Inarcassa: da giugno possibile compensare crediti d’imposta per il versamento dei contributi

Dal 1° giugno sarà possibile accedere versare i contributi Inarcassa, attraverso il Modello F24, compensando crediti d’imposta.

La compensazione potrà essere impiegata a partire dalla prima rata dei contributi minimi 2020, compilando il secondo riquadro della sezione “Altri enti previdenziali e assicurativi”.

CAUSALI CONTRIBUTO INARCASSA

Si riportano di seguito i codici da utilizzare, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nel campo “importi a debito versati”:

  • E085 = Inarcassa – contribuzione soggettiva minima;
  • E086 = Inarcassa – contribuzione soggettiva conguaglio;
  • E087 = Inarcassa contribuzione integrativa minima;
  • E088 = Inarcassa contribuzione integrativa conguaglio;
  • E089 = Inarcassa contribuzione per maternità/paternità;
  • E090 = Inarcassa contribuzione società di ingegneria.

Gli altri campi esposti nella sezione vanno compilati come segue:

  • Codice Ente: 0011
  • Periodo di riferimento: indicare mese e anno di competenza del contributo da versare, nel formato MM/AAAA
  • Codice Sede: nessun valore
  • Codice Posizione: nessun valore.

Tutti i codici Inarcassa sono operativamente efficaci a decorrere dal 1° giugno 2020..

 

Ingegnere dipendente e lavoratore autonomo: escluso da Inarcassa, deve versare alla gestione separata Inps

Egregio dott. Dalle Carbonare, da sempre il mio reddito principale deriva  dal lavoro dipendente, ma svolgo anche attività di libero professionista con partita IVA. Nelle fatture emesse ho sempre inserito e versato il contributo integrativo ad Inarcassa, ma non ho mai versato contributi all’INPS. Quest’ultimo ente oggi mi richiede il versamento dei contributi alla gestione separata per l’anno 2010 e 2011, maggiorati di interessi e sanzioni. Mi viene riferito che la legislazione non è chiara e che comunque, pagando i contributi quale dipendente, un ulteriore versamento costituirebbe una duplicazione.

Buongiorno ingegnere, la questione che lei mi rappresenta è, ahimè, comune a molti suoi colleghi e, purtroppo, abbastanza chiara dal punto di vista normativo e regolamentare. Il suo è il caso dell’iscritto all’Ordine degli ingegneri detentore di posizione Iva che svolge anche attività di lavoro autonomo e, per tale motivo, iscritto alla gestione dipendenti dell’Inps. L’assoggettamento a tale forma di previdenza obbligatoria comporta l’esclusione dall’iscrizione a Inarcassa (art. 7.2 del regolamento), relativamente alla quale lei è tenuto a versare solo il contributo integrativo. La legge L. 335/95 (art. 2, c. 26) ha riformato il sistema pensionistico introducendo la c.d. Gestione Separata presso l’Inps, alla quale devono obbligatoriamente iscriversi le categorie di lavoratori che, fino all’entrata in vigore della norma (1 gennaio 1996), erano escluse da qualsiasi forma contributiva. A tale gestione devono iscriversi tutte le categorie residuali di liberi professionisti, per le quali non è stata prevista una specifica cassa previdenziale e quelli che, pur avendo una cassa previdenziale, ne siano esclusi per regolamento. E’ proprio il caso degli ingegneri che, contemporaneamente all’attività professionale, svolgono anche attività di lavoro dipendente: esclusi da Inarcassa per regolamento, devono iscriversi e versare i contributi alla gestione separata dell’Inps. Se risponde al vero che lei verserà i contributi a due gestioni contributive differenti, non altrettanto corretta è l’affermazione che i contributi sono pagati due volte, poiché sul reddito professionale gravano solo i contributi da versare alla gestione separata.

