Professionisti: stop allo split payment dal 14 luglio

Una delle più rilevanti novità previste dal DL 12 luglio 2018, n. 87 (c.d. “Decreto Dignità”) prevede la cessazione dell’obbligo di emissione della fattura con il meccanismo dello “split payment” da parte dei professionisti.

 Fino a venerdì 13 luglio i professionisti che emettevano fatture nei confronti delle pubbliche amministrazioni e delle loro controllate, avevano l’obbligo di applicazione del meccanismo dello split payment, che prevedeva il versamento del tributo Iva da parte dell’amministrazione destinataria della fattura anziché da parte dell’emittente la stessa.

Da sabato 14 luglio lo split payment non si applica più ai compensi assoggettati a ritenuta d’acconto o d’imposta, vale a dire la generalità dei professionisti.

Ciò comporta rilevanti cambiamenti:

– il professionista emette la fattura e sulla stessa non deve più indicare la dizione “scissione dei pagamenti”;

– il cliente che riceve la fattura, al momento del pagamento, deve trattenere la ritenuta mentre deve versare al professionista l’Iva relativa e, se ammesso, può portarla in detrazione;

– il professionista a fronte dell’emissione della fattura per la quale gli nasce un debito Iva, deve liquidare l’imposta e versarla all’erario.

Ordini professionali e fattura elettronica: istruzioni per l’uso

A partire dal 31 marzo 2015 l’Ordine professionale riceverà obbligatoriamente le fatture elettroniche attraverso il Sistema di Interscambio.
L’Ordine potrà scegliere se ricevere direttamente il file o avvalersi di un soggetto intermediario.

Questi gli adempimenti per poter attivare il sistema di ricezione della fattura elettronica:

1. Accreditamento del canale utilizzato per la ricezione

L’Ordine professionale deve procedere all’accreditamento del canale utilizzato per la ricezione dei file FatturaPA attraverso la sezione “Strumenti” del sito “sdi.fatturapa.gov.it”.

Per il canale PEC non è necessario alcun tipo di accreditamento preventivo.

2. Censimento degli uffici all’anagrafe IPA

Per ricevere il file FatturaPA dai propri fornitori attraverso il Sistema di Interscambio, l’Ordine professionale deve preventivamente effettuare il censimento dei propri uffici centrali e periferici nell’anagrafe dell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA) attraverso il sito dell’IndicePA.

Al termine del censimento dell’ufficio destinatario, l’IndicePA fornisce all’Amministrazione un Codice Ufficio alfanumerico, di sei caratteri, da comunicarsi ai propri fornitori ed indispensabile per la ricezione delle fatture.

3. Ricezione delle fatture elettroniche

L’Amministrazione pubblica può ricevere le fatture elettroniche tramite tre modalità: Posta Elettronica Certificata (PEC), Servizio SDIFTP, Servizio SPCOOP – Ricezione.

La modalità di ricezione scelta dall’Amministrazione deve poter essere conosciuta dal Sistema di Interscambio per consentire un corretto recapito dei file FatturaPA e delle notifiche.

Ricezione tramite PEC: i file FatturaPA sono inoltrati all’Ordine professionale come allegato di un messaggio di PEC tramite una casella di posta del Sistema di Interscambio. Sulla medesima casella l’Ordine professionale dovrà inviare il file messaggio di “accettazione” o “rifiuto “ delle fatture ricevute.

4. Esplicitazione dell’esito

Dopo aver ricevuto il file FatturaPA attraverso il Sistema di Interscambio utilizzando uno dei canali di ricezione, l’Ordine professionalepuò esplicitare l’ accettazione o il rifiuto per le fatture contenute nei file ricevuti utilizzando necessariamente lo stesso canale usato per la ricezione.

 

Obbligo di fattura elettronica nei confronti della Pubblica Amministrazione

La fattura elettronica è la sola tipologia di fattura accettata dalle Pubbliche Amministrazioni che sono tenute ad avvalersi del Sistema di Interscambio.

