Compatibilità tra amministrazione e lavoro dipendente nella stessa società: l’Inps indica i requisiti

Con il messaggio n. 3359 del 17 settembre 2019, l’Inps è ritornata sulla vexata quaestio della compatibilità tra la titolarità di cariche sociali e l’instaurazione di un rapporto di lavoro dipendente in capo alla stesa società.

L’istituto compie un ampio excursus sull’evoluzione delle impostazioni in materia, ricordando che sin dagli anni ’90 la giurisprudenza della Suprema Corte ha sancito che l’incarico per lo svolgimento di un’attività gestoria, come quella dell’amministratore, in una società di capitali non esclude astrattamente la configurabilità di un rapporto di lavoro subordinato.

L’Inps conclude il proprio messaggio prevedendo che la valutazione della compatibilità dello status di amministratore di società di capitali (il riferimento è alle sole tipologie di cariche ritenute in astratto ammissibili) con lo svolgimento di attività di lavoro subordinato presuppone l’accertamento in concreto, caso per caso, della sussistenza delle seguenti condizioni:

  • che il potere deliberativo (come regolato dall’atto costitutivo e dallo statuto), diretto a formare la volontà dell’ente, sia affidato all’organo (collegiale) di amministrazione della società nel suo complesso e/o ad un altro organo sociale espressione della volontà imprenditoriale il quale esplichi un potere esterno;
  • che sia fornita la rigorosa prova della sussistenza del vincolo della subordinazione (anche, eventualmente, nella forma attenuata del lavoro dirigenziale) e cioè dell’assoggettamento del lavoratore interessato, nonostante la carica sociale, all’effettivo potere di supremazia gerarchica (potere direttivo, organizzativo, disciplinare, di vigilanza e di controllo) di un altro soggetto ovvero degli altri componenti dell’organismo sociale a cui appartiene; il soggetto svolga, in concreto, mansioni estranee al rapporto organico con la società; in particolare, deve trattarsi di attività che esulino e che pertanto non siano ricomprese nei poteri di gestione che discendono dalla carica ricoperta o dalle deleghe che gli siano state conferite.

IL MESSAGGIO DELL’INPS: messaggio-inps-n-3359-del-17-settembre-2019

La professione di ingegnere è compatibile con l’attività agricola

Buongiorno, sono un ingegnere iscritto all’Ordine degli Ingegneri di Treviso ed esercito la libera professione con iscrizione ad inarcassa. Avrei la necessità di estendere la partita iva con una nuova attività per la vendita dell’uva. Rimarrei comunque iscritto ad inarcassa trattandosi questa di una attività secondaria. Chiedo se tale operazione sia fattibile o se vi siano delle incompatibilità con l’esercizio della professione.

Il vostro iscritto chiede se vi siano incompatibilità tra l’esercizio della professione di ingegnere ed il possesso di partita IVA per la vendita di uva.

L’ordinamento della professione di ingegnere non prevede incompatibilità tra le due attività.

Sotto il profilo fiscale, nulla osta all’esercizio delle due attività, purché siano rispettati i rispettivi regimi fiscali previsti per la determinazione del reddito.

Dal punto di vista contributivo, l’iscritto potrà continuare a mantenere l’iscrizione ad Inarcassa solo nel caso la sua attività secondaria agricola non comporti l’iscrizione obbligatoria all’Inps. Ricordo, infatti, che uno dei requisiti per il diritto/dovere di iscrizione ad Inarcassa (assieme all’iscrizione all’Ordine ed il possesso di partita IVA) è l’assenza di altra copertura previdenziale obbligatoria, quale quella di lavoro  dipendente o di lavoro autonomo che comporti una delle gestioni specifiche dell’Inps quali, per ciò che riguarda l’iscritto, quella riservata ai coltivatori diretti.

Paolo Dalle Carbonare

 

Prestazione occasionale, fatturazione prestazioni.

Oggetto: prestazione occasionale, fatturazione prestazioni.

