Assegnazione dei beni ai soci entro il 30 settembre 2016

(Legge 28.12.2015, n. 208, art. 1, comma 115 e segg.)

Soggetti interessati

Società in nome collettivo, società in accomandita semplice, Società a responsabilità limitata, Società per azioni e società in accomandita per azioni. 

Beni interessati

Beni immobili, diversi da quelli strumentali per natura (articolo 43, c. 2, TUIR) e beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa. Vi rientrano anche le società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei beni sotto descritti e che entro il 30 settembre 2016 si trasformano in società semplici.

Requisiti

Tutti i soci devono risultare iscritti nel libro dei soci, ove prescritto, alla data del 30 settembre 2015, ovvero che vengano iscritti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1° ottobre 2015.

Costo

Imposte sui redditi e Irap

Sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati o, in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti all’atto della trasformazione, e il loro costo fiscalmente riconosciuto, si applica un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive nella misura dell’8 per cento ovvero del 10,5 per cento per le società considerate non operative in almeno due dei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al momento della assegnazione, cessione o trasformazione. Le riserve in sospensione d’imposta annullate per effetto dell’assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società che si trasformano sono assoggettate ad imposta sostitutiva nella misura del 13 per cento.Per gli immobili, su richiesta della società, il valore normale può essere determinato applicando il valore catastale.

Imposte indirette

Le aliquote dell’imposta  di registro eventualmente applicabili sono ridotte alla metà e le imposte ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

Scadenza

30 settembre 2016

 

 

Estromissione degli immobili strumentali di proprietà dell’imprenditore individuale

Gli immobili strumentali posseduti dalla ditta individuale al 31 ottobre 2015 possono essere estromessi dal patrimonio dell’impresa con destinazione alla persona fisica.

L’operazione, da effettuarsi entro il 31 maggio 2016, si perfeziona con il pagamento, in luogo di Irpef ed Irap, di un’imposta sostitutiva dell’8%, determinata sulla differenza di valore tra gli immobili estromessi ed il costo fiscalmente riconosciuto. Il valore degli immobili può essere determinato in base al valore di mercato ovvero utilizzando il valore catastale.

L’operazione rientra nell’ambito di applicazione del tributo Iva, salvo il caso in cui l’imprenditore non ha operato la detrazione dell’imposta all’atto dell’acquisto. Va pertanto emessa un’autofattura, solitamente in regime di esenzione, salvo il caso in cui l’imprenditore non intenda optare specificatamente per l’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto.

L’estromissione non è invece rilevante ai fini delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, in quanto non si effettua alcun trasferimento della proprietà dell’immobile.

 

Imposta al 5% per i primi cinque anni di attività dei forfetari

Venuta meno la possibilità di avviare una nuova attività con il regime dei minimi (continuano, invece, a goderne fino alla scadenza naturale i soggetti che si trovano già nel regime), dal 2016, le nuove partite IVA potranno essere assoggettate solo al regime forfettario.

Le nuove ditte individuali ed i professionisti che inizieranno l’attività nel 2016 potranno aderire al regime di forfait, che prevede la riduzione dell’aliquota dell’imposta sostitutiva dal 15% al 5% per i primi cinque anni di attività (non è invece più prevista la possibilità di proseguire fino al trentacinquesimo anno di età).

Limiti di accesso al regime forfettario con aliquota ridotta al 5%:

  • Ricavi al di sotto dei valori soglia recentemente rivisti, che vanno da 15 mila a 50 mila euro, secondo le categorie.
  • Spese di lavoro dipendente e assimilato non superiori a 5mila euro.
  • Beni strumentali non superiori a 20mila euro, al lordo degli ammortamenti.
  • Redditi di lavoro dipendente o assimilato, posseduti dal professionista/imprenditore, in aggiunta al reddito forfettario dichiarato, non superiori a 30mila euro.
  • Non aver esercitato, nei tre anni precedenti l’inizio dell’attività, un’attività artistica, professionale ovvero d’impresa, anche in forma associata o familiare.
  • l’attività da esercitare non deve costituire, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l’attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni.
  • in caso di prosecuzione di un’attività svolta in precedenza da altro soggetto, l’ammontare dei ricavi e compensi realizzati nel periodo d’imposta precedente non deve essere superiore ai limiti reddituali previsti per quell’attività sulla base della classificazione Ateco.

Rimessione in termini per i contribuenti decaduti dai versamenti rateali

Sono riammessi alla rateazione i contribuenti decaduti a seguito di adesione o acquiescenza, a condizione che entro il 31 maggio 2016 vengano ripresi i versamenti.

La norma riguarda gli avvisi di accertamento definiti in acquiescenza (con il pagamento entro il termine di 60 giorni dalla notifica) o in adesione (dopo il raggiungimento di un accordo con l’ufficio), per i quali, dopo aver iniziato la rateizzazione, il contribuente abbia omesso il pagamento di una rata entro il termine di pagamento del successivo.

Per chi è decaduto nei 36 mesi antecedenti il 15 ottobre 2015 è concessa la possibilità di proseguire la rateazione originaria, limitatamente alle imposte dirette, semplicemente versando entro il 31 maggio 2016, la prima rata scaduta e non pagata. L’Agenzia, a seguito del versamento (che deve esserle comunicato), sospenderà i carichi eventualmente iscritti a ruolo.

Il beneficio è previsto anche per quei contribuenti che, decaduti dalla rateazione sulla definizione in acquiescenza o adesione, avevano già ricevuto la cartella da Equitalia e avviato la dilazione.

La nota di credito per il recupero IVA si emette al momento dell’assoggettamento del debitore alla procedura concorsuale

I creditori dei soggetti ammessi alle procedure concorsuali (fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta, amministrazione straordinaria) potranno emettere la nota di credito per recuperare l’iva sulle fatture non riscosse nel momento in cui il debitore è assoggettato alla procedura.

L’’organo della procedura che riceve la nota di accredito non dovrà annotarla con il segno meno nel registro degli acquisti e pertanto non diviene debitore del tributo. Se ne farà carico lo Stato.

Per le procedure di ristrutturazione del debito di cui all’articolo 182 bis, invece, l’operazione potrà essere stornata ai fini dell’Iva dalla data del decreto di omologa, mentre in caso di piano attestato dalla data di pubblicazione del predetto piano nel registro delle imprese.

La norma riguarda le procedure dichiarate dal 1 gennaio 2017.

Al Fisco un anno in più per gli accertamenti, eliminato il raddoppio dei termini in caso di violazioni penali

A decorrere dal periodo di imposta 2016 (Unico 2017), l’Agenzia delle Entrate potrà notificare gli accertamenti entro il 31 dicembre del quinto anno (oggi è il quarto) successivo a quello di presentazione della dichiarazione, ovvero se omessa o nulla entro il 31 dicembre del settimo anno (oggi è il quindo) successivo a quello in cui si sarebbe dovuta presentare.

Con la medesima decorrenza non sarà più in vigore la norma che prevede il raddoppio dei termini per l’accertamento nei casi di violazioni che comportano l’obbligo di denuncia per uno dei reati tributari previsti dal Decreto Legislativo n. 74/2000.