Legge di bilancio 2023: assegnazione agevolata dei beni ai soci

La legge di bilancio per il 2023 ha reintrodotto la possibilità di procedere a cessioni o assegnazioni ai soci, da parte delle società, di beni immobili e di beni mobili registrati. L’agevolazione consiste in un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’Irap e prevede la riduzione dell’imposta di registro. Destinatari società in nome collettivo società […]

L’Agenzia delle Entrate spiega i bonus fiscali

Con due corpose circolari l’Agenzia delle Entrate ha elaborato una trattazione sistematica delle disposizioni normative e delle indicazioni di prassi riguardanti ritenute, oneri detraibili, deducibili e
crediti di imposta.

Circolare_n_24_del_07_07_2022

Circolare 28 del 25 luglio 2022

 

D.L. Rilancio: superbonus del 110% per l’efficientamento energetico

ll decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020, art. 119) ha previsto un suberbonus pari al 110% per l’esecuzione di lavori di efficientamento energetico nel 2020.

Misura della detrazione

Detrazione al 110% per i lavori effettuati (fatturati) dal 1° luglio al 31 dicembre 2021 e che prima della modifica usufruivano del 65% di detrazione

Ambito soggettivo

Riconoscimento della detrazione ai condomini, alle singole unità immobiliari nei condomini, alle persone fisiche al di fuori dell’esercizio di impresa o professioni (per gli edifici unifamiliari solo se abitazione principale), agli IACP, alle cooperative di abitazione a proprietà indivisa

Condizioni per usufruire del beneficio

a) Obbligo di effettuare almeno uno tra i tre seguenti interventi:

– l’isolamento termico su almeno il 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio (“cappotto termico”);

– l’installazione di caldaie condominiali a pompe di calore o a condensazione (basso consumo);

– interventi sugli edifici unifamiliari, purché abitazione principale, per la sostituzione di impianti di climatizzazione esistenti con i impianti di riscaldamento (raffrescamento etc) anche abbinati ad impianti fotovoltaici.

b) Produzione, da parte dell’intervento, del miglioramento di due classi energetiche Ape (una se due non è possibile). E’ necessario produrre APE pre e post intervento;

c) Obbligo di asseverazione dei lavori da parte di un tecnico abilitato, con invio di copia dell’asseverazione all’ENEA (modalità da stabilire con DM Ministero Sviluppo economico).

Ambito oggettivo

Applicazione della detrazione del 110% ai seguenti costi:

a) lavoro trainante (obbligatorio)

b) montaggio di pannelli solari e montaggio di accumulatori di energia collegati ai pannelli solari a condizione che l’energia non auto-consumata sia ceduta al GSE;

c) interventi previsti dal ecobonus (art. 14 del Dl 63/2003);

d) realizzazione delle colonnine per caricare le batterie delle auto elettriche;

e) spese di asseverazione e visto di conformità.

Tetto di spesa

a) 60.000 euro in caso di condomini, moltiplicato per il numero di unità abitative per l’isolamento termico

b) 30.000 euro per il numero delle unità immobiliari per le caldaie condominiali.

c) 30.000 euro per edificio unifamiliare per impianto di climatizzazione

d) 48.000 euro per impianti solari fotovoltaici e accumulatori di energia (cmq nel limite di spesa di 2.400 euro per ogni KW di potenza nominale dell’impianto e di 1.000 euro per ogni Kwh di capacità di accumulo).

Modalità di utilizzo del bonus

a) In dichiarazione in compensazione in 5 rate annuali;

b) Cessione della detrazione a una banca, a una assicurazione o a un altro intermediario finanziario (previo visto di conformità);

c) Cessione della detrazione al fornitore contro sconto in fattura (con possibilità per il fornitore di cederlo ad una banca o ad altri soggetti), previo visto di conformità.

Sanzioni

da 2.000 a 15.000 euro per ogni attestazione infedele.