Il Vostro iscritto, socio di una Società a responsabilità limitata e titolare di
una partita Iva in qualità di coltivatore diretto, intende affiancare alle attuali attività
quella di ingegnere acustico.
Il vostro iscritto afferma anzitutto di aver svolto lavori nell’anno 2008 per
un importo di circa 4.800,00 euro: chiede se possono essere qualificati come
prestazioni occasionali.
La normativa in materia Iva non specifica in cosa consiste una prestazione
occasionale, ma afferma (articolo 5 del Dpr 633/72) che sono soggette ad Iva le
prestazioni rese nell’ambito di “esercizio per professione abituale, ancorché non
esclusiva…”. In mancanza di ulteriore specificazione normativa non risulta agevole,
in certi casi, discriminare tra ciò che è abituale e ciò che è occasionale. Alcuni
provvedimenti ministeriali, ad esempio, sostengono che anche in presenza di un
singolo lavoro che preveda diversi adempimenti (come ad esempio l’incarico di
progettazione cui segua la direzione dei lavori) si è in presenza di prestazioni non
occasionali. Neppure il limite di 5.000,00 Euro, previsto dalla norma per
distinguere tra collaborazioni occasionali e non, è uno strumento preciso, anche se
può dare qualche indicazione.
Per concludere sull’argomento ritengo che l’ingegnere dovrebbe riflettere
sul numero e sulla durata delle prestazioni effettuate nel 2008, assoggettandole ad
Iva qualora tali prestazioni non siano qualificabili come occasionali nell’accezione
comune del termine.
Nella comunicazione l’ingegnere non specifica se ha già riscosso il
compenso per le prestazioni, nel qual caso sarebbe già in ritardo per l’emissione di
un’eventuale fattura assoggettata ad Iva, in quanto il termine ultimo per l’emissione
del documento è quello della riscossione del compenso.
Il Vostro iscritto chiede inoltre se l’Agenzia delle Entrate potrà richiedere
l’Iva sulle prestazioni non fatturate in sede di controllo della dichiarazione dei
redditi: dal controllo formale del Modello Unico difficilmente potrà emergere una
contestazione in merito alla qualificazione come occasionale dell’attività svolta. La
contestazione potrebbe invece scaturire da ulteriori approfonditi controlli o da una
eventuale richiesta di informazioni.
Cordiali saluti.
Dott. Paolo Dalle Carbonare

Professionisti soci di Srl

Oggetto: attività professionale, socio di Srl, iscrizione inarcassa

Il Vostro iscritto pone alcune interessanti domande che ritengo di interesse
comune vista la ripetitività con la quale mi sono poste.
L’ingegnere, iscritto all’Ordine da una decina d’anni, ha sinora esercitato la
professione in forma individuale. E’ intenzionato a costituire una società a
responsabilità limitata che dovrà, ritengo, produrre beni da lui progettati.
L’ingegnere chiede:
– se l’acquisizione della qualifica di socio di una società a responsabilità limitata
richiede necessariamente l’apertura di una posizione Inps;
– se, continuando a mantenere la posizione individuale sarà soggetto a
contribuzione Inarcassa e agli studi di settore;
– se è possibile firmare i progetti senza tener in vita la partita Iva individuale o
costituirsi come studio associato.

1. Iscrizione all’Inps dei soci di Srl
L’assunzione di una partecipazione sociale in una Srl non comporta,
automaticamente, l’obbligo di iscrizione all’Inps.
L’obbligo di iscrizione alla gestione commercianti ricorre solo se la società esercita
attività commerciale ed il socio partecipa all’attività aziendale con carattere di
abitualità e prevalenza. In tal caso è obbligatoria l’iscrizione alla gestione
commercianti dell’Inps. Se la posizione riguarda un professionista iscritto ad
Inarcassa, questi dovrebbe richiedere la cancellazione, in quanto uno dei requisiti
per versare i contributi alla cassa di previdenza degli ingegneri ed architetti è di non
essere iscritto ad altre forme di contribuzione obbligatoria.
Quanto sopra riguarda esclusivamente la posizione di socio eventualmente assunta
dall’iscritto.
Diversa è la regolamentazione relativa alla qualifica di amministratore di società.
Nel caso di erogazione di un compenso amministratori ad un ingegnere che eserciti
la professione con partita IVA, occorrerà distinguere due casi:
– se l’attività della società rientra tra quelle attinenti alle attività
dell’ingegnere (come ad esempio nel caso dell’ingegnere civile
amministratore di società di costruzioni) dovrà essere emessa fattura:
pertanto ai fini contributivi il compenso è assoggettato ad Inarcassa;
– negli altri casi il compenso si qualifica come una collaborazione coordinata
e pertanto il compenso sarà assoggettato alla gestione separata Inps,
compatibile con l’iscrizione ad Inarcassa.

