“Saldo e stralcio” delle cartelle di pagamento dei soggetti in difficoltà economiche

La legge di Bilancio 2019 ha previsto il “saldo e stralcio” dei carichi affidati all’Agente della Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, derivanti dall’omesso versamento di imposte indicate nelle dichiarazioni annuali e non versate. La misura, oltre alle imposte, riguarda anche l’omesso versamento dei contributi dovuti dagli iscritti alle casse previdenziali professionali o alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi dell’Inps.

L’estinzione dei debiti riguarda solo soggetti in grave e comprovata situazione di difficoltà economica, riscontrata qualora l’Isee (Indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo familiare non sia superiore a 20mila euro.

La norma prevede l’integrale annullamento di sanzioni ed interessi di mora ed una riduzione scaglionata dei debiti per capitale e interessi: per Isee non superiore a 8.500 euro si dovrà versare il 16%, per Isee tra 8.500 e 12.500 il debito si estinguerà con il versamento del 20%, mentre per Isee tra 12.500 e 20.000 si verserà il  35%.

Le percentuali sopra indicate valgono anche per contributi.

E’ possibile estinguere anche debiti già oggetto delle precedenti rottamazioni per le quali il debitore non ha perfezionato la relativa definizione con l’integrale e tempestivo pagamento delle somme dovute.

Vademecum rottamazione delle cartelle di pagamento

Con il decreto legge 193/2016 è stata introdotta la possibilità di definizione agevolata dei ruoli affidati agli agenti della riscossione tra il giorno 1 gennaio 2000 ed il 31 dicembre 2016: i soggetti che intendono avvalersi dell’agevolazione potranno evitare il pagamento delle sanzioni, degli interessi di mora, oltre a sanzioni e somme aggiuntive relative ai contributi previdenziali, pagando il residuo in unica soluzione o ratealmente, con un massimo di 5 rate, tre delle quali scadenti nel 2017 e due nel 2018..

Il contribuente dovrà pertanto versare le somme affidate all’agente della riscossione a titolo di capitale e interessi, oltre a quelle maturate a favore dell’agente della riscossione, a titolo di aggio su capitela ed interessi, il rimborso delle spese per le procedure esecutive e delle spese di notifica della cartella di pagamento.

Per dar corso alla definizione, il debitore dovrà manifesta all’agente della riscossione la volontà di avvalersene, dichiarandolo attraverso un modulo predisposto da Equitalia entro il 31 marzo 2017. Nel modello dovrà essere indicato  il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento e l’eventuale pendenza di giudizi vertenti sui carichi cui si riferisce la dichiarazione, assumendo l’impegno a rinunciarvi. Fino al 31 marzo 2017 la dichiarazione, eventualmente presentata, potrà essere integrata.

La definizione agevolata può riguardare il singolo carico iscritto a ruolo o affidato.

Entro il 31 maggio 2017, Equitalia comunicherà ai debitori che hanno presentato la dichiarazione l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione e quello delle singole rate e la loro scadenza. Le scadenze del 2017 sono previste per i mesi di lugliosettembre novembre, nel 2018 i versamenti dovranno essere effettuati in aprile settembre.

Per i carichi affidati nel 2016 per i quali non sia ancora stata notificata la cartella, Equitalia informerà il debitore entro il mese di febbraio 2017, con posta ordinaria.
Il mancato o insufficiente o tardivo versamento dell’unica rata o di una rata dilazionata determina l’inefficacia della definizione. I versamenti eventualmente già effettuati saranno acquisiti a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto. L’agente della riscossione potrà proseguire l’attività di recupero ed pagamento non potrà essere rateizzato.
La presentazione della dichiarazione di definizione sospende i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto di tale dichiarazione.
Il pagamento di quanto dovuto può essere effettuato con domiciliazione in conto corrente, bollettini precompilati predisposti dall’agente della riscossione o presso gli sportelli dell’agente della riscossione.
La definizione può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di dilazione, le somme dovute a condizione di aver adempiuto a tutti i versamenti con scadenza dal 1° ottobre al 31 dicembre 2016. Ai fini della determinazione delle somme dovute, si tiene conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale e interessi, nonché di aggio e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e delle spese di notifica della cartella di pagamento. Non sono rimborsabili le somme versate, anche anteriormente alla definizione, a titolo di sanzione, interessi di dilazione, interessi di mora, sanzioni e somme aggiuntive. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione determina la revoca automatica dell’eventuale dilazione ancora in essere.
Restano esclusi dalla definizione:
1) le risorse proprie tradizionali UE (dazi doganali, contributi provenienti dall’imposizione di diritti alla produzione dello zucchero e dell’IVA riscossa all’importazione);
2) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato;
3) i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti;
4) le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
5) le altre sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti dagli enti previdenziali.
Possono essere definite anche le sanzioni amministrative per violazioni del Codice della strada, limitatamente agli interessi. In caso di ritardo nel pagamento, la somma dovuta è maggiorata di 1/10 per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile e fino a quello in cui il ruolo è trasmesso all’esattore.
La maggiorazione assorbe gli interessi eventualmente previsti dalle disposizioni vigenti.

Rimessione in termini per i contribuenti decaduti dai versamenti rateali

Sono riammessi alla rateazione i contribuenti decaduti a seguito di adesione o acquiescenza, a condizione che entro il 31 maggio 2016 vengano ripresi i versamenti.

La norma riguarda gli avvisi di accertamento definiti in acquiescenza (con il pagamento entro il termine di 60 giorni dalla notifica) o in adesione (dopo il raggiungimento di un accordo con l’ufficio), per i quali, dopo aver iniziato la rateizzazione, il contribuente abbia omesso il pagamento di una rata entro il termine di pagamento del successivo.

Per chi è decaduto nei 36 mesi antecedenti il 15 ottobre 2015 è concessa la possibilità di proseguire la rateazione originaria, limitatamente alle imposte dirette, semplicemente versando entro il 31 maggio 2016, la prima rata scaduta e non pagata. L’Agenzia, a seguito del versamento (che deve esserle comunicato), sospenderà i carichi eventualmente iscritti a ruolo.

Il beneficio è previsto anche per quei contribuenti che, decaduti dalla rateazione sulla definizione in acquiescenza o adesione, avevano già ricevuto la cartella da Equitalia e avviato la dilazione.

La crisi non giustifica il mancato versamento di imposte

Per la terza sezione penale della Corte di Cassazione, per non rispondere dei reati di omesso versamento delle imposte non è sufficiente provare la crisi economica che ha investito l’azienda ma è necessario documentare anche l’effettiva impossibilità per l’imprenditore di fronteggiare altrimenti la crisi. Non basta così argomentare l’inadempimento con il mancato incasso di crediti vantati e il pagamento degli stipendi ai dipendenti.
Secondo la Suprema Corte potrebbero verificarsi casi in cui sia possibile invocare l’assenza di dolo o l’assoluta impossibilità di adempiere all’obbligazione tributaria, il cui apprezzamento è devoluto al giudice del merito.
È necessario, però, l’assolvimento degli oneri di allegazione che, circa la crisi di liquidità, devono avere attinenza, non soltanto all’aspetto della non imputabilità all’azienda della crisi economica, ma anche all’impossibilità di non poterla adeguatamente fronteggiare tramite il ricorso, da parte dell’imprenditore, di idonee misure da valutarsi in concreto.

Cassazione, sez. III penale, sentenza 7429