Il comodante paga le imposte sui canoni di locazione dell’immobile affittato dal comodatario

Non è raro il caso di concessione in comodato di un immobile, con facoltà di locazione a terzi dello stesso. E’, ad esempio, il caso dei genitori che concedano in comodato un immobile ai figli, consentendo loro di locarlo a terzi trattenendo il canone di locazione. 

Nonostante il reddito derivante dalla locazione sia attribuito al comodatario, sarà il comodante proprietario dell’immobile a dover dichiarare tali redditi. Ciò in forza della chiara previsione dell’articolo 26 del Tuir, che prevede I redditi fondiari concorrono, indipendentemente dalla percezione, a formare il reddito complessivo dei soggetti che possiedono gli immobili a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale (…)”.

Ne consegue che  il contratto di comodato non trasferisce la titolarità del reddito fondiario comodante al comodatario poiché il contratto, disciplinato dagli artt. 1803 e ss. c.c., ha effetti “obbligatori” e non “reali” e fa nascere, a favore del comodatario, cioè di colui che riceve in comodato il bene, un diritto “personale” di godimento sulla cosa concessa in comodato, e non un “altro diritto reale”.

Per questo motivo, anche nel caso in cui il comodatario stipuli, quale locatore, un contratto di locazione, la titolarità del reddito fondiario non viene trasferita dal proprietario-comodante al comodatario-locatore, per cui il reddito effettivo del fabbricato deve essere imputato, anche in quest’ipotesi, al proprietario dell’immobile.

La soluzione è stata più volte avvalorata dall’Agenzia delle Entrate, da ultimo con Risoluzione  22 ottobre 2008, n. 394/E.

 

LA RISOLUZIONE: risoluzione-22-ottobre-2008-n-394