Modello 730 precompilato
Decreto di semplificazione (D.Lgs. n. 175/2014)
Entro il 15 aprile di ciascun anno, l’Agenzia delle Entrate invierà ai titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati la dichiarazione precompilata relativa ai redditi prodotti nell’anno precedente. Si partirà in via sperimentale dal 2015.
La dichiarazione precompilata è resa disponibile entro il 15 aprile mediante i servizi telematici dell’Agenzia o, conferendo apposita delega, tramite il proprio sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale ovvero tramite un centro di assistenza fiscale (CAF).
Resta ferma la possibilità di presentare la dichiarazione dei redditi autonomamente compilata con le modalità ordinarie.
Trasmissione all’Agenzia delle Entrate delle certificazioni da parte dei sostituti d’imposta (art. 2)
Le certificazioni rilasciate dai sostituti di imposta sono trasmesse in via telematica all’Agenzia delle Entrate entro il 7 marzo dell’anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti.
Per ogni certificazione omessa, tardiva o errata si applica la sanzione di 100 euro.
Trasmissione all’Agenzia delle Entrate da parte di soggetti terzi di dati relativi a oneri e spese sostenute dai contribuenti (art. 3)
Ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi da parte dell’Agenzia delle Entrate nonché dei controlli sugli oneri deducibili e sugli oneri detraibili, i soggetti che erogano mutui agrari e fondiari, le imprese assicuratrici, gli enti previdenziali, le forme pensionistiche complementari, trasmettono, entro il 28 febbraio di ciascun anno
all’Agenzia delle Entrate, per ciascun soggetto, una comunicazione contenente i dati dei seguenti oneri corrisposti nell’anno precedente:
– quote di interessi passivi e relativi oneri accessori per mutui in corso;
– premi di assicurazione sulla vita, causa morte e contro gli infortuni;
– contributi previdenziali ed assistenziali;
– contributi ex art. 10, comma 1, lettera e-bis), TUIR.
Ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi, gli enti sanitari interessati inviano al Sistema Tessera Sanitaria, i dati relativi alle prestazioni erogate nel 2015 ad esclusione di quelli relativi alle spese che danno diritto a deduzioni dal reddito o detrazioni dall’imposta.
Accettazione e modifica della dichiarazione precompilata (art. 4)
La dichiarazione precompilata relativa al periodo d’imposta precedente può essere accettata ovvero modificata dal contribuente. Essa va presentata, unitamente alla relativa documentazione, entro i nuovi prescritti termini (7 luglio):
– all’Agenzia delle Entrate direttamente in via telematica;
– al sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale;
– a un CAF o a un professionista abilitato.
Limiti ai poteri di controllo (art. 5)
In caso di presentazione della dichiarazione precompilata – direttamente ovvero tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale – senza modifiche, non si effettua il controllo. In caso di presentazione della dichiarazione precompilata, anche con modifiche, effettuata mediante CAF o professionista, il controllo formale è effettuato nei confronti del CAF o del professionista.
Visto di conformità (art. 6)
Se il visto di conformità risulta infedele, i soggetti che lo hanno apposto sono tenuti al pagamento di una somma pari all’importo dell’imposta, della sanzione e degli interessi sarebbero stati richiesti al contribuente. Tale misura sanzionatoria non trova applicazione se il visto infedele è stato indotto da condotta dolosa o gravemente colposa
del contribuente. Se entro il 10 novembre dell’anno in cui la violazione è stata commessa si trasmette una dichiarazione rettificativa ovvero una comunicazione dei dati relativi alla rettifica, la somma dovuta è pari all’importo della sola sanzione. Entro la stessa data la sanzione è ravvedi bile con la riduzione a 1/8.
Il contribuente è tenuto al versamento della maggiore imposta dovuta e dei relativi interessi in ipotesi di dichiarazione rettificativa.
02.01.2015