Nuova flat tax incrementale per il 2023: di cosa si tratta?

La Legge finanziaria per il 2023 ha introdotto la Flat tax incrementale, limitatamente all’anno 2023, per i titolari di reddito d’impresa e i lavoratori autonomi.
Per il solo 2023, le persone fisiche titolari di reddito d’impresa e/o di lavoro autonomo, diverse da quelle che applicano il regime forfetario, possono assoggettare a tassazione agevolata con un’aliquota del 15%, nel limite massimo di 40.000 euro, l’eccedenza di reddito determinato nel 2023 rispetto all’importo più elevato fra quelli dichiarati nel 2020, 2021 e 2022, ridotta di un importo pari al 5% di quest’ultimo ammontare.
L’imposta sostituisce l’Irpef e le relative addizionali regionale e comunale. L’eccedenza sottoposta a tassazione sostitutiva è comunque considerata per la determinazione di deduzioni, detrazioni e benefìci anche di natura non tributaria.

Legge di Bilancio 2023: regime forfetario, elevata a 85.000 euro la nuova soglia

La Legge di Bilancio 2023 ha innalzato la soglia di ricavi o compensi a 85.000 euro (rispetto alla precedente soglia di 65.000 euro) per beneficiare del regime forfetario, con applicazione dell’imposta forfetaria fissa del 15% (ulteriormente ridotta al 5%, per i primi 5 anni, nel caso di nuove iniziative produttive).

Inoltre, la citata disposizione normativa stabilisce che tale regime forfetario cessa immediatamente di avere applicazione per coloro che avranno maturato compensi o ricavi superiori ai 100 mila euro, senza aspettare l’anno fiscale seguente.

Il regime forfetario mantiene le sue caratteristiche fondamentali, ovvero la determinazione del reddito sulla base di coefficienti di redditività variabili a seconda del codice ATECO attribuito all’attività svolta, e la tassazione ad aliquota fissa del 15% (ulteriormente ridotta al 5%, per i primi 5 anni, nel caso di nuove iniziative produttive).

Rimangono fermi anche tutte le limitazioni previste dall’attuale formulazione della legge n. 190/2014, come modificati dalla legge n. 145/2018.

Nuovi forfettari con ricavi o compensi inferiori a 65 mila euro

Come da tempo preannunciato, dal 2019 è aumentato a 65 mila euro il limite per poter aderire al regime forfettario, che prevede il pagamento di un’imposta sostitutiva del 15% al posto di Irpef, addizionali e Irap. I nuovi forfettari emetteranno fattura senza applicazione dell’Iva e non potranno detrarsi l’imposta pagata sugli acquisti. Ulteriori agevolazioni riservate a chi aderisce al regime forfettario sono l’esclusione dall’obbligo di fatturazione elettronica e la non obbligatorietà di tenuta delle scritture contabili.

Possono aderire al regime le persone fisiche esercenti attività d’impresa o arti e professioni che nel 2018 abbiano conseguito ricavi o compensi nel 2018 inferiori a 65 mila euro. Rispetto alla disciplina precedentemente in vigore, non è più rilevante, ai fini dell’accesso al regime, che la persona fisica abbia avuto personale dipendente sostenendo una spesa superiore a 5 mila euro, che abbia utilizzato beni strumentali oltre 20 mila euro, o che abbia percepito redditi di lavoro dipendente oltre 30 mila euro.

Non potranno aderire al regime forfettario i soggetti che detengono partecipazioni in società di persone, associazioni o partecipino ad imprese familiari e coloro che controllano una Srl o una associazione in partecipazione che svolga una attività riconducibile a quella svolta dalla persona fisica in regime forfettario. Sono altresì esclusi dal regime i soggetti che svolgono l’attività imprenditoriale o di lavoro autonomo nei confronti del proprio datore di lavoro o di colui che lo è stato nei due periodi di imposta precedenti.