Deroga all’obbligo della contribuzione minima

INARCASSA

Deroga all’obbligo della contribuzione minima

Inarcassa prevede la possibilità di derogare all’obbligo della contribuzione minima soggettiva per un massimo di 5 anni – anche non continuativi – nell’arco della vita lavorativa, per chi produce redditi inferiori al valore corrispondente al contributo minimo soggettivo.
Architetti ed ingegneri che prevedono di conseguire un reddito professionale inferiore a 15.690 euro possono non versare il contributo soggettivo minimo e pagare il 14,5% del solo reddito effettivamente prodotto entro dicembre 2016, dopo la presentazione della dichiarazione on line.
Nel corso dell’anno di deroga restano garantiti i servizi di assistenza (maternità, sussidi, indennità temporanea inabilità, mutui, finanziamenti) così come la possibilità di presentare domanda di riscatto (laurea, servizio militare, periodi di lavoro all’estero) o di ricongiunzione dei periodi assicurativi maturati presso altre gestioni previdenziali.
Il contributo minimo integrativo e il contributo di maternità vanno comunque versati entro i termini previsti (30 giugno e 30 settembre dell’anno in corso).

I REQUISITI
 essere iscritto ad Inarcassa al momento della richiesta;
 non essere pensionando o pensionato;
 non usufruire della riduzione per i giovani under 35 anni;
 non aver esercitato la facoltà di deroga già per 5 volte.

LA DOMANDA
Per l’anno 2015 la deroga deve essere richiesta, entro e non oltre il 31 maggio 2015, esclusivamente in via telematica tramite l’applicativo disponibile nell’area riservata di Inarcassa On Line al menù “Agevolazioni – Deroga contributo soggettivo minimo”.
La domanda può essere annullata entro e non oltre il 30 giugno, esclusivamente in via telematica, sempre dall’applicativo su Inarcassa On Line.

MODALITÀ DI VERSAMENTO
Se l’ammontare del reddito professionale che verrà inserito nella dichiarazione (da presentare entro il 31 ottobre 2016 per il 2015), sarà inferiore a € 15.690, verrà generato un MAV per un importo pari al 14,5% del reddito dichiarato, da pagare entro il 31/12/15.
Qualora invece il reddito professionale dichiarato si rivelasse uguale o superiore a € 15.690, verrà generato un MAV con scadenza 31/12/15 di importo pari al 14,5% del reddito dichiarato, maggiorato degli interessi (BCE+4,50%) sul solo contributo minimo dovuto di € 2.275 e decorrenti dalle due scadenze ordinarie (integrazione obbligatoria).

GLI EFFETTI
La deroga determina la diminuzione dell’anzianità contributiva utile alla pensione che viene riconosciuta in misura proporzionale a quanto versato per l’annualità interessata.
Ad esempio a fronte di un reddito di 5.000 euro dichiarato per il 2014, il contributo soggettivo dovuto sarà 5.000 * 14,50% = 725 euro, per cui l’anzianità sarà pari a 117 giorni anziché 365. [(725/2.275) * 365 gg.]
Si potrà integrare gli importi non versati entro i cinque anni successivi e assicurarsi così l’anzianità previdenziale intera (integrazione volontaria).
Ad esempio il riscatto della deroga 2014, di n. 248 giorni, sarà possibile entro il 31/12/2019.
Treviso, 15 gennaio 201

Trattamento fiscale rimborso Inarcassa

Buongiorno,
La presente per chiederLe chiarimenti sul trattamento fiscale dei contributi
Inarcassa restituiti con l’art. 42.9 dello statuto.
La somma si componeva di contributi e interessi. Sugli interessi è stata
applicata la r.a. del 12.50 . Ora in sede di dichiarazione IRPEF devo
applicare sul totale del restituito l’aliquota che risulta dal mio reddito o una
parte ne è esente?
Grato dell’attenzione, con l’occasione Vogliate gradire i più distinti saluti.