2. Mantenimento della partita Iva, assoggettamento ad Inarcassa e studi di
settore
Il vostro iscritto dovrà rimanere iscritto ad Inarcassa, con tutti gli obblighi
connessi, nel caso conservi l’iscrizione all’Ordine, la partita Iva e non sia iscritto ad
altra forma contributiva obbligatoria (non viene considerata tale l’iscrizione alla
Gestione separata Inps). Verserà i contributi in base al reddito professionale
prodotto.
Sarà inoltre assoggettato agli studi di settore, salvo nel caso di inquadramento
regime fiscale dei contribuenti minimi (volume d’affari dell’anno precedente
inferiore a € 30.000 e non superamento di altri limiti dimensionali).

3. Firma dei progetti e partita Iva
Premetto che questa richiesta riguarda più la deontologia professionale che la
materia fiscale. Non esiste, infatti, un diritto alla firma di progetti che si acquisisce
con l’apertura di partita Iva.
Si tratta, secondo il mio punto di vista, di un problema che investe essenzialmente
la deontologia, che impone che le prestazioni dei professionisti siano remunerate.
A mio parere, comunque, nell’ambito dello svolgimento del mandato di
amministratore un ingegnere può firmare dei progetti per la sua società, in quanto la
remunerazione dell’attività svolta è ricompresa nel compenso percepito in qualità di
amministratore. In questo caso non ci sarebbe la necessità di mantenere in vita la
partita Iva.
Spero di aver esaudito le richieste del Vostro iscritto e, confermandoVi la
disponibilità a fornire ulteriori informazioni in merito, porgo cordiali saluti.
Dott. Paolo Dalle Carbonare

Compatibilità venditrice e professionista

Oggetto: posizione contributiva di venditrice iscritta all’albo

Faccio seguito al colloquio telefonico volto a conoscere la corretta
posizione contributiva da attribuire alla sua attività di venditrice.
Dall’analisi della fattura da inviata via fax si evince che i redditi derivanti
da provvigioni maturate sono stati sinora assoggettati alla contribuzione INPS
della gestione separata.
Alla luce della sua recente iscrizione all’Ordine tale inquadramento
contributivo non è più corretto. L’iscrizione all’Ordine degli Architetti e il
contemporaneo possesso di partita IVA fa scattare, infatti, l’obbligo di iscrizione
ad Inarcassa (cassa di previdenza ed assistenza degli architetti ed ingegneri).
Dopo l’iscrizione ad Inarcassa sarà tenuta ad emettere fatture
addebitando il contributo integrativo del 2% al suo committente, altre a versare il
contributo soggettivo, che nel suo caso per i primi tre anni ammonta al 5% del
reddito.
Resto a disposizione per le ulteriori informazioni che Le dovessero
necessitare e, con l’occasione, porgo cordiali saluti.
Dott. Paolo Dalle Carbonare

Compatibilità tra attività professionale e imprenditoriale

Treviso, 27 novembre 2007

Oggetto: quesiti in merito alla compatibilità tra attività imprenditoriali e iscrizione
all’Ordine degli Ingegneri.

Ricevo con sempre maggior frequenza quesiti da parte di Vostri iscritti in
tema di compatibilità tra esercizio di attività imprenditoriali e iscrizione all’Ordine
degli ingegneri.
L’ordinamento degli Ingegneri di cui alla L. 24 giugno 1923 n. 1395 e al
successivo R. D. 23 ottobre 1925 n. 2537, a differenza di altre professioni, non
pone alcun divieto o incompatibilità allo svolgimento di attività di impresa.
Tuttavia il professionista non può svolgere attività o partecipare in società
che possano comportare il suo fallimento. Pertanto, pur non sussistendo una norma
che decreti l’incompatibilità assoluta tra lo svolgimento di attività imprenditoriali e
l’iscrizione all’Ordine, un professionista iscritto all’albo non può assumere il ruolo
di imprenditore individuale o la qualità di socio illimitatamente responsabile (socio
di S.N.C. o accomandatario di S.A.S.). Può invece essere socio di una S.R.L. o di
una S.P.A. o socio accomandante in una S.A.S.
Ritengo opportuno rispondere anche ad alcuni quesiti particolari posti dai
vostri iscritti, ed in particolare:

Ing. ___________________
L’iscritto intende commercializzare tramite internet beni mobili e alimentari.
Chiede se vi sono incompatibilità e quale sia la forma giuridica da assumere. Come
sopra ricordato non esistono leggi che vietano di svolgere contemporaneamente
attività di libero professionista ed attività commerciali, a patto che questo sia fatto
sotto forma di società che non comporti, per il professionista, il rischio di
fallimento.

Ing. _____________________________
L’iscritto chiede se può assumere la qualifica di socio di una S.N.C. di servizi. La
risposta, per quanto detto sopra, è negativa.