Il regime forfettario è il regime naturale per tutti i soggetti che nel 2018 abbiano conseguito ricavi o compensi inferiori a 65 mila euro, indipendentemente dal regime sinora applicato.

L’accesso al regime prevede che, sin dalla prima fattura del 2019, il contribuente annoti in fattura la descrizione «Prestazione non soggetta a Iva legge 190/2014 – regime forfettario».

Regime forfettario per i professionisti

La Legge di Stabilità per il 2016 introdotto importanti novità nel regime forfettario introdotto dall’articolo 1, commi da 54 a 89, L. 190/2014, allargando notevolmente la platea dei soggetti che potranno usufruire delle agevolazioni ivi previste.

Principali caratteristiche del regime

Le caratteristiche principali del regime forfettario sono:

Imposta sostitutiva. I contribuenti forfettari sono soggetti, al posto delle aliquote progressive Irpef, ad un’imposta sostitutiva nella misura del 15%. L’aliquota è ridotta al 5% nei primi 5 anni per chi inizia l’attività ed è in possesso dei requisiti di cui si dirà in seguito.

Forfettizzazione dei costi. Il regime prevede la forfettizzazione dei costi deducibili nell’anno, che sono determinati nella misura del 22% dei ricavi conseguiti, indipendentemente dai costi effettivamente sostenuti. Le fatture d’acquisto dovranno comunque essere conservate. Gli unici costi che saranno analiticamente deducibili sono i contributi versati nel periodo.

Esclusione dall’applicazione dell’IVA. I contribuenti che rientrano nel regime forfettario non addebitano l’IVA sulle prestazioni effettuate e, conseguentemente, non potranno dedursi l’IVA sugli acquisti effettuati.

Rettifica IVA detratta sugli acquisti di beni ammortizzabili. Il contribuente che abbia acquistato beni ammortizzabili nei 5 anni precedenti detraendosi l’IVA, dovrà effettuare una rettifica di tale detrazione. La rettifica si applica ai soli beni ancora a disposizione del contribuente e non si applica ai beni inferiori ad Euro 516,48. Esempio: se nel 2013 sono stati acquistati beni ammortizzabiliche hanno comportato una detrazione IVA di Euro 1.000,00, il periodo quinquennale di osservazione va dal 2013 al 2017. Poiché a fine 2015 mancano due anni allo scadere del quinquennio, si dovrà “rimborsare” IVA per Euro 400,00 (due quinti di Euro 1.000,00). Il “rimborso” avverrà con la liquidazione del mese di dicembre o del quarto trimestre 2015 per i contribuenti trimestrali.

Non assoggettamento a ritenuta d’acconto. I compensi percepiti non sono soggetti a ritenuta d’acconto: l’esenzione va indicata in fattura. Il contribuente forfettario, inoltre, non dovrà versare la ritenuta d’acconto sulle prestazioni pagate: in tal senso è importante informare i fornitori che abitualmente operano la ritenuta d’acconto di astenersi dal farlo. Copia della fattura dovrà essere recapitata allo studio, poiché dovremo indicare nella dichiarazione il codice fiscale del percettore dei redditi per i quali all’atto del pagamento degli stessi non è stata operata la ritenuta e l’ammontare dei redditi stessi.

Esclusione dall’applicazione degli studi di settore e parametri. I soggetti che aderiscono al regime forfettario non sono assoggettati agli studi di settore e parametri.

Non applicazione delle deduzioni e detrazioni previste ai fini Irpef. Non sono applicabili ai contribuenti forfettari le deduzioni e le detrazioni (spese mediche, interessi su mutui prima casa, etc.) previste nella disciplina IRPEF.

Perdita dei requisiti. Il regime forfetario cessa di avere applicazione a partire dall’anno successivo a quello in cui viene meno taluna delle condizioni previste per potervi accedere.

Opzione per il regime ordinario. I contribuenti che, nonostante il possesso dei requisiti per il regime forfettario, volessero applicare il regime ordinario, potranno manifestare l’opzione in tal senso, che ha valore triennale.

