Torno sulla vexata quaestio delle prestazioni occasionali, sollecitato dalla richiesta di un iscritto all’Ordine Ingegneri che, riferendosi ad un pregevole parere espresso da una mia collega, ritiene tuttora sussistente “il limite dei 5.000,00 Euro” e, all’esito di un mio contrastante parere, chiede conto di quale sia la normativa che avrebbe eliminato tale soglia.
Per dare una risposta corretta credo sia opportuno chiarire quale sia la domanda posta. Molto probabilmente la collega ha risposto ad un quesito in merito a quale fosse la soglia di esenzione ai fini contributivi per i lavoratori autonomi occasionali. Ed in effetti il parere, che riporta de plano la pagina del sito Inps, afferma correttamente che i lavoratori autonomi occasionali, a decorrere dal 1° gennaio 2004, sono soggetti ad iscrizione ed agli obblighi contributivi, ma solo per la parte del loro reddito che eccede i 5.000 Euro nell’anno solare.
Le regole riportate nel parere riguardano esclusivamente il trattamento contributivo dei redditi di lavoro autonomo occasionale, ma nulla hanno a che vedere con la qualificazione della natura occasionale di un reddito.
Se, infatti, ci si pone un quesito sulle caratteristiche che deve avere un reddito di lavoro autonomo per essere definito occasionale, la questione cambia sostanzialmente. Il fraintendimento nasce probabilmente dal fatto che, a mio modo impropriamente, fino al 31.12.2015, ai fini della qualificazione dell’occasionalità del lavoro autonomo, usava farsi riferimento all’articolo 61, comma 2, del D. Lgs 276/2003, che riteneva non applicabile la disciplina delle collaborazioni coordinate continuative “alle prestazioni occasionali, intendendosi per tali i rapporti di durata complessiva non superiore a trenta giorni nel corso dell’anno solare con lo stesso committente, salvo che il compenso complessivamente percepito nel medesimo anno solare sia superiore a 5 mila euro”. Si ritenne così codificato il limite di 5.000,00 Euro quale soglia entro la quale il reddito dovesse ritenersi occasionale, mentre era considerato abituale una collaborazione che superasse tale limite.
A mio parere tale riferimento, che pure aveva un certo valore in termini di buon senso, non è mai stato vincolante. Anzitutto perché il limite era fissato per le collaborazioni occasionali, caratterizzate dal collegamento funzionale tra il prestatore e la struttura (caso tipico il praticante di studio), ma non valeva per le prestazioni occasionali, ossia per quei lavori saltuari che un soggetto svolge autonomamente. E’ stato altresì autorevolmente affermato (Documento 31/2015 del Centro Studi del Consiglio Nazionale ingegneri “Chiarimenti sulle prestazioni occasionali degli iscritti all’Albo”) che le disposizioni sopra esposte non fossero applicabili per le professioni intellettuali per le quali è necessaria l’iscrizione negli appositi albi professionali, in forza dell’espressa esclusione prevista dal comma 3 dell’articolo 61 della norma citata.
A maggior ragione tale riferimento non è applicabile oggi, poiché l’articolo 2 del Dlgs 81/2015 (“jobs act”) ha disposto che “dal 1° gennaio 2016, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro”, abrogando di fatto le norme sulla collaborazione a progetto.
Resto comunque convinto che il limite di cui sopra non abbia mai costituito un parametro per discriminare tra lavoro occasionale e abituale: lo testimonia la stessa pagina dell’Inps riportata nel parere della collega la quale, nel prevedere l’assoggettamento a contribuzione delle prestazioni di lavoro autonomo occasionale eccedenti i 5.000,00 Euro, di fatto ammette che un reddito possa essere ritenuto occasionale pur eccedendo tale il limite.
La qualificazione dell’occasionalità o dell’abitualità deve quindi essere fatta tornare nel suo alveo naturale, che è il Dpr 633/72 in materia di Iva. Se, infatti, si discute sul tema è perché l’articolo 5 della suddetta norma definisce l’esercizio di arti e professioni “l’esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di qualsiasi attività di lavoro autonomo da parte di persone fisiche (…)”. E’ l’abitualità (e non l’esclusività), quindi, a costituire il discrimine tra soggetti obbligati all’apertura della partita Iva e lavoratori autonomi occasionali.
Liberati (o orfani) di qualsiasi riferimento quantitativo, la qualifica va fatta secondo un criterio descrittivo. A tal fine ritengo esauriente la definizione fornita dal Centro Studi del Consiglio Nazionale Ingegneri nel citato documento 31/2015, che gli obblighi di possedere la partita Iva “vengono meno solo nel caso in cui gli iscritti ad un Albo professionale non svolgano lavoro autonomo in modo abituale, regolare, sistematico e ripetitivo e che, nello stesso tempo, intendano svolgere una prestazione occasionale, ovvero una prestazione non ripetitiva, svolta una volta ogni tanto, senza vincolo di subordinazione con il committente e caratterizzata anche dall’elemento dell’episodicità”.
Per quanto sopra esposto credo dovrebbe chiarirsi con l’ingegnere quale fosse il suo quesito: se fosse indirizzato a conoscere il limite per l’esenzione dalla contribuzione Inps è corretto il riferimento ai 5.000 Euro, mentre se volesse sapere entro che limite un reddito può definirsi occasionale devo purtroppo riferire che non esistono limiti certi, ma che si dovrà riferirsi ai criteri descrittivi sopra riportato.
Concludo con la considerazione che la ricerca del limite dell’occasionalità è oggi un falso problema, poiché nella maggioranza dei casi, con l’introduzione del regime forfettario, la tassazione è più moderata con il possesso della partita Iva rispetto alla prestazione occasionale. Nel dubbio, quindi, l’opzione per il regime forfettario diventa una scelta virtuosa.
Paolo Dalle Carbonare, 29 novembre 2016