Professionisti: stop allo split payment dal 14 luglio

Una delle più rilevanti novità previste dal DL 12 luglio 2018, n. 87 (c.d. “Decreto Dignità”) prevede la cessazione dell’obbligo di emissione della fattura con il meccanismo dello “split payment” da parte dei professionisti.

 Fino a venerdì 13 luglio i professionisti che emettevano fatture nei confronti delle pubbliche amministrazioni e delle loro controllate, avevano l’obbligo di applicazione del meccanismo dello split payment, che prevedeva il versamento del tributo Iva da parte dell’amministrazione destinataria della fattura anziché da parte dell’emittente la stessa.

Da sabato 14 luglio lo split payment non si applica più ai compensi assoggettati a ritenuta d’acconto o d’imposta, vale a dire la generalità dei professionisti.

Ciò comporta rilevanti cambiamenti:

– il professionista emette la fattura e sulla stessa non deve più indicare la dizione “scissione dei pagamenti”;

– il cliente che riceve la fattura, al momento del pagamento, deve trattenere la ritenuta mentre deve versare al professionista l’Iva relativa e, se ammesso, può portarla in detrazione;

– il professionista a fronte dell’emissione della fattura per la quale gli nasce un debito Iva, deve liquidare l’imposta e versarla all’erario.

Il limite di 5.000 Euro annui costituisce la discriminante tra lavoro occasionale ed abituale?

Torno sulla vexata quaestio delle prestazioni occasionali, sollecitato dalla richiesta di un iscritto all’Ordine Ingegneri che, riferendosi ad un pregevole parere espresso da una mia collega, ritiene tuttora sussistente “il limite dei 5.000,00 Euro” e, all’esito di un mio contrastante parere, chiede conto di quale sia la normativa che avrebbe eliminato tale soglia.

Per dare una risposta corretta credo sia opportuno chiarire quale sia la domanda posta. Molto probabilmente la collega ha risposto ad un quesito in merito a quale fosse la soglia di esenzione ai fini contributivi per i lavoratori autonomi occasionali. Ed in effetti il parere, che riporta de plano la pagina del sito Inps, afferma correttamente che i lavoratori autonomi occasionali, a decorrere dal 1° gennaio 2004, sono soggetti ad iscrizione ed agli obblighi contributivi, ma solo per la parte del loro reddito che eccede i 5.000 Euro nell’anno solare.

Le regole riportate nel parere riguardano esclusivamente il trattamento contributivo dei redditi di lavoro autonomo occasionale, ma nulla hanno a che vedere con la qualificazione della natura occasionale di un reddito.

Se, infatti, ci si pone un quesito sulle caratteristiche che deve avere un reddito di lavoro autonomo per essere definito occasionale, la questione cambia sostanzialmente. Il fraintendimento nasce probabilmente dal fatto che, a mio modo impropriamente, fino al 31.12.2015, ai fini della qualificazione dell’occasionalità del lavoro autonomo, usava farsi riferimento all’articolo 61, comma 2, del D. Lgs 276/2003, che riteneva non applicabile la disciplina delle collaborazioni coordinate continuative “alle prestazioni occasionali, intendendosi per tali i rapporti di durata complessiva non superiore a trenta giorni nel corso dell’anno solare con lo stesso committente, salvo che il compenso complessivamente percepito nel medesimo anno solare sia superiore a 5 mila euro”. Si ritenne così codificato il limite di 5.000,00 Euro quale soglia entro la quale il reddito dovesse ritenersi occasionale, mentre era considerato abituale una collaborazione che superasse tale limite.

A mio parere tale riferimento, che pure aveva un certo valore in termini di buon senso, non è mai stato vincolante. Anzitutto perché il limite era fissato per le collaborazioni occasionali, caratterizzate dal collegamento funzionale tra il prestatore e la struttura (caso tipico il praticante di studio), ma non valeva per le prestazioni occasionali, ossia per quei lavori saltuari che un soggetto svolge autonomamente. E’ stato altresì autorevolmente affermato (Documento 31/2015 del Centro Studi del Consiglio Nazionale ingegneri “Chiarimenti sulle prestazioni occasionali degli iscritti all’Albo”) che le disposizioni sopra esposte non fossero applicabili per le professioni intellettuali per le quali è necessaria l’iscrizione negli appositi albi professionali, in forza dell’espressa esclusione prevista dal comma 3 dell’articolo 61 della norma citata.