 

Condizioni per l’accesso al regime forfettario

I requisiti che i professionisti devono possedere per poter accedere al regime forfettario sono:

  •  aver conseguito nell’anno precedente compensi, ragguagliati all’anno, inferiori ad Euro 30.000;
  • aver sostenuto spese per un ammontare complessivamente non superiore a 5.000 euro lordi per lavoro accessorio, dipendente e collaboratori (anche a progetto) compresi gli utili da partecipazione e le spese per prestazioni di lavoro di cui all’articolo 60, Tuir;
  • non utilizzare beni strumentali, alla chiusura dell’esercizio, superiori a 20.000 euro (esclusa l’Iva in acquisto anche se non detratta). Restano in ogni caso esclusi dal calcolo i beni immateriali;
  •  non avvalersi di regimi speciali ai fini dell’imposta sul valore aggiunto o di regimi forfetari di determinazione del reddito;
  • Non effettuare in via esclusiva o prevalente cessioni di fabbricati, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi;
  • Non aver percepito nell’anno precedente redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente per un importo eccedente i 30.000 euro (l’importo diviene irrilevante nel caso di avvenuta cessazione del rapporto di lavoro).

 

Condizioni per l’abbattimento dell’aliquota al 5%

Possono avvalersi dell’abbattimento al 5% dell’aliquota per i primi 5 anni di attività, i contribuenti che, avendo intrapreso una nuova attività, sono in possesso dei seguenti requisiti:

  • mancato esercizio, nei 3 anni precedenti, attività artistica, professionale o d’impresa, anche in forma associata o familiare;
  • esercizio di attività che non costituisce mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio dell’arte o professione;
  • esercizio che non costituisce prosecuzione di un’attività esercitata da un altro soggetto, l’ammontare dei ricavi/compensi del periodo d’imposta precedente non deve essere superiore ai limiti di ricavi/compensi previsti per il regime forfetario.

 

Esempio di fattura per iscritti ad una Cassa professionale

 

CONTRIBUENTE

Via …….., Città….., C.F. …………….., P.I. …………

CLIENTE

Via …….., Città….., C.F. …………….., P.I. …………

 

 FATTURA N.

DATA

 

 Prestazioni professionali ……………………

Onorario                                                        Euro 100,00

 Totale                                                              Euro 100,00

Cassa Previdenza ……… (4%)                      Euro     4,00

 

TOTALE FATTURA                                  Euro  104,00

 

 

 

OPERAZIONE SENZA APPLICAZIONE DI IVA E RITENUTA D’ACCONTO AI SENSI DELL’ARTICOLO 1, COMMI 54-89, LEGGE N. 190/2014 – “REGIME FISCALE FORFETTARIO”

 

 

Esempio di fattura iscritti alla gestione separata INPS

 

CONTRIBUENTE

Via …….., Città….., C.F. …………….., P.I. …………

CLIENTE

Via …….., Città….., C.F. …………….., P.I. …………

C

 FATTURA N.

DATA

 

 Prestazioni professionali ……………………

 

 

Onorario                                                        Euro 100,00

 TOTALE FATTURA                                 Euro 100,00

 

  

 

OPERAZIONE SENZA APPLICAZIONE DI IVA E RITENUTA D’ACCONTO AI SENSI DELL’ARTICOLO 1, COMMI 54-89, LEGGE N. 190/2014 – “REGIME FISCALE FORFETTARIO”

 

Imposta al 5% per i primi cinque anni di attività dei forfetari

Venuta meno la possibilità di avviare una nuova attività con il regime dei minimi (continuano, invece, a goderne fino alla scadenza naturale i soggetti che si trovano già nel regime), dal 2016, le nuove partite IVA potranno essere assoggettate solo al regime forfettario.

