Deducibili dal committente le spese sostenute per conto del professionista

A partire dal 2017 tutte le spese relative all’esecuzione di un incarico professionale sostenute direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura per il professionista, ma costi per il committente medesimo.

 

Integralmente deducibili le spese riaddebitate al cliente dal professionista

Ponendo rimedio ad una situazione che comportava evidenti distorsioni nella formazione del reddito, il “decreto autonomi” ha previsto l’integrale deducibilità dei costi sostenuti dal professionista e riaddebitati al proprio cliente. Prima dell’auspicata riforma, in vigore dal 2017, le spese riaddebitate costituivano un compenso integralmente imponibile per il professionista, che in alcuni casi subiva una forte limitazione alla deducibilità degli stessi (le spese di ristorazione, ad esempio, potevano essere dedotte nella misura del 75% con il limite del 2% del fatturato).

Deducibili al 100% le spese di formazione dei professionisti

Con l’approvazione del c.d. “decreto autonomi” l’ordinamento prende finalmente atto dell’inerenza dei costi di formazione nell’attività professionale. La nuova formulazione dell’articolo 54 del Tuir prevede che, a partire dal 2017, “sono integralmente deducibili, entro il limite annuo di 10.000 euro, le spese per l’iscrizione a master e a corsi di formazione o di aggiornamento professionale nonché le spese di iscrizione a convegni e congressi. Sono integralmente deducibili, entro il limite annuo di 5.000 euro, le spese sostenute per i servizi personalizzati di certificazione delle competenze, orientamento, ricerca e sostegno all’autoimprenditorialità, mirate a sbocchi occupazionali effettivamente esistenti e appropriati in relazione alle condizioni del mercato del lavoro, erogati dagli organismi accreditati ai sensi della disciplina vigente. Sono altresì integralmente deducibili gli oneri sostenuti per la garanzia contro il mancato pagamento delle prestazioni di lavoro autonomo fornita da forme assicurative o di solidarietà».

Indeducibile le spese per la casa-ufficio in presenza di altro ufficio nel Comune

La Commissione tributaria regionale della Lombardia ha affermato che sono indeducibili i costi della casa-studio nel caso in cui il professionista collabori con uno studio con sede nello stesso Comune.

 

Sentenza CTR Milano 15.12.2014, n. 6975

 

Spese deducibili dal professionista

Treviso, 13 febbraio 2003

OGGETTO: quesito su spese deducibili dal professionista.

La Vostra iscritta desidera avere informazioni in merito agli oneri e
spese che potrà detrarre ai fini della determinazione del reddito imponibile. Devo
anzitutto premettere premettere che il reddito imponibile è costituito dalla somma
delle varie tipologie di reddito (fondiario, di capitali, di lavoro dipendente, di lavoro
autonomo, d’impresa e redditi diversi), dal quale la norma fiscale consente la
deduzione e/o la detrazione di alcuni costi e spese. Sono su piani diversi, pertanto, le
spese inerenti l’attività di lavoro autonomo (quali, tra le spese riportate nel quesito,
schede carburanti, computer, programmi, cancelleria, corsi di aggiornamento) che
concorreranno alla formazione del reddito di lavoro autonomo, e gli oneri deducibili
e detraibili (ticket sanitari, assicurazioni, interessi sul mutuo) che invece saranno
rispettivamente dedotti tratti dall’ammontare complessivo dei redditi e detratti dalle
imposte da pagare in sede di dichiarazione dei redditi.
Operativamente si procede prima alla determinazione del reddito di
lavoro autonomo (sottraendo dai compensi le spese inerenti l’attività, quadro E del
modello unico). Il reddito di lavoro autonomo sarà sommato ad eventuali altri redditi
(fondiari, di lavoro dipendente, etc.) per ottenere il reddito complessivo (rigo N1
della dichiarazione dei redditi). Da questi si sottraggono gli oneri deducibili ( i
principali sono assegni periodici al coniuge, contributi a forme pensionistiche
complementari, contributi ad INARCASSA, reddito dell’abitazione principale) per
determinare il reddito imponibile. Una volta calcolata l’imposta si sottraggono gli
oneri detraibili (i principali sono gli interessi sui mutui per l’acquisto o la costruzione
della casa di abitazione, spese di istruzione secondaria o universitaria, ticket sanitari,
oneri sostenuti per la ristrutturazione edilizia, premi sulle assicurazioni vita stipulati
prima del 31.12.2000, etc) e si determina l’imposta da pagare.
La complessa normativa delle spese inerenti l’attività, degli oneri
deducibili e degli oneri detraibili è ulteriormente complicata dai limiti percentuali di
deduzione e detrazione. A solo titolo esemplificativo ricordo che al fine della
determinazione del reddito di lavoro autonomi può essere portato in diminuzione dei
ricavi il 50% dei costi relativi alle autovetture, il 50% delle spese di partecipazione a
convegni o corsi di formazione, il 50% dei beni ad uso promiscuo, il 50% delle spese
dei telefoni cellulari. Va ricordato poi che le spese alberghiere non possono eccedere
il 2% dei ricavi, mentre le spese di rappresentanza non possono andare oltre l’1%.
Rinvio, per un elenco più dettagliato al DPR 917 del 1986 (Testo unico imposte sui
redditi) e particolarmente agli articoli 50 (determinazione dei redditi di lavoro
autonomo), 10 (oneri deducibili) e 13 bis (detrazioni per oneri).
Chiedo scusa per il tecnicismo che la materia impone e, assicurando
fin d’ora la disponibilità per incontrare la Vostra iscritta presso la sede di codesto
Ordine al fine di fornire ulteriori informazioni , porgo cordiali saluti.
Paolo Dalle Carbonare