Decreto “Cura Italia”: proroga dei versamenti fiscali

Nel pomeriggio di oggi è stato finalmente approvato il Decreto “Cura Italia”, contenente, tra l’altro, la proroga delle scadenze fiscali programmate per oggi.

Il decreto prevede un trattamento differenziato tra soggetti aventi ammontare di ricavi inferiore o superiore a 2 milioni di euro.

  1. Imprese e professionisti con ricavi o compensi inferiori a 2 milioni di euro

Soggetti interessati:

Esercenti attività d’impresa, arte o professione con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge.

Versamenti prorogabili:

Sono sospesi i versamenti da autoliquidazione che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo2020 e il 31 marzo 2020:

  • relativi alle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che tali soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta;
  • relativi all’Iva (annuale e mensile);
  • relativi alle addizionali Irpef;
  • relativi ai contributi previdenziali e assistenziali, e ai premi per l’assicurazione obbligatoria.

Ripresa della riscossione:

I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni ed

interessi, in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 oppure mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.

  1. Imprese e professionisti con ricavi o compensi superiori a 2 milioni di euro

Soggetti interessati:

Esercenti attività d’impresa, arte o professione con ricavi o compensi superiori a 2 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge.

Versamenti prorogabili:

Sono sospesi i versamenti da autoliquidazione che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo2020 e il 31 marzo 2020:

  • relativi alle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che tali soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta;
  • relativi all’Iva (annuale e mensile);
  • relativi alle addizionali Irpef;
  • relativi ai contributi previdenziali e assistenziali, e ai premi per l’assicurazione obbligatoria.

Ripresa della riscossione:

I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni ed

interessi, in un’unica soluzione entro il 20 marzo 2020.

 

Nei prossimi giorni provvederò ad informarvi sugli ulteriori contenuti del decreto.

 

Cordiali saluti.

 

Paolo Dalle Carbonare

Ravvedimento per gli F24 a zero (Risoluzione 36/2017)

In caso di tardiva presentazione di un modello F24 con saldo a zero, il contribuente può accedere al ravvedimento operoso e la conseguente riduzione delle sanzioni.

La sanzione da pagare per l’omessa o tardiva presentazione del modello F24 a saldo zero è determinata in maniera diversa a seconda dell’arco temporale in cui la violazione viene sanata.

La risoluzione 36/2017 propone la scaletta dei versamenti, variabile a seconda del ritardo nella presentazione.

Risoluzione 36 del 20 marzo 2017

Regime di cassa per gli imprenditori in contabilità semplificata

La legge 11 dicembre 2016, n. 232 ha previsto che il regime naturale per  la determinazione del reddito delle imprese in contabilità semplificata sia il PRINCIPIO DI CASSA.

Dal 2017 il regime naturale per la determinazione delle imposte sui redditi, in presenza dei requisiti dimensionali per l’accesso alla contabilità semplificata, è dunque quello di cassa, ferma restando la possibilità di optare per la contabilità ordinaria, nei confronti della quale continua ad applicarsi il principio di competenza.

La disposizione riguarda le imprese individuali, esercitate anche sotto forma di imprese familiari, le società di persone e assimilate e gli enti non commerciali.

Le imprese minori che applicano il regime di contabilità semplificata, dal 2017 calcoleranno l’imponibile come differenza tra l’ammontare dei ricavi e degli altri proventi percepiti nel periodo di imposta, e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell’esercizio dell’attività di impresa. Le nuove norme non computano più le esistenze e le rimanenze. Il reddito del primo periodo di imposta in cui si applicano le nuove disposizioni deve essere ridotto dell’importo delle rimanenze finali che hanno concorso a formare il reddito dell’esercizio precedente, secondo il principio della competenza.

Anche ai fini dell’IRAP vale il criterio di cassa e pertanto la base imponibile è determinata con i medesimi criteri.

I soggetti in contabilità semplificata devono annotare cronologicamente, in un apposito registro, i ricavi percepiti indicando, per ciascun incasso:
il relativo importo; le generalità, l’indirizzo e il comune di residenza anagrafica del soggetto che effettua il pagamento; gli estremi della fattura o altro documento emesso.
In un diverso registro vanno annotate cronologicamente e con riferimento alla data di pagamento le spese sostenute nell’esercizio. Per ciascuna spesa devono essere fornite le generalità, l’indirizzo e il comune di residenza anagrafica del soggetto che effettua il pagamento e gli estremi della fattura o di altro documento emesso.
L’istituzione dei registri sopra descritti può essere omessa e sostituita dai registri IVA, debitamente integrati con la separata annotazione delle operazioni non soggette a registrazione a fini IVA.
In ossequio al principio di cassa, in luogo delle singole annotazioni relative ad incassi e pagamenti nell’ipotesi in cui l’incasso o il pagamento non sia avvenuto nell’anno di registrazione, nei registri deve essere riportato l’importo complessivo dei mancati incassi o pagamenti, con indicazione delle fatture cui le operazioni si riferiscono. In tal caso, i ricavi percepiti e i costi sostenuti devono essere annotati separatamente nei registri stessi, nel periodo di imposta in cui vengono incassati o pagati, indicando il documento contabile già registrato ai fini IVA.

