Assoggettati a tassazione separata gli arretrati dell’assegno divorzile

Va assoggettata a tassazione separata l’erogazione di assegni divorzili arretrati. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, con Ordinanza n. 3485/2023, depositata il 6 febbraio, 2023, decidendo sul caso di una contribuente che nel 2008 aveva riscosso, in unica soluzione, arretrati dell’assegno divorzile per oltre 7 milioni di Euro. La contribuente, che aveva versato Irpef per 3.200.000 Euro, ne aveva successivamente richiesto il rimborso, ritenendo trattarsi di somma versata una tantum e quindi non avente natura reddituale. Proponeva, in subordine, che gli arretrati fossero assoggettati a tassazione separata.

La Suprema Corte, confermando la decisione della Commissione Regionale, ha rigettato la richiesta di rimborso, ritenendo che gli arretrati, seppur versati in unica soluzione, mantengano la loro natura reddituale. I giudici di legittimità hanno invece accolto la richiesta subordinata della contribuente, ritenendo che la tassazione separata possa applicarsi anche agli arretrati dell’assegno divorzile, pur in assenza di specifica previsione nell’articolo 17 del D. Lgs. 917/1986.  La Corte ha infatti ritenuto che tale articolo contenga un generico riferimento agli emolumenti arretrati, richiamando anche le ipotesi dell’articolo 47 (ora 50) del Tuir. Quest’ultima disposizione assimila ai redditi da lavoro dipendente gli assegni periodici di cui all’articolo 10 sugli oneri deducibili e quindi anche gli assegni divorzili. Per tale motivo gli arretrati dell’assegno divorzile, possono essere assoggettati a tassazione separata.

Cass., Ordinanza 6 febbraio 2023, n. 3485

Accordo di riduzione del canone: non serve la registrazione per la prova

Facendo proprio l’orientamento della Corte di Cassazione (Cass. Ord. 7644/2022) la Corte di Giustizia del Veneto ha confermato che, nel caso di accordo di riduzione del canone, “la prova della data certa può essere data anche da altri fatti oltre da quelli espressamente indicati nell’articolo 2704 c.c.”

Nel caso esaminato dai giudici veneti, l’accordo per la riduzione del canone non era stato registrato dalle parti, ma avevano prodotto le scritture contabili del conduttore e la documentazione bancaria attestante il versamento di un canone ridotto.

CdGT Veneto, Sent. 1072023 del 30.01.2023

E’ nullo il disconoscimento di costi del professionista che si avvale di collaboratori

Non può essere disconosciuta una parte dei costi di studio al professionista che impiega un collaboratore con partita IVA. Lo ha finalmente sancito la Commissione Tributaria Provinciale di Treviso, invertendo un pericoloso precedente aperto dalla sentenza della Corte di Cassazione, n. 16035/2015, con la quale si è affermato che il titolare dello studio che impieghi collaboratori e praticanti non si può dedurre l’intero ammontare delle spese di studio. La sentenza della Suprema Corte, rimasta fortunatamente isolata, basandosi sulle circolari dell’Agenzia delle Entrate (sic!)  aveva ritenuto che i costi dello studio avrebbero essere dedotti in parti uguali dal dominus, dal collaboratore e dal praticante.

La Commissione Tributaria Provinciale di Treviso (ctp-treviso-sentenza-355-del-9-novembre-2021), ha condiviso i motivi del ricorso, con il quale si era precisato che altra cosa sono dei professionisti che operano negli studi professionali con attività autonoma al fine di dividere i costi, altra cosa è il professionista che, per lo svolgimento dell’attività nei confronti della propria clientela, impiega collaboratori e praticanti.

ctp-treviso-sentenza-355-del-9-novembre-2021

Riduzione del canone: la prova può essere fornita anche se l’accordo non è registrato

L’accordo di riduzione del canone può essere provato in qualsiasi modo, non solo con la registrazione dell’atto. E’ quanto ha stabilito la CTP di Treviso con sentenza 145/2020, accogliendo il ricorso dello studio avverso l’avviso di accertamento dell’Agenzia delle Entrate. Quest’ultima aveva disconosciuto gli effetti della riduzione, ritenendo che la tempestiva registrazione dell’atto fosse l’unico modo di fornire prova dell’avvenuta riduzione.