La fattura elettronica deve avere le seguenti caratteristiche:

  • il contenuto è rappresentato, in un file XML (eXtensible Markup Language), secondo il formato previsto per la vattura PA,  unico accettato dal Sistema di Interscambio.
  • l’ autenticità dell’ origine e l’ integrità del contenuto sono garantite tramite l’ apposizione della firma elettronica qualificata di chi emette la fattura,
  • la trasmissione è vincolata alla presenza del codice identificativo univoco dell’ufficio destinatario della fattura riportato nell’ Indice delle Pubbliche Amministrazioni.

La fattura deve altresì contenere le informazioni da riportare obbligatoriamente in fattura in quanto rilevanti ai fini fiscali oltre alle informazioni indispensabili ai fini di una corretta trasmissione della fattura al soggetto destinatario attraverso il Sistema di Interscambio.

Possono inoltre essere inserite informazioni in merito alla dematerializzazione del processo di ciclo passivo attraverso l’ integrazione del documento fattura con i sistemi gestionali e/o con i sistemi di pagamento.

 

Fattura elettronica anche nei confronti degli Ordini professionali

E’ applicabile anche agli Ordini professionali la disciplina che impone l’obbligo di emissione della fattura elettronica nei confronti della Pubblica Amministrazione previsto dall’articolo 1, commi 209-214 della Legge 204/2007.

Lo ha stabilito il Ministero dell’Economia e delle Finanze con nota 1858 del 27.10.2014 indirizzata alla Federazione degli Ordini dei Medici Chirurgi ed Odontoiatri.

La disciplina prevede l’obbligo di emissione, trasmissione, conservazione e archiviazione esclusivamente in forma elettronica delle fatture emesse in conseguenza di rapporti di natura economica con le amministrazioni pubbliche. E’ stato istituito il Sistema di Interscambio (SdI) nel quale deve obbligatoriamente transitare ogni fattura indirizzata alla pubblica amministrazione.

L’obbligo decorre dal 31 marzo 2015, termine dal quale non potranno più essere accettate dagli Ordini professionali fatture cartacee o fatture elettroniche non transitate attraverso il Sistema di Interscambio.

Dalle Carbonare, P., Il rendiconto sul valore della professione, 2008

L’obiettivo del metodo di rendicontazione di cui si parla in “Il rendiconto sul valore della professione (Il bilancio sociale per gli ordini professionali)” è quello di riannodare il filo della comunicazione tra l’Ordine professionale ed i suoi iscritti. Ma non solo, tra l’Ordine professionale e tutti i suoi interlocutori. I quali non possono non essere interessati a conoscere quali sono gli obiettivi che il Consiglio si prefigge per rafforzare il ruolo della categoria professionale sul territorio, quali sono le strategie ed i risultati, la  distribuzione delle risorse e dell’impegno. Ai soli numeri del bilancio finanziario si affiancano, con l’adozione del rendiconto, anche elementi qualitativi. Ho voluto chiamarlo “rendiconto sul valore della professione”: il motivo spero sarà chiaro al termine della lettura.. Per il Consiglio dell’Ordine, il rendiconto sul valore della professione rappresenta un importantissimo strumento di controllo strategico, oltre che un modo per incrementare il livello di partecipazione dei suoi interlocutori ed un incomparabile strumento per comunicare il ruolo della professione alla comunità di riferimento. A patto, tuttavia, di non farsi ammaliare dalla tentazione, sempre presente, di fare del rendiconto sul valore della professione un puro atto cosmetico autoreferenziale. L’adozione del sistema di rendiconto sul valore della professione presuppone l’accettazione del rischio di rendere pubblici anche risultati negativi od obiettivi non perfettamente raggiunti. I destinatari del presente scritto sono i presidenti ed i rappresentanti degli Ordini professionali locali, con l’obiettivo primario di sensibilizzarli sull’importanza strategica dell’adozione del sistema di rendicontazione. La modalità è quella di fornire un manuale facilmente consultabile per chi voglia accostarsi ad un nuovo sistema di accountability. La destinazione ad un lettore non esperto di tecnica contabile ha comportato il sacrificio della parte teorica del sistema di rendicontazione, a tutto favore della facilità di lettura e della chiarezza dei contenuti. La seconda parte del manuale fornisce indicazioni per la formazione del rendiconto sulla valorizzazione della professione. La traccia fornita ha, ovviamente, valenza di puro  suggerimento, e dovrà essere adattata alle singole realtà ed esigenze informative.

Il bilancio sul valore della professione