 

L’articolo 42.9 dello Statuto di Inarcassa tratta il caso degli iscritti che al compimento del
sessantacinquesimo anno di età non hanno maturato i requisiti assicurativi per la
pensione di vecchiaia. A costoro è concessa la facoltà di chiedere la restituzione dei
contributi riferiti ai periodi antecedenti il giorno 1 gennaio 2004.
Il vostro iscritto chiede le modalità di tassazione del rimborso ricevuto, che è costituito
da contributi ed interessi.
CONTRIBUTI
Ai sensi dell’articolo 17, comma 1, numero n-bis, del D.P.R. 917/1986 (Testo Unico
imposte sui redditi) “le somme conseguite a titolo di rimborso di imposte o di oneri
dedotti dal reddito complessivo per i quali si è fruito della detrazione in periodi di
imposta precedenti” sono assoggettate a tassazione separata. Nel caso il contribuente
negli anni precedenti abbia usufruito della deduzione dei contributi versati, la somma
rimborsata va inserita nel quadro RM della dichiarazione (righe RM8 E RM9 dell’Unico
2009) ed assoggettata a tassazione separata (salvo opzione, possibile, per la tassazione
ordinaria) Nel caso di tassazione separata, il contribuente dovrà versare un acconto pari
al 20 % del rimborso percepito. L’Agenzia delle Entrate liquiderà l’ammontare
effettivamente dovuto (determinato con l’aliquota applicabile alla metà del reddito
conseguito nel biennio precedente l’anno di percezione, con un massimo del 27%) e,
stornato l’acconto versato, provvederà a recuperare il credito con cartella esattoriale.
INTERESSI
La ritenuta del 12% è effettuata a titolo d’imposta, pertanto l’effettuazione del prelievo
alla fonte esaurisce la tassazione del contribuente, che pertanto non dovrà indicare
alcunché in dichiarazione.
Cordiali Saluti.
Paolo Dalle Carbonare

Riscatto degli anni di Co.co.co anteriori al 1 aprile 1996

Treviso, 20 novembre 2008

Oggetto: riscatto degli anni di Co.co.co anteriori al 1 aprile 1996

I periodi di collaborazione coordinata e continuativa anteriori al 1 aprile
1996 possono essere riscattati anche da coloro che sono iscritti alla gestione
separata come liberi professionisti.
Gli iscritti alla gestione separata come liberi professionisti potranno
chiedere il riscatto degli anni antecedenti l’istituzione della gestione separata
dell’Inps. La dimostrazione di aver svolto i periodi di collaborazione per i quali si
chiede il riscatto dovrà essere data tramite la dichiarazione dei redditi presentata ai
fini fiscali. Per aver diritto al riscatto il richiedente dovrà inoltre dare dimostrazione
di aver versato almeno un contributo validamente accreditato alla Gestione
separata.
Paolo Dalle Carbonare

Professionisti soci di Srl

Oggetto: attività professionale, socio di Srl, iscrizione inarcassa

Il Vostro iscritto pone alcune interessanti domande che ritengo di interesse
comune vista la ripetitività con la quale mi sono poste.
L’ingegnere, iscritto all’Ordine da una decina d’anni, ha sinora esercitato la
professione in forma individuale. E’ intenzionato a costituire una società a
responsabilità limitata che dovrà, ritengo, produrre beni da lui progettati.
L’ingegnere chiede:
– se l’acquisizione della qualifica di socio di una società a responsabilità limitata
richiede necessariamente l’apertura di una posizione Inps;
– se, continuando a mantenere la posizione individuale sarà soggetto a
contribuzione Inarcassa e agli studi di settore;
– se è possibile firmare i progetti senza tener in vita la partita Iva individuale o
costituirsi come studio associato.

1. Iscrizione all’Inps dei soci di Srl
L’assunzione di una partecipazione sociale in una Srl non comporta,
automaticamente, l’obbligo di iscrizione all’Inps.
L’obbligo di iscrizione alla gestione commercianti ricorre solo se la società esercita
attività commerciale ed il socio partecipa all’attività aziendale con carattere di
abitualità e prevalenza. In tal caso è obbligatoria l’iscrizione alla gestione
commercianti dell’Inps. Se la posizione riguarda un professionista iscritto ad
Inarcassa, questi dovrebbe richiedere la cancellazione, in quanto uno dei requisiti
per versare i contributi alla cassa di previdenza degli ingegneri ed architetti è di non
essere iscritto ad altre forme di contribuzione obbligatoria.
Quanto sopra riguarda esclusivamente la posizione di socio eventualmente assunta
dall’iscritto.
Diversa è la regolamentazione relativa alla qualifica di amministratore di società.
Nel caso di erogazione di un compenso amministratori ad un ingegnere che eserciti
la professione con partita IVA, occorrerà distinguere due casi:
– se l’attività della società rientra tra quelle attinenti alle attività
dell’ingegnere (come ad esempio nel caso dell’ingegnere civile
amministratore di società di costruzioni) dovrà essere emessa fattura:
pertanto ai fini contributivi il compenso è assoggettato ad Inarcassa;
– negli altri casi il compenso si qualifica come una collaborazione coordinata
e pertanto il compenso sarà assoggettato alla gestione separata Inps,
compatibile con l’iscrizione ad Inarcassa.

