Disconoscimento della detrazione sulle ristrutturazioni possibile solo nell’anno di sostenimento

La contestazione della legittimità della detrazione sulle ristrutturazioni deve avvenire con riferimento al periodo di imposta in cui i costi sono stati sostenuti. Il disconoscimento dei benefici, infatti, deve avvenire con riferimento ai presupposti che hanno determinato il diritto alla detrazione e ciò anche quando la stessa viene frazionata in più anni.

Lo ha stabilito la CTP di Reggio Emilia con sentenza depositata il 15 maggio 2017, n. 128 (presidente e relatore Montanari), che ha stabilito che, in mancanza di un accertamento nell’anno di sostenimento delle spese è legittima la detrazione dei decimi negli esercizi successivi, essendo precluso un accertamento effettuato sugli anni successivi

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fonte: Il Sole 24 Ore, 23 maggio 2017

La dichiarazione dei redditi è emendabile anche in sede contenziosa

Cassazione, V sezione tributaria, 28.11.2014, n. 4049/15 (depositata 27.02.2015)

Il contribuente può correggere la dichiarazione dei redditi presentata anche in sede di impugnazione dell’atto impoesattivo comunicato dall’Ente impositore.

Lo ha stabilito la sezione tributaria della corte di Cassazione, con sentenza 4049 pronunciata il 28 novembre 2014 e depositata il 27 febbraio 2015.

Il caso riguardava un errore commesso nella compilazione della dichiarazione, nella quale era stata erroneamente considerata imponibile ai fini IRAP una plusvalenza conseguita con una cessione di azienda. Avvedutasi dell’errore, la società aveva presentato un’istanza di modifica del modello unico, ritenuta tardiva dall’Agenzia delle Entrate.

Ricordando un orientamento granitico secondo il quale le dichiarazioni fiscali non sono atti negoziali o dispositivi e non costituiscono il titolo dell’obbligazione tributaria, i supremi giudici hanno affermato che le dichiarazioni di scienza, qual è la dichiarazione dei redditi, possono essere liberamente emendate e ritrattate dal contribuente, fino in sede processuale.

Accesso al 730 precompilato: le indicazioni dell’Agenzia

Con provvedimento 23 febbraio 2015, n. 25992, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato le modalità di accesso al 730 precompilato.

Provvedimento 23.02.2015, n. 25992

Modello 730 precompilato

Modello 730 precompilato
Decreto di semplificazione (D.Lgs. n. 175/2014)

Entro il 15 aprile di ciascun anno, l’Agenzia delle Entrate invierà ai titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati la dichiarazione precompilata relativa ai redditi prodotti nell’anno precedente. Si partirà in via sperimentale dal 2015.
La dichiarazione precompilata è resa disponibile entro il 15 aprile mediante i servizi telematici dell’Agenzia o, conferendo apposita delega, tramite il proprio sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale ovvero tramite un centro di assistenza fiscale (CAF).
Resta ferma la possibilità di presentare la dichiarazione dei redditi autonomamente compilata con le modalità ordinarie.
Trasmissione all’Agenzia delle Entrate delle certificazioni da parte dei sostituti d’imposta (art. 2)
Le certificazioni rilasciate dai sostituti di imposta sono trasmesse in via telematica all’Agenzia delle Entrate entro il 7 marzo dell’anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti.
Per ogni certificazione omessa, tardiva o errata si applica la sanzione di 100 euro.
Trasmissione all’Agenzia delle Entrate da parte di soggetti terzi di dati relativi a oneri e spese sostenute dai contribuenti (art. 3)
Ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi da parte dell’Agenzia delle Entrate nonché dei controlli sugli oneri deducibili e sugli oneri detraibili, i soggetti che erogano mutui agrari e fondiari, le imprese assicuratrici, gli enti previdenziali, le forme pensionistiche complementari, trasmettono, entro il 28 febbraio di ciascun anno
all’Agenzia delle Entrate, per ciascun soggetto, una comunicazione contenente i dati dei seguenti oneri corrisposti nell’anno precedente:
– quote di interessi passivi e relativi oneri accessori per mutui in corso;
– premi di assicurazione sulla vita, causa morte e contro gli infortuni;
– contributi previdenziali ed assistenziali;
– contributi ex art. 10, comma 1, lettera e-bis), TUIR.
Ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi, gli enti sanitari interessati inviano al Sistema Tessera Sanitaria, i dati relativi alle prestazioni erogate nel 2015 ad esclusione di quelli relativi alle spese che danno diritto a deduzioni dal reddito o detrazioni dall’imposta.
Accettazione e modifica della dichiarazione precompilata (art. 4)
La dichiarazione precompilata relativa al periodo d’imposta precedente può essere accettata ovvero modificata dal contribuente. Essa va presentata, unitamente alla relativa documentazione, entro i nuovi prescritti termini (7 luglio):
– all’Agenzia delle Entrate direttamente in via telematica;
– al sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale;
– a un CAF o a un professionista abilitato.
Limiti ai poteri di controllo (art. 5)
In caso di presentazione della dichiarazione precompilata – direttamente ovvero tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale – senza modifiche, non si effettua il controllo. In caso di presentazione della dichiarazione precompilata, anche con modifiche, effettuata mediante CAF o professionista, il controllo formale è effettuato nei confronti del CAF o del professionista.
Visto di conformità (art. 6)
Se il visto di conformità risulta infedele, i soggetti che lo hanno apposto sono tenuti al pagamento di una somma pari all’importo dell’imposta, della sanzione e degli interessi sarebbero stati richiesti al contribuente. Tale misura sanzionatoria non trova applicazione se il visto infedele è stato indotto da condotta dolosa o gravemente colposa
del contribuente. Se entro il 10 novembre dell’anno in cui la violazione è stata commessa si trasmette una dichiarazione rettificativa ovvero una comunicazione dei dati relativi alla rettifica, la somma dovuta è pari all’importo della sola sanzione. Entro la stessa data la sanzione è ravvedi bile con la riduzione a 1/8.
Il contribuente è tenuto al versamento della maggiore imposta dovuta e dei relativi interessi in ipotesi di dichiarazione rettificativa.
02.01.2015