La norma consente consente ai contribuenti di esercitare apposita opzione, vincolante per almeno un triennio, per tenere i registri IVA senza operare annotazioni relative ad incassi e pagamenti, fermo restando l’obbligo della separata annotazione delle operazioni non soggette a registrazione IVA. In tal caso, per finalità di semplificazione opera la presunzione legale secondo cui la data di registrazione dei documenti coincida con quella di incasso o pagamento.

 

Accesso al 730 precompilato: le indicazioni dell’Agenzia

Con provvedimento 23 febbraio 2015, n. 25992, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato le modalità di accesso al 730 precompilato.

Provvedimento 23.02.2015, n. 25992

Nuovo regime forfetario

Legge di stabilità 2015

Nuovo regime forfetario

È introdotto un nuovo regime forfetario riservato alle persone fisiche (imprese e lavoratori autonomi), che sostituisce gli attuali:
 Regime delle nuove iniziative produttive
 Regime dei minimi
 Regime degli ex minimi

150107 nuovo regime forfetario

Richiesta autorizzazione ad effettuare operazioni intracomunitarie

Richiesta autorizzazione ad effettuare operazioni intracomunitarie
Decreto di semplificazione (D.Lgs. n. 175/2014)

Il soggetto passivo – diversamente da quanto precedentemente disposto – ottiene l’iscrizione nella banca dati VIES già al momento della attribuzione della partita IVA o, se la volontà di effettuare operazioni intracomunitarie è manifestata successivamente, al momento in cui manifesta tale volontà.
Il nuovo comma 7-bis dell’art. 35 D.P.R. n. 633/1972 prevede, inoltre, una prima ragione di esclusione dei soggetti passivi dalla banca dati VIES. L’esclusione può, infatti, essere disposta nel caso in cui i predetti soggetti non abbiano presentato alcun elenco riepilogativo delle operazioni intracomunitarie per quattro trimestri consecutivi. In tal caso, la norma presume che gli stessi non intendano più effettuare operazioni intracomunitarie e, pertanto, l’Ufficio, previo invio di apposita comunicazione all’interessato, procede all’esclusione della relativa partita IVA dal VIES.
Quindi, l’Agenzia delle entrate procederà alla cancellazione dalla Banca dati VIES dei soggetti iscritti a partire dall’anno successivo all’entrata in vigore del decreto, inviando, a tal fine, un’apposita comunicazione per assicurare al contribuente un’adeguata informazione e consentire gli adempimenti conseguenti. Per le medesime finalità, l’esclusione avrà effetto a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di spedizione della comunicazione da parte dell’Ufficio competente.
Pertanto, nel periodo intercorrente tra il ricevimento della comunicazione e la cancellazione, il contribuente interessato a conservare l’iscrizione potrà rivolgersi all’Ufficio competente per le attività di controllo ai fini dell’IVA, al fine di superare la presunzione di cui al comma 7-bis dell’art. 35 del D.P.R. n. 633/1972, fornendo la documentazione di tutte le operazioni intracomunitarie effettuate nel predetto periodo dei quattro trimestri di riferimento previsto dalla norma, ovvero fornire adeguati elementi circa la operazioni intracomunitarie in corso o da effettuare.
In alternativa il contribuente può manifestare l’intenzione di effettuare operazioni intracomunitarie.
02.01.2014

Comunicazione delle operazioni effettuate con società black-list

Comunicazione delle operazioni effettuate con società black-list
Decreto di semplificazione (D.Lgs. n. 175/2014)

La nuova disposizione semplifica la disciplina, prevedendo che i dati relativi ai rapporti intercorsi con Paesi black list siano forniti con cadenza annuale ed elevando ad euro 10.000 la soglia di valore complessivo delle operazioni da comunicare.
Poiché la norma è entrata in vigore il 13 dicembre 2014, l’Agenzia delle entrate, con Circolare 31/E del 2014, ha ritenuto che eventuali violazioni commesse in vigenza della precedente formulazione non siano sanzionabili, salvo che il provvedimento di irrogazione sia divenuto già definitivo.