2. Mantenimento della partita Iva, assoggettamento ad Inarcassa e studi di
settore
Il vostro iscritto dovrà rimanere iscritto ad Inarcassa, con tutti gli obblighi
connessi, nel caso conservi l’iscrizione all’Ordine, la partita Iva e non sia iscritto ad
altra forma contributiva obbligatoria (non viene considerata tale l’iscrizione alla
Gestione separata Inps). Verserà i contributi in base al reddito professionale
prodotto.
Sarà inoltre assoggettato agli studi di settore, salvo nel caso di inquadramento
regime fiscale dei contribuenti minimi (volume d’affari dell’anno precedente
inferiore a € 30.000 e non superamento di altri limiti dimensionali).

3. Firma dei progetti e partita Iva
Premetto che questa richiesta riguarda più la deontologia professionale che la
materia fiscale. Non esiste, infatti, un diritto alla firma di progetti che si acquisisce
con l’apertura di partita Iva.
Si tratta, secondo il mio punto di vista, di un problema che investe essenzialmente
la deontologia, che impone che le prestazioni dei professionisti siano remunerate.
A mio parere, comunque, nell’ambito dello svolgimento del mandato di
amministratore un ingegnere può firmare dei progetti per la sua società, in quanto la
remunerazione dell’attività svolta è ricompresa nel compenso percepito in qualità di
amministratore. In questo caso non ci sarebbe la necessità di mantenere in vita la
partita Iva.
Spero di aver esaudito le richieste del Vostro iscritto e, confermandoVi la
disponibilità a fornire ulteriori informazioni in merito, porgo cordiali saluti.
Dott. Paolo Dalle Carbonare

Inarcassa e concordato preventivo

Treviso, 12 novembre 2004
OGGETTO: quesito in materia contributi Inarcassa e concordato preventivo.

L’architetto Vi chiede un parere in merito alla facoltà di non
assoggettare ai contributi INARCASSA i redditi eccedenti il minimo previsto a
seguito di presentazione del concordato per gli anni 2003 e 2004.
La risposta è negativa, in quanto il regolamento INARCASSA non prevede
questa facoltà, e pertanto l’architetto o l’ingegnere dovrà dichiarare all’Ente
contributivo il reddito professionale effettivamente conseguito, desunto dal Modello
E del Modello Unico. Non si pone, pertanto, il problema della rettifica del reddito
dichiarato ad Inarcassa.
Resto a disposizione per le ulteriori informazione che dovessero necessitarVi
in materia e, con l’occasione, porgo cordiali saluti.
Paolo Dalle Carbonare

Alternatività tra Inarcassa e gestione separata

Treviso, 16 settembre 2004

OGGETTO: quesito alternatività Inarcassa e gestione separata.

