I forfettari conservano le fatture su carta

L’Agenzia ha affermato ribadendo che il cliente in regime forfettario non è obbligato a ricevere le fatture elettroniche e quindi è importante che conservi le fatture ricevute in via analogica o via pec, pur in assenza di una specifica comunicazione, in modo analogico. Tale conclusione è condivisibile anche per il fatto che il soggetto non obbligato può gestire analogicamente la fattura elettronica che riceve mediante un comportamento concludente come stampa e conservazione analogica.

Quale data nella fattura elettronica?

Uno dei quesiti più frequenti in questi primi giorni di applicazione della fattura elettronica riguarda la data da inserire in fattura: va indicata la data di effettuazione dell’operazione o quella di spedizione della fattura?

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che le fatture datate dicembre 2018, ma inviate al cliente tramite posta ordinaria o Pec nei primi giorni del mese di gennaio 2019 possono essere ancora in formato analogico e non devono essere spedite in Xml tramite lo Sdi.

Il cessionario/committente, che le riceverà a gennaio 2019, potrà detrarre l’Iva solo nella liquidazione di gennaio 2019 e non nella dichiarazione annuale Iva relativa al 2018, in quanto l’agevolazione che consente di detrarre l’Iva nel mese di esigibilità anche per le fatture ricevute entro il 15 del mese successivo non si applica ai documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell’anno precedente.

Fattura fino al 30 giugno 2019

Con l’avvento della fattura elettronica e fino al 30 giugno 2019, le regole di emissione delle fatture immediate non sono cambiate, quindi, in questo periodo, nel campo «Data» del file Xml deve essere sempre indicata la «data di effettuazione dell’operazione» e non quella di «emissione/trasmissione della fattura allo Sdi».

In caso di fattura differita, invece, «la data della fattura» (anche dopo il 30 giugno 2019) dovrebbe sempre essere la «data di emissione» della fattura elettronica (cioè di inoltro allo Sdi) e all’interno della fattura vanno riportati i dati dei Ddt, che identificano il momento di effettuazione dell’operazione o degli altri documenti che consentono l’emissione della fattura differita.

Fattura dal 1° luglio 2019

Dal 1° luglio 2019, è stata data la possibilità di indicare nel campo «Data» del file Xml della fattura immediata una data diversa rispetto a quella di «effettuazione dell’operazione»: se ciò accade, va riportata nel file Xml anche la data di effettuazione. Le fatture immediate, inoltre, potranno essere datate (predisposte) e inviate (emesse) al Sdi entro 10 giorni dall’effettuazione dell’operazione, quindi, nel campo «Data» del file Xml si dovrà indicare la data di predisposizione della fattura, che potrà variare tra la «data di effettuazione dell’operazione» a quella di invio allo Sdi (comunque, entro 10 giorni dall’operazione).

Fonte: Il Sole 24 Ore del 17 gennaio 2019

Bollo sulle fatture elettroniche: le istruzioni del Mef

Con comunicato 224 del 28/12/2018, il Mef ha segnalato le modalità di pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche.

“Con l’entrata in vigore dal 1 gennaio 2019 della fatturazione elettronica obbligatoria, cambieranno le modalità di pagamento delle relative imposte di bollo per quanti vi siano assoggettati.

Il decreto firmato oggi dal ministro dell’Economia e delle Finanze, Giovanni Tria, per facilitare l’adempimento da parte del contribuente prevede che al termine di ogni trimestre sia l’Agenzia delle Entrate a rendere noto l’ammontare dovuto sulla base dei dati presenti nelle fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di Interscambio.

Grazie a quei dati, l’Agenzia metterà a disposizione sul proprio sito un servizio che consenta agli interessati di pagare l’imposta di bollo con addebito su conto corrente bancario o postale. Oppure utilizzando il modello F24 predisposto dall’Agenzia stessa.

Le disposizioni del decreto si applicheranno alle fatture elettroniche emesse a partire dal 1 gennaio 2019.”

Obbligo di fattura elettronica nei confronti della Pubblica Amministrazione

La fattura elettronica è la sola tipologia di fattura accettata dalle Pubbliche Amministrazioni che sono tenute ad avvalersi del Sistema di Interscambio.

La fattura elettronica deve avere le seguenti caratteristiche:

  • il contenuto è rappresentato, in un file XML (eXtensible Markup Language), secondo il formato previsto per la vattura PA,  unico accettato dal Sistema di Interscambio.
  • l’ autenticità dell’ origine e l’ integrità del contenuto sono garantite tramite l’ apposizione della firma elettronica qualificata di chi emette la fattura,
  • la trasmissione è vincolata alla presenza del codice identificativo univoco dell’ufficio destinatario della fattura riportato nell’ Indice delle Pubbliche Amministrazioni.

La fattura deve altresì contenere le informazioni da riportare obbligatoriamente in fattura in quanto rilevanti ai fini fiscali oltre alle informazioni indispensabili ai fini di una corretta trasmissione della fattura al soggetto destinatario attraverso il Sistema di Interscambio.

Possono inoltre essere inserite informazioni in merito alla dematerializzazione del processo di ciclo passivo attraverso l’ integrazione del documento fattura con i sistemi gestionali e/o con i sistemi di pagamento.

 

Fattura elettronica anche nei confronti degli Ordini professionali

E’ applicabile anche agli Ordini professionali la disciplina che impone l’obbligo di emissione della fattura elettronica nei confronti della Pubblica Amministrazione previsto dall’articolo 1, commi 209-214 della Legge 204/2007.

Lo ha stabilito il Ministero dell’Economia e delle Finanze con nota 1858 del 27.10.2014 indirizzata alla Federazione degli Ordini dei Medici Chirurgi ed Odontoiatri.

La disciplina prevede l’obbligo di emissione, trasmissione, conservazione e archiviazione esclusivamente in forma elettronica delle fatture emesse in conseguenza di rapporti di natura economica con le amministrazioni pubbliche. E’ stato istituito il Sistema di Interscambio (SdI) nel quale deve obbligatoriamente transitare ogni fattura indirizzata alla pubblica amministrazione.

L’obbligo decorre dal 31 marzo 2015, termine dal quale non potranno più essere accettate dagli Ordini professionali fatture cartacee o fatture elettroniche non transitate attraverso il Sistema di Interscambio.