Richiesta autorizzazione ad effettuare operazioni intracomunitarie

Richiesta autorizzazione ad effettuare operazioni intracomunitarie
Decreto di semplificazione (D.Lgs. n. 175/2014)

Il soggetto passivo – diversamente da quanto precedentemente disposto – ottiene l’iscrizione nella banca dati VIES già al momento della attribuzione della partita IVA o, se la volontà di effettuare operazioni intracomunitarie è manifestata successivamente, al momento in cui manifesta tale volontà.
Il nuovo comma 7-bis dell’art. 35 D.P.R. n. 633/1972 prevede, inoltre, una prima ragione di esclusione dei soggetti passivi dalla banca dati VIES. L’esclusione può, infatti, essere disposta nel caso in cui i predetti soggetti non abbiano presentato alcun elenco riepilogativo delle operazioni intracomunitarie per quattro trimestri consecutivi. In tal caso, la norma presume che gli stessi non intendano più effettuare operazioni intracomunitarie e, pertanto, l’Ufficio, previo invio di apposita comunicazione all’interessato, procede all’esclusione della relativa partita IVA dal VIES.
Quindi, l’Agenzia delle entrate procederà alla cancellazione dalla Banca dati VIES dei soggetti iscritti a partire dall’anno successivo all’entrata in vigore del decreto, inviando, a tal fine, un’apposita comunicazione per assicurare al contribuente un’adeguata informazione e consentire gli adempimenti conseguenti. Per le medesime finalità, l’esclusione avrà effetto a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di spedizione della comunicazione da parte dell’Ufficio competente.
Pertanto, nel periodo intercorrente tra il ricevimento della comunicazione e la cancellazione, il contribuente interessato a conservare l’iscrizione potrà rivolgersi all’Ufficio competente per le attività di controllo ai fini dell’IVA, al fine di superare la presunzione di cui al comma 7-bis dell’art. 35 del D.P.R. n. 633/1972, fornendo la documentazione di tutte le operazioni intracomunitarie effettuate nel predetto periodo dei quattro trimestri di riferimento previsto dalla norma, ovvero fornire adeguati elementi circa la operazioni intracomunitarie in corso o da effettuare.
In alternativa il contribuente può manifestare l’intenzione di effettuare operazioni intracomunitarie.
02.01.2014

Comunicazione delle operazioni effettuate con società black-list

Comunicazione delle operazioni effettuate con società black-list
Decreto di semplificazione (D.Lgs. n. 175/2014)

La nuova disposizione semplifica la disciplina, prevedendo che i dati relativi ai rapporti intercorsi con Paesi black list siano forniti con cadenza annuale ed elevando ad euro 10.000 la soglia di valore complessivo delle operazioni da comunicare.
Poiché la norma è entrata in vigore il 13 dicembre 2014, l’Agenzia delle entrate, con Circolare 31/E del 2014, ha ritenuto che eventuali violazioni commesse in vigenza della precedente formulazione non siano sanzionabili, salvo che il provvedimento di irrogazione sia divenuto già definitivo.