A maggior ragione tale riferimento non è applicabile oggi, poiché l’articolo 2 del Dlgs 81/2015  (“jobs act”) ha disposto che “dal 1° gennaio 2016, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro”, abrogando di fatto le norme sulla collaborazione a progetto.

Resto comunque convinto che il limite di cui sopra non abbia mai costituito un parametro per discriminare tra lavoro occasionale e abituale: lo testimonia la stessa pagina dell’Inps riportata nel parere della collega la quale, nel prevedere l’assoggettamento a contribuzione delle prestazioni di lavoro autonomo occasionale eccedenti i 5.000,00 Euro, di fatto ammette che un reddito possa essere ritenuto occasionale pur eccedendo tale il limite.

La qualificazione dell’occasionalità o dell’abitualità deve quindi essere fatta tornare nel suo alveo naturale, che è il Dpr 633/72 in materia di Iva. Se, infatti, si discute sul tema è perché l’articolo 5 della suddetta norma definisce l’esercizio di arti e professioni “l’esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di qualsiasi attività di lavoro autonomo da parte di persone fisiche (…)”. E’ l’abitualità (e non l’esclusività), quindi, a costituire il discrimine tra soggetti obbligati all’apertura della partita Iva e lavoratori autonomi occasionali.

Liberati (o orfani) di qualsiasi riferimento quantitativo, la qualifica va fatta secondo un criterio descrittivo. A tal fine ritengo esauriente la definizione fornita dal Centro Studi del Consiglio Nazionale Ingegneri nel citato documento 31/2015, che gli obblighi di possedere la partita Iva “vengono meno solo nel caso in cui gli iscritti ad un Albo professionale non svolgano lavoro autonomo in modo abituale, regolare, sistematico e ripetitivo e che, nello stesso tempo, intendano svolgere una prestazione occasionale, ovvero una prestazione non ripetitiva, svolta una volta ogni tanto, senza vincolo di subordinazione con il committente e caratterizzata anche dall’elemento dell’episodicità”.

Per quanto sopra esposto credo dovrebbe chiarirsi con l’ingegnere quale fosse il suo quesito: se fosse indirizzato a conoscere il limite per l’esenzione dalla contribuzione Inps è corretto il riferimento ai 5.000 Euro, mentre se volesse sapere entro che limite un reddito può definirsi occasionale devo purtroppo riferire che non esistono limiti certi, ma che si dovrà riferirsi ai criteri descrittivi sopra riportato.

Concludo con la considerazione che la ricerca del limite dell’occasionalità è oggi un falso problema, poiché nella maggioranza dei casi, con l’introduzione del regime forfettario, la tassazione è più moderata con il possesso della partita Iva rispetto alla prestazione occasionale. Nel dubbio, quindi, l’opzione per il regime forfettario diventa una scelta virtuosa.

Paolo Dalle Carbonare, 29 novembre 2016

Lavoro autonomo occasionale

Treviso, 16 gennaio 2015
Oggetto: lavoro autonomo occasionale.
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Ho letto la Circolare del Centro Studi che mi trova pienamente d’accordo sulle conclusioni, anche se non pienamente sulla costruzione logico-giuridica, in quanto secondo me confonde in parecchi punti i concetti di “prestazione occasionale” e di “collaborazione occasionale”, a mio parere sostanzialmente diversi.
La Circolare citata, che non presenta contenuti innovativi, conclude che siano possibile per il professionista iscritto all’Ordine effettuare prestazioni professionali occasionali, a condizione che le stesse assumano carattere di eventualità, secondarietà ed episodicità. Sul punto concordo pienamente ed in tal senso ho sempre dato indicazione ai Vostri iscritti, sia con pareri verbali che scritti.
Più complesso, stante l’assenza di definizione normativa, è stabilire quando siano verificati i tre caratteri sopra descritti che determinano l’occasionalità della prestazione, relativamente ai quali, a mio parere, ci si deve appellare al buon senso.
Il contenuto della Circolare si riferisce alle prestazioni professionali occasionali e non allo svolgimento della libera professione in forma continuativa, con attribuzione della partita Iva, da parte di soggetti impegnati in lavoro dipendente di tipo privatistico. Relativamente a questi casi è mia opinione che la presenza di un lavoro dipendente non osti all’esercizio della professione: l’unico limite è il divieto di concorrenza che il professionista ha nei confronti della società che lo ha assunto.
Resto a disposizione per le ulteriori informazioni del caso e, con l’occasione, porgo cordiali saluti.
Paolo Dalle Carbonare

