Decreto “Cura Italia”: proroga dei versamenti fiscali

Nel pomeriggio di oggi è stato finalmente approvato il Decreto “Cura Italia”, contenente, tra l’altro, la proroga delle scadenze fiscali programmate per oggi.

Il decreto prevede un trattamento differenziato tra soggetti aventi ammontare di ricavi inferiore o superiore a 2 milioni di euro.

  1. Imprese e professionisti con ricavi o compensi inferiori a 2 milioni di euro

Soggetti interessati:

Esercenti attività d’impresa, arte o professione con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge.

Versamenti prorogabili:

Sono sospesi i versamenti da autoliquidazione che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo2020 e il 31 marzo 2020:

  • relativi alle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che tali soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta;
  • relativi all’Iva (annuale e mensile);
  • relativi alle addizionali Irpef;
  • relativi ai contributi previdenziali e assistenziali, e ai premi per l’assicurazione obbligatoria.

Ripresa della riscossione:

I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni ed

interessi, in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 oppure mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.

  1. Imprese e professionisti con ricavi o compensi superiori a 2 milioni di euro

Soggetti interessati:

Esercenti attività d’impresa, arte o professione con ricavi o compensi superiori a 2 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge.

Versamenti prorogabili:

Sono sospesi i versamenti da autoliquidazione che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo2020 e il 31 marzo 2020:

  • relativi alle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che tali soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta;
  • relativi all’Iva (annuale e mensile);
  • relativi alle addizionali Irpef;
  • relativi ai contributi previdenziali e assistenziali, e ai premi per l’assicurazione obbligatoria.

Ripresa della riscossione:

I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni ed

interessi, in un’unica soluzione entro il 20 marzo 2020.

 

Nei prossimi giorni provvederò ad informarvi sugli ulteriori contenuti del decreto.

 

Cordiali saluti.

 

Paolo Dalle Carbonare

Prorogati i termini per i versamenti di Unico 2015

Slitta dal 16 giugno al 6 luglio, il termine per effettuare i versamenti delle imposte che emergono da Unico 2015 e dalla dichiarazione Irap per i contribuenti tenuti agli studi di settore.

E’ prevista inoltre la possibilità di effettuare versamenti dal 7 luglio e fino al 20 agosto con la maggiorazione dello 0,40 per cento.

La proroga riguarda i titolari di reddito d’impresa e i lavoratori autonomi che esercitano attività per le quali sono stati approvati gli studi di settore e dai contribuenti nel regime dei minimi e nel nuovo regime forfettario. Il differimento riguarderà anche i soci di società di persone e di società di capitali in regime di trasparenza.

Spese di vitto e alloggio dei professionisti

Spese di vitto e alloggio dei professionisti
decreto di semplificazione (D.Lgs. n. 175/2014)

A decorrere dal 2015 le prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande acquistate direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura per il professionista.
Per il committente (impresa o lavoratore autonomo), la deducibilità del costo sostenuto per il servizio alberghiero e/o di ristorazione non sarà più subordinata alla ricezione della parcella del professionista e dipenderà dalle regole ordinariamente applicali alle rispettive categorie reddituali.
La Circolare 31/E del 2014 dell’Agenzia delle Entrate chiarisce che:
1. le prestazioni e somministrazioni in esame, non costituendo compensi in natura, non devono essere considerate nell’ammontare dei compensi percepiti e quindi non costituiscono base di commisurazione del limite del 2% di deducibilità delle spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazione di alimenti e bevande e del limite dell’1% di deducibilità delle spese di rappresentanza.
2. pur facendo riferimento ai “professionisti”, la disposizione in esame deve intendersi generalmente applicabile nella determinazione del reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni di cui all’art. 53, comma 1, del TUIR e, quindi, anche agli “artisti”;
3. la modifica normativa in esame, stabilendo l’irrilevanza quale compenso in natura delle prestazioni e somministrazioni acquistate dal committente, è diretta a semplificare gli adempimenti in precedenza previsti per dare piena rilevanza fiscale per il professionista delle spese alberghiere e per la somministrazione di alimenti e bevande, ma non comporta, per il committente, un trattamento fiscale delle spese in questione peggiorativo rispetto a quello applicabile prima della modifica stessa;
4. il limite di deducibilità del 75% non opera per il committente per le spese sostenute per l’acquisto di prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e
bevande, di cui sono beneficiari i professionisti nel contesto di una prestazione di servizi resa al committente, imprenditore o lavoratore autonomo;
5. la nuova disposizione è applicabile anche nella determinazione dei redditi diversi derivanti da attività occasionali. Pertanto, gli importi relativi alle prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande acquistate direttamente dal committente non costituiranno compensi in natura e non saranno deducibili dal reddito di lavoro autonomo non abituale;
6) la disposizione in esame trova applicazione dal 1° gennaio 2015.
02.01.2014