Rivalutazione terreni e partecipazioni nel 2023

La legge di bilancio 2023 prevede la rivalutazione del valore di acquisto dei terreni e delle partecipazioni (sia non negoziate che negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione) posseduti al 1° gennaio 2023 da persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia, a fronte del pagamento di un’imposta sostitutiva pari al 16%.
Al fine di perfezionare l’operazione è necessario entro il 15 novembre 2023 effettuare il versamento (in un’unica soluzione o in 3 rate annuali di uguale importo) dell’imposta sostitutiva dovuta, nonché far redigere e asseverare una perizia di stima del terreno o della partecipazione da un professionista abilitato.

Nuovo obbligo di comunicazione dei lavoratori autonomi occasionali

La L. n. 215/2021 ha introdotto un nuovo obbligo di comunicazione per gli imprenditori che intendano avvalersi delle prestazioni di lavoratori autonomi occasionali.

Soggetti committenti interessati:

L’obbligo in questione interessa esclusivamente i committenti che operano in qualità di imprenditori. Sono pertanto esclusi i lavoratori autonomi ed i professionisti.

Lavoratori autonomi occasionali interessati:

La disposizione interessa i lavoratori autonomi occasionali, ossia i lavoratori “si obbligano a compiere verso un corrispettivo

un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del

committente” – e sottoposti, in ragione dell’occasionalità dell’attività, al regime fiscale di cui all’art. 67, comma 1

lett. l), del D.P.R. n. 917/1986.

Lavoratori autonomi esclusi:

– rapporti di natura subordinata;

– le collaborazioni coordinate e continuative;

– le professioni intellettuali in quanto oggetto della apposita disciplina contenuta negli artt. 2229 c.c. ed in genere tutte le attività autonome esercitate in maniera abituale e assoggettate al regime IVA.

Tempistica

Rapporti in essere alla data del 21 dicembre 2022 o iniziati dopo tale data.

Per tutti i rapporti di lavoro in essere alla data dell’11 gennaio 2022 la comunicazione dovrà essere effettuata entro il 18 gennaio p.v. compreso.

Per i rapporti iniziati successivamente a tale data la comunicazione deve essere effettuata prima dell’inizio della prestazione del lavoratore.

Modalità di comunicazione

L’obbligo di comunicazione, da effettuarsi all’Ispettorato territoriale del lavoro del luogo dove si svolge la prestazione, avviene mediante SMS o posta elettronica. Per Treviso la mail dovrà essere indirizzata a ITL.Treviso.occasionali@ispettorato.gov.it

Contenuto della comunicazione

Nel corpo dell’e-mail, senza alcun allegato, dovranno essere riportati:

– dati del committente e del prestatore;

– luogo della prestazione;

– sintetica descrizione dell’attività;

– data inizio prestazione e presumibile arco temporale entro il quale potrà considerarsi compiuta l’opera o il servizio.

Nell’ipotesi in cui l’opera o il servizio non sia compiuto nell’arco temporale indicato, sarà necessario effettuare una nuova comunicazione.

Dato obbligatorio è altresì quello relativo all’ammontare del compenso qualora stabilito al momento dell’incarico.

Annullamento della comunicazione

Una comunicazione già trasmessa potrà essere annullata o i dati indicati potranno essere modificati in qualunque momento antecedente all’inizio dell’attività del prestatore.

Eventuali errori che non compromettano la possibilità di individuare le parti del rapporto, la data di inizio della prestazione o il luogo di svolgimento non possono comunque tradursi in una omissione della comunicazione.

Sanzioni

In caso di violazione degli obblighi si applica la sanzione da euro 500 a euro 2.500 per ciascun lavoratore autonomo occasionale

Resta al 27% il contributo alla gestione separata – Conversione D.L. n. 192/2014 (“Milleproroghe”)

Non si applica nel 2015 l’aumento al 30% dei contributi per i professionisti “senza cassa”, iscritti alla Gestione separata INPS, che non risultino iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria, né pensionati. La misura della contribuzione dovuta rimane, pertanto, confermata in misura pari al 27%.

Obbligo PEC per i professionisti

Obbligo PEC per i professionisti

L’art. 16 del decreto legge n. 185/2008 ha introdotto l’obbligo, per le imprese costituite in forma societaria (sono escluse le imprese individuali), i professionisti iscritti in Albi o elenchi istituiti con legge dello Stato e le Amministrazioni pubbliche, di dotarsi di una casella di posta elettronica certificata (PEC). L’indirizzo della propria casella di posta elettronica certificata deve essere: per le imprese costituite in forma societaria:
– comunicato al Registro delle Imprese;
– entro il 29.11.2011 qualora le stesse siano già costituite al 29/11/2008 ovvero all’atto dell’iscrizione al Registro stesso se costituite successivamente a tale data. per i Professionisti:
– comunicato al rispettivo Ordine / Collegio di appartenenza entro il prossimo 29 novembre 2009.