Prestazioni occasionali

Treviso, 16 aprile 2010

Quesito
Buongiorno egregio Dottore,
Volevo chiederLe un’informazione.
Ho svolto una prestazione occasionale da libero professionista (sono iscritto all’ordine degli Ingegneri di Xxxxxx) per un importo poco inferiore a 5000 euro.
Volevo sapere se, dato il fatto che questa prestazione è secondaria rispetto al mio reddito principale, e che la collaborazione è meramente occasionale, devo rilasciare ricevuta con ritenuta d’acconto pari al 20% oppure se sono esente dalla ritenuta d’acconto.
Attendendo Vs. cortese riscontro, Le porgo i più distinti saluti.
Risposta
Il quesito non indica quale sia la sua occupazione. Ritengo comunque che la sua attività principale sia svolta in forma di dipendente.
Purtroppo la normativa vigente non indica dei parametri certi per discriminare tra prestazione occasionale ed attività abituale di lavoro autonomo. La soglia dei 5.000 euro alla quale lei fa riferimento serve (unitamente alla durata inferiore ai 30 giorni) ad identificare le collaborazioni occasionali (nelle quali il prestatore stabilisce una connessione organica con il committente) e non le prestazioni occasionali.
Se comunque, come appare dal tenore del quesito, la prestazione resa è veramente occasionale, il compenso sarà assoggettato a ritenuta d’acconto del 20%, salvo il caso di prestazione effettuata nei confronti di committente privato (non avente partita IVA).
Il reddito percepito dovrà essere indicato nel quadro RL del Modello Unico.
A disposizione per ulteriori puntualizzazioni, porgo distinti saluti.
Paolo Dalle Carbonare

Prestazioni occasionali

Quesito
Buongiorno egregio Dottore,
Volevo chiederLe un’informazione.
Ho svolto una prestazione occasionale da libero professionista (sono iscritto all’ordine degli Ingegneri di Xxxxxx) per un importo poco inferiore a 5000 euro.
Volevo sapere se, dato il fatto che questa prestazione è secondaria rispetto al mio reddito principale, e che la collaborazione è meramente occasionale, devo rilasciare ricevuta con ritenuta d’acconto pari al 20% oppure se sono esente dalla ritenuta d’acconto.
Attendendo Vs. cortese riscontro, Le porgo i più distinti saluti.

 

Risposta
Il quesito non indica quale sia la sua occupazione. Ritengo comunque che la sua attività principale sia svolta in forma di dipendente.
Purtroppo la normativa vigente non indica dei parametri certi per discriminare tra prestazione occasionale ed attività abituale di lavoro autonomo. La soglia dei 5.000 euro alla quale lei fa riferimento serve (unitamente alla durata inferiore ai 30 giorni) ad identificare le collaborazioni occasionali (nelle quali il prestatore stabilisce una connessione organica con il committente) e non le prestazioni occasionali.
Se comunque, come appare dal tenore del quesito, la prestazione resa è veramente occasionale, il compenso sarà assoggettato a ritenuta d’acconto del 20%, salvo il caso di prestazione effettuata nei confronti di committente privato (non avente partita IVA).
Il reddito percepito dovrà essere indicato nel quadro RL del Modello Unico.
A disposizione per ulteriori puntualizzazioni, porgo distinti saluti.
Paolo Dalle Carbonare

Professionista e intermediazione occasionale

Treviso, 19 giugno 2006
OGGETTO: professionista che esercita attività di intermediazione occasionale

Buongiorno,
avrei bisogno di una vostra consulenza in merito al seguente caso:
un architetto trovatosi casualmente a fare da intermediario per una compravendita
immobiliare deve ora riscuotere quanto pattuito per tale intermediazione.