TESTO DELL’ARTICOLO:

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/05/19/20G00052/sg

 

Bonus facciate: la circolare dell’Agenzia delle entrate

L’agenzia delle Entrate ha emanato la circolare 2/2020, avente ad oggetto le detrazioni per gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti prevista dall’articolo 1, commi da 219 a 224 della legge 27 dicembre 2019 n. 160 (Legge di bilancio 2020

Il testo della circolare:

circolare-n-2-del-14-febbraio-2020

“Saldo e stralcio” delle cartelle di pagamento dei soggetti in difficoltà economiche

La legge di Bilancio 2019 ha previsto il “saldo e stralcio” dei carichi affidati all’Agente della Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, derivanti dall’omesso versamento di imposte indicate nelle dichiarazioni annuali e non versate. La misura, oltre alle imposte, riguarda anche l’omesso versamento dei contributi dovuti dagli iscritti alle casse previdenziali professionali o alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi dell’Inps.

L’estinzione dei debiti riguarda solo soggetti in grave e comprovata situazione di difficoltà economica, riscontrata qualora l’Isee (Indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo familiare non sia superiore a 20mila euro.

La norma prevede l’integrale annullamento di sanzioni ed interessi di mora ed una riduzione scaglionata dei debiti per capitale e interessi: per Isee non superiore a 8.500 euro si dovrà versare il 16%, per Isee tra 8.500 e 12.500 il debito si estinguerà con il versamento del 20%, mentre per Isee tra 12.500 e 20.000 si verserà il  35%.

Le percentuali sopra indicate valgono anche per contributi.

E’ possibile estinguere anche debiti già oggetto delle precedenti rottamazioni per le quali il debitore non ha perfezionato la relativa definizione con l’integrale e tempestivo pagamento delle somme dovute.

Disconoscimento della detrazione sulle ristrutturazioni possibile solo nell’anno di sostenimento

La contestazione della legittimità della detrazione sulle ristrutturazioni deve avvenire con riferimento al periodo di imposta in cui i costi sono stati sostenuti. Il disconoscimento dei benefici, infatti, deve avvenire con riferimento ai presupposti che hanno determinato il diritto alla detrazione e ciò anche quando la stessa viene frazionata in più anni.

Lo ha stabilito la CTP di Reggio Emilia con sentenza depositata il 15 maggio 2017, n. 128 (presidente e relatore Montanari), che ha stabilito che, in mancanza di un accertamento nell’anno di sostenimento delle spese è legittima la detrazione dei decimi negli esercizi successivi, essendo precluso un accertamento effettuato sugli anni successivi

sentenza-ctp-reggio-emilia-15-05-2017-n-128

fonte: Il Sole 24 Ore, 23 maggio 2017

Bonus bebè per il 2017

È riconosciuto dal 2017 un premio alla nascita o adozione di un minore per un importo di  € 800.

Il bonus non concorre alla formazione del reddito complessivo IRPEF ed è corrisposto, su richiesta della futura madre, dall’INPS in un’unica soluzione al compimento del settimo mese di gravidanza / atto dell’adozione.

Detrazione fiscale per acquisto di mobili ed elettrodomestici

Prorogata al 31 dicembre 2017 la detrazione al 50 per cento per le spese relative all’acquisto di mobili. La detrazione spetta solo in connessione agli interventi di ristrutturazione edilizia iniziati a decorrere dal 1° gennaio 2016. Per gli interventi effettuati nel 2016, ovvero per quelli iniziati nel medesimo anno e proseguiti nel 2017, l’ammontare complessivo massimo di 10.000 euro deve essere calcolato al netto delle spese sostenute nell’anno 2016 per le quali si è fruito della detrazione.

Per usufruire della detrazione in oggetto è indispensabile realizzare una ristrutturazione edilizia e usufruire della relativa detrazione. La norma, infatti, riconosce ai contribuenti che usufruiscono della detrazione per gli interventi di ristrutturazione edilizia una detrazione del 50 per cento per le ulteriori spese, fino ad un ammontare massimo di 10.000 euro, documentate e sostenute per l’acquisto dei seguenti prodotti finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione: mobili; grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+; forni di classe non inferiore ad A.

