Decreto “Cura Italia”: proroga dei versamenti fiscali

Nel pomeriggio di oggi è stato finalmente approvato il Decreto “Cura Italia”, contenente, tra l’altro, la proroga delle scadenze fiscali programmate per oggi.

Il decreto prevede un trattamento differenziato tra soggetti aventi ammontare di ricavi inferiore o superiore a 2 milioni di euro.

  1. Imprese e professionisti con ricavi o compensi inferiori a 2 milioni di euro

Soggetti interessati:

Esercenti attività d’impresa, arte o professione con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge.

Versamenti prorogabili:

Sono sospesi i versamenti da autoliquidazione che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo2020 e il 31 marzo 2020:

  • relativi alle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che tali soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta;
  • relativi all’Iva (annuale e mensile);
  • relativi alle addizionali Irpef;
  • relativi ai contributi previdenziali e assistenziali, e ai premi per l’assicurazione obbligatoria.

Ripresa della riscossione:

I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni ed

interessi, in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 oppure mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.

  1. Imprese e professionisti con ricavi o compensi superiori a 2 milioni di euro

Soggetti interessati:

Esercenti attività d’impresa, arte o professione con ricavi o compensi superiori a 2 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge.

Versamenti prorogabili:

Sono sospesi i versamenti da autoliquidazione che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo2020 e il 31 marzo 2020:

  • relativi alle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che tali soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta;
  • relativi all’Iva (annuale e mensile);
  • relativi alle addizionali Irpef;
  • relativi ai contributi previdenziali e assistenziali, e ai premi per l’assicurazione obbligatoria.

Ripresa della riscossione:

I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni ed

interessi, in un’unica soluzione entro il 20 marzo 2020.

 

Nei prossimi giorni provvederò ad informarvi sugli ulteriori contenuti del decreto.

 

Cordiali saluti.

 

Paolo Dalle Carbonare

Professionisti: stop allo split payment dal 14 luglio

Una delle più rilevanti novità previste dal DL 12 luglio 2018, n. 87 (c.d. “Decreto Dignità”) prevede la cessazione dell’obbligo di emissione della fattura con il meccanismo dello “split payment” da parte dei professionisti.

 Fino a venerdì 13 luglio i professionisti che emettevano fatture nei confronti delle pubbliche amministrazioni e delle loro controllate, avevano l’obbligo di applicazione del meccanismo dello split payment, che prevedeva il versamento del tributo Iva da parte dell’amministrazione destinataria della fattura anziché da parte dell’emittente la stessa.

Da sabato 14 luglio lo split payment non si applica più ai compensi assoggettati a ritenuta d’acconto o d’imposta, vale a dire la generalità dei professionisti.

Ciò comporta rilevanti cambiamenti:

– il professionista emette la fattura e sulla stessa non deve più indicare la dizione “scissione dei pagamenti”;

– il cliente che riceve la fattura, al momento del pagamento, deve trattenere la ritenuta mentre deve versare al professionista l’Iva relativa e, se ammesso, può portarla in detrazione;

– il professionista a fronte dell’emissione della fattura per la quale gli nasce un debito Iva, deve liquidare l’imposta e versarla all’erario.

Lo “split payment” non si applica ai professionisti soggetti a ritenuta

Una delle richieste più frequenti che ci pervengono da parte dei clienti riguarda l’applicabilità della scissione dei pagamenti, c.d. split payment, per le prestazioni rese ad Enti pubblici da professionisti soggetti alla ritenuta d’acconto.

Sul tema si è espressa l’Agenzia delle Entrate, che con circolare 6/E del 2015, a seguito di richiesta effettuata dal Consiglio Nazionale Ingegneri, ha puntualizzato che i professionisti sono esclusi da tale meccanismo: a questi ultimi, pertanto, gli Enti pubblici continueranno a pagare l’IVA direttamente.

Prestazioni nei confronti della scuola

Quesito
Gentile dott. Dalle Carbonare, avrei un quesito da porle:
un ingegnere iscritto all’albo, con partita IVA e quindi iscritto ad inarcassa, deve emettere una fattura ad una scuola privata dove ha insegnato. Chiede come deve fare la fattura.
IMPONIBILE
+ 2% INARCASSA
+ 20% IVA
– 20% RITENUTA
Visto che non si tratta di una prestazione professionale deve per caso versare qualcosa all’INPS?

 

 

Risposta
La fattura va fatta proprio come sopra indicato. Si tratta sempre di una prestazione professionale (sarebbe meglio definirla di lavoro autonomo) anche se diversa da quella principale e viene quindi attratta nel regime della partita IVA. L’iscritto dovrà quindi versare i contributi ad Inarcassa, che sono dovuti da tutti gli iscritti all’Albo in possesso di partita IVA che non siano iscritti ad altra forma contributiva. Nulla è dovuto all’INPS
Cordiali saluti.
Paolo Dalle Carbonare

Nuova iva per i servizi internazionali

Dal 1° gennaio 2010 sono applicabili le nuove disposizioni introdotte dalle direttive comunitarie n. 8/CE del 12.02.2008 e n. 117/CE del 16.12.2008, che hanno modificato la precedente direttiva 2006/112/CE in materia di territorialità IVA dei servizi e disciplina di riferimento per la compilazione degli elenchi relativi alle operazioni intracomunitarie.

100119 – servizi internazionali