Posto che è vietata l’attività di intermediazione (per un architetto iscritto all’ordine) e che
tale attività si è svolta in via del tutto occasionale chiedo quale sia il corretto trattamento
fiscale (in particolare iva e ritenute) e contributivo di tali compensi/provvigioni.
Ringrazio anticipatamente.
L’attività di intermediazione è qualificata dal punto di vista fiscale come attività
d’impresa, diversamente dalla professione di architetto che è qualificata attività di lavoro
autonomo. Trattandosi di due attività diverse, la prestazione occasionale di
intermediazione non viene attratta nell’alveo della libera professione.
Il professionista non dovrà pertanto emettere fattura con IVA e contributi per la
provvigione occasionale.
Sarà sufficiente una ricevuta sulla quale andrà applicata la marca da bollo.
Sul 50% dell’importo lordo pattuito dovrà essere applicata una ritenuta del 23%.
(Esempio Compenso € 200, ritenuta 23).
Il compenso non va assoggettato nè a contributo Inps né Inarcassa.
Ai fini delle dichiarazione dei redditi la prestazione è qualificata come “Reddito diverso”
e va pertanto inserita nel quadro L del Modello Unico.
Cordiali saluti.
Dott. Paolo Dalle Carbonare

Collaborazioni occasionali

Treviso, 25 novembre 2005
OGGETTO: quesito qualificazione collaborazioni occasionali
Il Vostro iscritto desidera sapere se un ingegnere, chiamato a svolgere dei
corsi, possa qualificare il suo reddito quale prestazione occasionale e se, ai fini del
superamento dei limiti previsti dalla legge Biagi per la qualificazione di
collaborazione occasionale (compenso inferiore ad € 5.000, durata fino a 30 giorni)
debbano intendersi i giorni intercorrenti tra l’inizio e la fine del corso ovvero il
numero di giornate di insegnamento effettivamente prestate.
Ritengo importante riepilogare i lineamenti essenziali delle prestazioni
occasionali nel nostro ordinamento. Occorre anzitutto distinguere le prestazioni
meramente occasionali dalle prestazioni occasionali coordinate.
1. Prestazioni meramente occasionali (Art. 2222 e ss. C. C.): si tratta di una
prestazione a carattere singolare, episodico, realizzata in assenza di continuità e
coordinamento con la struttura del committente. Il lavoratore svolge in piena
autonomia la prestazione.
2. Prestazioni occasionali coordinate (Art. 61, c. 2, D.Lgs 276/03): è un
particolare tipo di “collaborazioni coordinate e continuative a progetto”,
caratterizzate da un limite temporale (durata non superiore a 30 giorni) e di
compenso (non superiore a € 5.000). Sono anche caratterizzate dalla
coordinazione con il committente e l’inserimento funzionale nell’organizzazione.
Fatta questa opportuna precisazione ritengo che, per rispondere nel merito
alle domande del Vostro iscritto, sia anzitutto importante definire in quale fattispecie
ci si trovi. Ritengo che la collaborazione descritta dal vostro iscritto sia da inquadrare
tra le prestazioni occasionali coordinate, non trattandosi di prestazione a carattere
singolare ed episodico, né tantomeno svolta senza organizzazione del committente.
Inquadrata come sopra la fattispecie si ritiene, quanto alla prima domanda
dell’iscritto, che sia possibile inquadrare i compensi percepiti dall’iscritto quali
compensi per prestazioni occasionali coordinate, a patto che lo stesso già non svolga
professionalmente (con partita IVA) la professione di ingegnere, nel qual caso
sarebbe necessaria l’emissione di fattura e l’assoggettamento del compenso alla
disciplina dei redditi di lavoro autonomo.
Più complessa la risposta alla seconda domanda, volta a conoscere la corretta
interpretazione da dare alla “durata non superiore a 30 giorni” prevista dalla norma.
L’iscritto chiede se si debba far riferimento ai giorni di insegnamento effettivi o ai
giorni intercorrenti fra l’inizio e la fine del corso. In mancanza di interpretazione
autentica da parte dell’INPS, la dottrina si è pronunciata sia in un senso che
nell’altro. A mio modesto avviso si tratta di indagare la natura del rapporto di
prestazione occasionale coordinata, che appare una sottospecie delle collaborazioni a
progetto, qualificata da uno svolgimento in un lasso di tempo inferiore. Per questo
motivo a mio parere il numero di giorni da conteggiare è quello intercorrente tra
l’inizio e la fine del corso. Diversamente si correrebbe il rischio di qualificare come
“occasionale” un rapporto che preveda un impiego del lavoratore per due giorni al
mese per dodici mesi l’anno. Tale ultima fattispecie andrebbe, ovviamente,
inquadrata tra le collaborazioni a progetto.
Resto a disposizione per le ulteriori informazioni del caso e, con l’occasione,
porgo cordiali saluti.

