l’esecuzione dei
lavori di recupero. Nei casi invece di semplice fornitura di materiale dovrà essere
applicata l’aliquota naturale del bene compravenduto, che in alcuni casi è del 20%
(ad esempio per materiali inerti, cementi, laterizi, pavimentazione interna ed
esterna, etc).
Le prestazioni dei professionisti (architetti, ingegneri, geometri) sono in
ogni caso assoggettare all’aliquota del 20%.
Per quanto riguarda invece i contratti di appalto per la costruzione di
fabbricati, l’aliquota del 4% si applica:
 alla costruzione di fabbricati aventi i requisiti previsti dalla legge Tupini
(art. 13 Legge 2/7/49 n. 408) se commissionate da soggetti che svolgono
attività di costruzione di fabbricati per la rivendita e cooperative edilizie;
 costruzione di case di abitazione non di lusso con caratteristiche prima
casa;
 costruzioni rurali;
 interventi volti al superarmento o eliminazione di barriere architettoniche.
Ritengo di aver risposto alla domanda della Vostra iscritta e, restando a
disposiizone per fornire ulteriori informazioni, porgo cordiali saluti.
Dott. Paolo Dalle Carbonare

Agevolazioni ristrutturazione immobili vincolati

Treviso, 2 aprile 2004

Oggetto: agevolazioni per la ristrutturazione di immobili vincolati.
Per quanto riguarda la Sua richiesta specifica devo sottolineare che la
ristrutturazione dei beni immobili vincolati è oggetto di una duplice
agevolazioni. La prima, prevista dalla lettera g) dell’art. 13-bis del Dpr 917/86
(Testo Unico imposte sui redditi), prevede:
Dall’imposta lorda si detrae un importo pari al 19% dei seguenti oneri (…)
g) le spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione, protezione o
restauro delle cose vincolate ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e del
decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, nella
misura effettivamente rimasta a carico. La necessità delle spese, quando non
siano obbligatorie per legge, deve risultare da apposita certificazione rilasciata
dalla competente soprindentenza del Ministero per i beni culturali e ambientali,
previo accertamento della loro congruità effettuato d’intesa con il competente
Ufficio del territorio del Ministero delle finanze. La detrazione non spetta in
caso di mutamento di destinazione dei beni senza la preventiva autorizzazione
dell’Amministrazione per i beni culturali e ambientali, di mancato assolvimento
degli obblighi di legge per consentire l’esercizio del diritto di prelazione dello
Stato sui beni immobili e mobili vincolati e di tentata esportazione non
autorizzata di questi ultimi. L’Amministrazione per i beni culturali ed ambientali
dà immediata comunicazione al competente ufficio delle Entrate del Ministero
delle finanze delle violazioni che comportano la perdita del diritto alla
detrazione; dalla data di ricevimento della comunicazione inizia a decorrere il
termine per la rettifica della dichiarazione dei redditi.
La seconda agevolazione, che ci è oggi più familiare, è quella del 36%
prevista in caso di manutenzione straordinaria, restauro conservativo o
ristrutturazione edilizia di tutti i fabbricati, che segue le regole generali.
L’articolo 1, comma 1, della legge n. 449/1997, ha stabilito la
cumulabilità con altre agevolazioni già previste per gli immobili sottoposti a
vincolo, ridotte, però, al 50 per cento. In pratica, così come precisato dalla
circolare n. 54 del 1998 e successive, per gli interventi di ristrutturazione
eseguiti su immobili storici e artistici di cui alla legge n.1089 del 1° giugno
1939, il contribuente può usufruire sia della detrazione del 36 per cento prevista
dalla legge n. 449/1997 e successive modificazioni sia della detrazione del 19
per cento prevista dall’articolo13-bis del Tuir, ridotta però al 50 per cento.
Spero di aver soddisfatto la sua richiesta di informazioni. Resto
comunque a disposizione per gli ulteriori chiarimenti che dovessero
necessitarLe.
Cordiali saluti.
Paolo Dalle Carbonare