Ing. ____________________________
Chiede se può costituire una società avente ad oggetto l’attività prevalente di
istallazione di impianti e contemporaneamente attività di progettazione.
Occorre premettere che le società commerciali (S.N.C., S.A.S., S.R.L., S.P.A.,
S.A.P.A.) devono essere costituite per lo svolgimento di attività di impresa. Unica
eccezione è la società di ingegneria, che può avere, a determinate condizioni e con
particolari vincoli, un oggetto sociale comprendente prestazioni professionali.
Non può pertanto essere iscritta nel registro delle imprese una società commerciale
che contenga, nell’oggetto sociale, attività che per legge sono riservate in via
esclusiva ad una professione. Nel caso specifico l’attività di progettazione. Salvo,
come sopra ricordato, la società di ingegneria, che rappresenta un’eccezione.
I successivi quesiti sono superati da quanto sopra esposto.
Resto a disposizione per le ulteriori informazioni o approfondimenti che
vorrete richiedere in materia.
Cordiali saluti
Dott. Paolo Dalle Carbonare

Professionista e intermediazione occasionale

Treviso, 19 giugno 2006
OGGETTO: professionista che esercita attività di intermediazione occasionale

Buongiorno,
avrei bisogno di una vostra consulenza in merito al seguente caso:
un architetto trovatosi casualmente a fare da intermediario per una compravendita
immobiliare deve ora riscuotere quanto pattuito per tale intermediazione.

Posto che è vietata l’attività di intermediazione (per un architetto iscritto all’ordine) e che
tale attività si è svolta in via del tutto occasionale chiedo quale sia il corretto trattamento
fiscale (in particolare iva e ritenute) e contributivo di tali compensi/provvigioni.
Ringrazio anticipatamente.
L’attività di intermediazione è qualificata dal punto di vista fiscale come attività
d’impresa, diversamente dalla professione di architetto che è qualificata attività di lavoro
autonomo. Trattandosi di due attività diverse, la prestazione occasionale di
intermediazione non viene attratta nell’alveo della libera professione.
Il professionista non dovrà pertanto emettere fattura con IVA e contributi per la
provvigione occasionale.
Sarà sufficiente una ricevuta sulla quale andrà applicata la marca da bollo.
Sul 50% dell’importo lordo pattuito dovrà essere applicata una ritenuta del 23%.
(Esempio Compenso € 200, ritenuta 23).
Il compenso non va assoggettato nè a contributo Inps né Inarcassa.
Ai fini delle dichiarazione dei redditi la prestazione è qualificata come “Reddito diverso”
e va pertanto inserita nel quadro L del Modello Unico.
Cordiali saluti.
Dott. Paolo Dalle Carbonare

Compatibilità tra lavoro dipendente e lavoro autonomo

Treviso, 3 febbraio 2005

OGGETTO: quesito su compatibilità tra lavoro dipendente e lavoro autonomo

Il Vostro iscritto chiede se, quale dipendente di un’azienda privata, può fare
consulenze anche per altre aziende e, in caso di risposta affermativa, quali sono gli
inquadramenti possibili.
Un lavoratore dipendente può effettuare attività di consulenza ad altre
imprese a due condizioni:
– Che il suo contratto di lavoro non lo escluda;
– Che sia rispettato l’obbligo di fedeltà previsto dall’articolo 2105 del codice
civile, il quale impone che il prestatore di lavoro non deve trattare affari, per
conto proprio o di terzi, in concorrenza con l’imprenditore, né divulgare notizie
attinenti all’organizzazione e ai metodi di produzione dell’impresa, o farne uso
in modo da poter recare ad essa pregiudizio.
Il lavoratore dipendente, rispettati i due requisiti sopra esposti, può esercitare
attività di consulenza anche per altre aziende. L’attività può essere inquadrata come
collaborazione coordinata continuativa (solo per gli iscritti all’ordine che esercitino
attività di ingegnere), collaborazione a progetto, collaborazione occasionale o
prestazione occasionale.
Ritengo di non avere dati sufficienti per poter suggerire il miglior
inquadramento, che deve essere scelto in funzione di:
– Numero di committenti, durata dell’incarico e compenso percepito dal singolo
committente;
– Fatturato previsto o atteso;
– Ammontare di costi sostenuti per lo svolgimento dell’attività;
– Possesso dei requisiti minimi di ammissione al regime delle nuove iniziative
produttive.
Solo dopo una attenta valutazione degli aspetti elencati è possibile consigliare
il tipo di inquadramento fiscalmente più conveniente.
Cordiali saluti.
Paolo Dalle Carbonare