I giudici di prime cure hanno accolto il ricorso, ritenendo provata la riduzione con l’esibizione delle scritture contabili del conduttore e la documentazione bancaria attestante i canoni versati.

La sentenza:

ctp-treviso-sentenza12-11-2020-n-145

In Veneto via libera agli avvocati del libero foro nella difesa di AdER

L’Agenzia delle Entrate Riscossione può essere rappresentata in giudizio da un avvocato del libero foro. Le cartelle possono essere notificate a forma libera, non essendo indispensabile la firma digitale

LA SENTENZA:

sentenza-ctr-veneto-13-ottobre-2020-n-593

Per la CTR Veneto valida la notifica via Pec della cartella non firmata digitalmente

La Ctr di Venezia, travisando i motivi di impugnazione, sostiene che le cartelle di pagamento inviate con firma digitale Pades equivalgono a quelle firmate Cades. I provvedimenti impugnati dal contribuente erano, in realtà, privi di firma digitale.

LA SENTENZA:

sentenza-ctr-veneto-3-agosto-2020-n-2902020

 

 

 

 

E’ nullo l’avviso di accertamento privo delle aliquote d’imposta applicate

A seguito del ricorso presentato dallo Studio, l’Agenzia delle Entrate ha annullato in autotutela l’avviso di accertamento impugnato, poiché “viziato da nullità per violazione dell’articolo 42, DPR 600/73, in quanto privo del prospetto di calcolo delle maggiori imposte e delle aliquote applicate”.

Il testo del provvedimento:

nullo-lavviso-privo-di-aliquote

E’ illegittimo l’accertamento catastale basato su non meglio determinati “immobili similari”

La mancata specifica indicazione degli immobili similari e dei prontuari di settore su cui risulta fondato l’accertamento catastale non può consentire al contribuente alcuna difesa in ordine alla affermata similarietà degli immobili paragonati. In tal modo viene confiscato il diritto di difesa del contribuente. Con questa motivazione la ctp-venezia-sentenza-31-gennaio-2020-n-161 ha ritenuto illegittimo un avviso di accertamento con il quale l’Agenzia delle Entrate  aveva riattribuita la rendita di un albergo.

La sentenza: ctp-venezia-sentenza-31-gennaio-2020-n-161

L’architetto può difendere in Commissione Tributaria in materia d’imposta di registro sulle operazioni immobiliari

L’architetto può difendere il contribuente nei giudizi avanti le Commissioni Tributarie aventi ad oggetto l’applicazione dell’imposta di registro nelle operazioni immobiliari. Lo ha affermato la Commissione Tributaria Regionale di Venezia, con sentenza ctr-venezia-sentenza-29-gennaio-2020-n-68 ha sancito che, “in base al combinato disposto degli artt. 2 comma 2 e 12 comma 2 del D.Lvo n. 546/92” gli architetti sono abilitati alla difesa tecnica in materia di applicazione dell’imposta di registro vertente sulla definizione di bene non di lusso. La vicenda riguardava la qualifica di bene non di lusso di un’abitazione, con riferimento al requisito numero 6 del D.M. 2 agosto 1969, che prevede siano considerate di lusso 6) le singole unità immobiliari aventi superficie utile complessiva superiore a mq. 240 (esclusi i balconi, le terrazze, le cantine, le soffitte, le scale e posto macchine   ctr-venezia-sentenza-29-gennaio-2020-n-68

Deducibili le spese di una sola auto se nella Sas solo un socio è agente

Non è inerente il costo della seconda auto della Sas nella quale un solo socio esercita l’attività di agente di commercio. Secondo la Commissione tributaria di Treviso (ctp-treviso-sentenza-16-dicembre-2019-n-394) l’inerenza del costo va provata dal contribuente in maniera specifica. A nulla rileva che l’articolo 164 Tuir non preveda, per le imprese, un limite al numero di autovetture utilizzabili dall’imprenditore.

La sentenza: ctp-treviso-sentenza-16-dicembre-2019-n-394