Giovane architetto e fisco

Conseguita la laurea, superato l’esame di stato ed ottenuta l’iscrizione
all’Ordine, il giovane architetto si trova alle prese con la scelta
dell’inquadramento fiscale da assumere nei primi anni di svolgimento
dell’attività professionale.
Le domande più frequenti che il giovane professionista fa al consulente
fiscale riguardano la qualificazione dell’attività svolta come occasionale o
professionale e la possibilità di essere inquadrati con rapporti di lavoro a
progetto e/o collaborazione coordinata continuativa.

041124 Il giovane architetto e il fisco

Forme di inquadramento giovani professionisti

Forme di inquadramento giovani professionisti

Sono un giovane ingegnere che intende intraprendere l’attività di libero professionista.
Desidero conoscere quali sono i possibili inquadramenti fiscali e quale il più conveniente.

La scelta del regime fiscale più conveniente per un giovane professionista è funzione di
numerose variabili quali, ad esempio, il volume dei ricavi che si prevede di percepire, le spese
inerenti l’attività che si ritiene di dover sostenere, oltre all’esistenza di altri reddito o la presenza
di oneri deducibili o detraibili.
Per rispondere in modo specifico al quesito dell’iscritto sarebbe necessario conoscere la sua
posizione personale: ritengo tuttavia di poter fornire utili informazioni in merito alle possibilità
offerte dal fisco e delle indicazioni in merito alla loro applicabilità in alcuni casi tipo.
Le principali novità offerte dalla normativa vigente per un professionista che si appresti a
collaborare con un studio o intenda intraprendere l’attività libero-professionale vera e propria
sono:
− Collaborazione occasionale;
− Prestazione di lavoro autonomo occasionale;
− Contratto di lavoro a progetto;
− Apertura di partita IVA per lo svolgimento di lavoro autonomo

Prestazioni occasionali

Treviso, 5 luglio 2003
OGGETTO: quesito su prestazioni occasionali.
Faccio seguito alla richiesta del Vostro iscritto che richiede un parere in
merito alla possibilità di effettuare una perizia su di un immobile pur non
essendo in possesso di partita IVA.
L’articolo 5 del D.P.R. 633/72, in materia di esercizio di arti e
professioni, stabilisce che è soggetto al tributo IVA (…) l’esercizio per
professione abituale, ancorchè non esclusiva, di qualsiasi attività di lavoro
autonomo (…). L’elemento decisivo per definire l’obbligatorietà di apertura di
una partita IVA è pertanto l’abitualità della professione (e non, nota bene,
l’esclusività), criterio spesso di complessa individuazione. La qualificazione
del reddito deve, pertanto, essere fatta caso per caso e non può essere
determinata a priori.
Autorevole dottrina ha affermato che per abitualità si intende una (…)
attività stabile, duratura, svolta sistematicamente, anche se non in modo
permanente e senza interruzione (…). Sono inoltre da tenere in considerazione
alcune importanti pronunce della Corte di Cassazione, nelle quali si sostiene
che la qualifica di professionisti abituali in campo fiscale può determinarsi
anche dall’esistenza di un solo affare, in considerazione delle molteplici e
sistematiche operazioni che la sua realizzazione comporta.
Per quanto sopra esposto ritengo che la stesura di una singola perizia
non faccia scattare l’obbligo di apertura di una partita IVA, potendosi ravvisare
nell’attività da svolgere il requisito dell’occasionalità. Il Vostro iscritto potrà
pertanto qualificare il compenso percepito fra quelli di lavoro autonomo svolti
occasionalmente, assoggettandolo a ritenuta d’acconto nella misura del 20% e
dichiarandolo nel quadro L del Modello Unico dell’anno di riferimento.
Resto a disposizione per le ulteriori informazioni che dovessero
necessitare in materia e, con l’occasione, porgo cordiali saluti.
Paolo Dalle Carbonare