 

Proroga al 31 dicembre 2017 delle detrazioni fiscali per ristrutturazione edilizia

Prorogata, fino al 31 dicembre 2017, la detrazione al 50% degli interventi per la ristrutturazione edilizia degli edifici. Rimangono inalterate le condizioni e le modalità di fruizione del beneficio.

 

Vademecum rottamazione delle cartelle di pagamento

Con il decreto legge 193/2016 è stata introdotta la possibilità di definizione agevolata dei ruoli affidati agli agenti della riscossione tra il giorno 1 gennaio 2000 ed il 31 dicembre 2016: i soggetti che intendono avvalersi dell’agevolazione potranno evitare il pagamento delle sanzioni, degli interessi di mora, oltre a sanzioni e somme aggiuntive relative ai contributi previdenziali, pagando il residuo in unica soluzione o ratealmente, con un massimo di 5 rate, tre delle quali scadenti nel 2017 e due nel 2018..

Il contribuente dovrà pertanto versare le somme affidate all’agente della riscossione a titolo di capitale e interessi, oltre a quelle maturate a favore dell’agente della riscossione, a titolo di aggio su capitela ed interessi, il rimborso delle spese per le procedure esecutive e delle spese di notifica della cartella di pagamento.

Per dar corso alla definizione, il debitore dovrà manifesta all’agente della riscossione la volontà di avvalersene, dichiarandolo attraverso un modulo predisposto da Equitalia entro il 31 marzo 2017. Nel modello dovrà essere indicato  il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento e l’eventuale pendenza di giudizi vertenti sui carichi cui si riferisce la dichiarazione, assumendo l’impegno a rinunciarvi. Fino al 31 marzo 2017 la dichiarazione, eventualmente presentata, potrà essere integrata.

La definizione agevolata può riguardare il singolo carico iscritto a ruolo o affidato.

Entro il 31 maggio 2017, Equitalia comunicherà ai debitori che hanno presentato la dichiarazione l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione e quello delle singole rate e la loro scadenza. Le scadenze del 2017 sono previste per i mesi di lugliosettembre novembre, nel 2018 i versamenti dovranno essere effettuati in aprile settembre.

Per i carichi affidati nel 2016 per i quali non sia ancora stata notificata la cartella, Equitalia informerà il debitore entro il mese di febbraio 2017, con posta ordinaria.
Il mancato o insufficiente o tardivo versamento dell’unica rata o di una rata dilazionata determina l’inefficacia della definizione. I versamenti eventualmente già effettuati saranno acquisiti a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto. L’agente della riscossione potrà proseguire l’attività di recupero ed pagamento non potrà essere rateizzato.
La presentazione della dichiarazione di definizione sospende i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto di tale dichiarazione.
Il pagamento di quanto dovuto può essere effettuato con domiciliazione in conto corrente, bollettini precompilati predisposti dall’agente della riscossione o presso gli sportelli dell’agente della riscossione.
La definizione può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di dilazione, le somme dovute a condizione di aver adempiuto a tutti i versamenti con scadenza dal 1° ottobre al 31 dicembre 2016. Ai fini della determinazione delle somme dovute, si tiene conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale e interessi, nonché di aggio e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e delle spese di notifica della cartella di pagamento. Non sono rimborsabili le somme versate, anche anteriormente alla definizione, a titolo di sanzione, interessi di dilazione, interessi di mora, sanzioni e somme aggiuntive. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione determina la revoca automatica dell’eventuale dilazione ancora in essere.
Restano esclusi dalla definizione:
1) le risorse proprie tradizionali UE (dazi doganali, contributi provenienti dall’imposizione di diritti alla produzione dello zucchero e dell’IVA riscossa all’importazione);
2) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato;
3) i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti;
4) le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
5) le altre sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti dagli enti previdenziali.
Possono essere definite anche le sanzioni amministrative per violazioni del Codice della strada, limitatamente agli interessi. In caso di ritardo nel pagamento, la somma dovuta è maggiorata di 1/10 per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile e fino a quello in cui il ruolo è trasmesso all’esattore.
La maggiorazione assorbe gli interessi eventualmente previsti dalle disposizioni vigenti.