Nel corso dell’incontro del 7 luglio u.s. il Vostro iscritto mi pose un
quesito in merito all’obbligo di iscrizione alla gestione separata INPS da parte di un
architetto iscritto all’Albo ma non ad Inarcassa in quanto, oltre allo svolgimento della
libera professione, svolge anche prestazioni di lavoro dipendente.
Argomentava il Vostro iscritto che l’obbligo di iscrizione alla gestione
separata INPS grava sui lavoratori autonomi per i quali non è stata istituita apposita
cassa di previdenza. A parere dello stesso, pertanto, non sussisterebbe la necessità di
versamento di contributi per le prestazioni di lavoro autonomo da lui effettuate in
qualità di architetto, essendo la cassa di previdenza per gli architetti regolarmente
operante.
La cosa non mi trovò d’accordo in quanto, a mio parere, il principio di
base vigente in materia contributiva è che ogni reddito di lavoro autonomo deve
essere assoggettato a contribuzione. L’obbligo di iscrizione alla gestione separata ha,
a mio avviso, natura residuale, gravando su qualsiasi prestatore di lavoro autonomo
che, per qualsivoglia motivo non sia iscritto o iscrivibile ad altra forma contributiva.
Il Vostro iscritto, non iscrivibile ad Inarcassa in quanto lavoratore
dipendente, ha l’obbligo di iscrizione alla gestione separata dell’INPS.
A sostegno di tale tesi si veda la sentenza emessa dalla Pretura di
Torino (n. 5891/98), chiamata a decidere sul ricorso proposto da un architetto
iscritto nell’albo degli architetti di Torino, esercente, oltre all’attività libero
professionale, anche l’attività di insegnante in un istituto pubblico. L’architetto,
vistasi negata l’iscrizione ad Inarcassa (art. 3 L. 179/58, come sostituito dall’art. 2 L.
1046/71) lamentava la legittimità della norma che impone l’obbligo di iscrizione (ex
art. 2/26 L. 335/95) alla Gestione separata istituita presso l’INPS, chiedendo la
rimessione della questione alla Corte Costituzionale ai fini della pronuncia di
illegittimità.
La Pretura, con sentenza ben argomentata, dopo aver fatto notare che
“nel quadro normativo attuale, il ricorrente (e come lui gli architetti ed ingegneri
che esercitano in via abituale, ma non esclusiva, attività di lavoro autonomo) è
tenuto, in forza dell’art. 2, co. 26, L. 335/95, all’iscrizione alla Gestione separata
istituita presso l’INPS, in base al principio che ogni attività di lavoro autonomo è
sottoposta all’obbligo di assicurazione per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti,
ancorché svolta in parallelo ad attività in forza dell’art. 1, co. 2, D. Lgs. 103/96” ,
rigettava le eccezioni sollevate dall’architetto affermandone l’infondatezza, sancendo
la legittimità dell’obbligo, gravante sullo stesso, di iscrizione alla gestione separata
dell’INPS e al versamento del contributo integrativo ad Inarcassa.
Per quanto sopra esposto ritengo di confermare quanto già esposto
all’architetto nel corso del nostro incontro.
Distinti saluti.
Dott. Paolo Dalle Carbonare

Inarcassa e agevolazioni Tremonti bis

Treviso, 6 dicembre 2002

Oggetto: quesito su Inarcassa e agevolazioni Tremonti bis.

Il Vostro iscritto ha acquistato un immobile ad uso studio professionale
usufruendo delle agevolazioni previste dalla legge 18/10/2001, n. 383 (Tremonti-bis).
Chiede se deve versare il contributo soggettivo (10%) alla Cassa.
La citata legge prevede che “E’ escluso dall’imposizione del reddito (…) di
lavoro autonomo il 50% del volume degli investimenti (…)”. Le istruzioni per la
compilazione annuale obbligatoria ad Inarcassa informano che, ai fini della
determinazione del contributo soggettivo, si deve far riferimento al reddito
professionale netto prodotto nell’anno 2001. Tale informazione è desumibile, per i
soggetti che esercitano l’attività in forma individuale, dal rigo RE20 del Modello Unico
2002.
Nel caso del Vostro iscritto, pertanto, l’importo che andava segnalato nella
dichiarazione obbligatoria ad Inarcassa era zero, e pertanto non è dovuto, nel caso
specifico, il contributo soggettivo a conguaglio per l’anno 2001. Resta ovviamente
dovuto il contributo sul reddito minimo che avrebbe già dovuto essere versato in due
uguali rate di € 519.04 il 30.06 e 30.09 dell’anno 2001.
Resto come sempre a disposizione per le ulteriori informazioni che Vi dovessero
necessitare e, con l’occasione, porgo cordiali saluti.
Paolo Dalle Carbonare