Le nuove ditte individuali ed i professionisti che inizieranno l’attività nel 2016 potranno aderire al regime di forfait, che prevede la riduzione dell’aliquota dell’imposta sostitutiva dal 15% al 5% per i primi cinque anni di attività (non è invece più prevista la possibilità di proseguire fino al trentacinquesimo anno di età).

Limiti di accesso al regime forfettario con aliquota ridotta al 5%:

  • Ricavi al di sotto dei valori soglia recentemente rivisti, che vanno da 15 mila a 50 mila euro, secondo le categorie.
  • Spese di lavoro dipendente e assimilato non superiori a 5mila euro.
  • Beni strumentali non superiori a 20mila euro, al lordo degli ammortamenti.
  • Redditi di lavoro dipendente o assimilato, posseduti dal professionista/imprenditore, in aggiunta al reddito forfettario dichiarato, non superiori a 30mila euro.
  • Non aver esercitato, nei tre anni precedenti l’inizio dell’attività, un’attività artistica, professionale ovvero d’impresa, anche in forma associata o familiare.
  • l’attività da esercitare non deve costituire, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l’attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni.
  • in caso di prosecuzione di un’attività svolta in precedenza da altro soggetto, l’ammontare dei ricavi e compensi realizzati nel periodo d’imposta precedente non deve essere superiore ai limiti reddituali previsti per quell’attività sulla base della classificazione Ateco.

Proroga regime dei minimi per il 2015 – Conversione D.L. n. 192/2014 (“Milleproroghe”)

E’ prorogata per tutto il 2015 la possibilità di opzione per il regime dei minimi, che prevede il pagamento di una  imposta sostitutiva al 5% e soglia di ricavi a 30.000 euro, in alternativa rispetto al nuovo regime forfetario introdotto dalla legge di Stabilità 2015.

 

Nuovo regime forfetario

Legge di stabilità 2015

Nuovo regime forfetario

È introdotto un nuovo regime forfetario riservato alle persone fisiche (imprese e lavoratori autonomi), che sostituisce gli attuali:
 Regime delle nuove iniziative produttive
 Regime dei minimi
 Regime degli ex minimi

150107 nuovo regime forfetario

Giovane architetto e fisco

Conseguita la laurea, superato l’esame di stato ed ottenuta l’iscrizione
all’Ordine, il giovane architetto si trova alle prese con la scelta
dell’inquadramento fiscale da assumere nei primi anni di svolgimento
dell’attività professionale.
Le domande più frequenti che il giovane professionista fa al consulente
fiscale riguardano la qualificazione dell’attività svolta come occasionale o
professionale e la possibilità di essere inquadrati con rapporti di lavoro a
progetto e/o collaborazione coordinata continuativa.

041124 Il giovane architetto e il fisco

Forme di inquadramento giovani professionisti

Forme di inquadramento giovani professionisti

Sono un giovane ingegnere che intende intraprendere l’attività di libero professionista.
Desidero conoscere quali sono i possibili inquadramenti fiscali e quale il più conveniente.

La scelta del regime fiscale più conveniente per un giovane professionista è funzione di
numerose variabili quali, ad esempio, il volume dei ricavi che si prevede di percepire, le spese
inerenti l’attività che si ritiene di dover sostenere, oltre all’esistenza di altri reddito o la presenza
di oneri deducibili o detraibili.
Per rispondere in modo specifico al quesito dell’iscritto sarebbe necessario conoscere la sua
posizione personale: ritengo tuttavia di poter fornire utili informazioni in merito alle possibilità
offerte dal fisco e delle indicazioni in merito alla loro applicabilità in alcuni casi tipo.
Le principali novità offerte dalla normativa vigente per un professionista che si appresti a
collaborare con un studio o intenda intraprendere l’attività libero-professionale vera e propria
sono:
− Collaborazione occasionale;
− Prestazione di lavoro autonomo occasionale;
− Contratto di lavoro a progetto;
− Apertura di partita IVA per lo svolgimento di lavoro autonomo