Nulla per omessa motivazione la sentenza che non esplicita il percorso logico che la sorregge

È nulla e va cassata la sentenza che, con motivazioni del tutto generiche e apodittiche e rinviando alla pronuncia di primo grado, sia completamente carente dell’illustrazione delle critiche mosse dall’appellante e delle considerazioni che hanno indotto la commissione regionale a disattenderle.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con sentenza 8 novembre 2016, n. 22693, che ha accolto le ragioni del contribuente. I giudici di legittimità hanno affermato la motivazione è omessa o apparente quando il giudice di merito omette di indicare, nel contenuto della sentenza, gli elementi dai quali ha desunto il proprio convincimento ovvero, pur individuando questi elementi, non ha proceduto ad una loro disamina logico-giuridica, tale da lasciar trasparire il percorso argomentativo seguito.

Cassazione, sentenza 8 novembre 2016, n. 22693

Fonte: Il Sole 24 Ore

Le spese di lite seguono la soccombenza

Le spese del giudizio tributario, a partire dal 1° gennaio 2016 seguiranno la soccombenza, con minore possibilità per la commissione tributaria di compensare in tutto o in parte le medesime spese, che sarà consentita solo “in caso di soccombenza reciproca o qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni, che devono essere espressamente motivate”.
La regola generale che il giudice dovrà applicare, già espressa dai giudici di legittimità (Cass. 21 gennaio 2015, n. 930) è che deve essere che “la parte interamente vittoriosa non può essere condannata, nemmeno per una minima quota, al pagamento delle spese processuali”.

Il giudice potrà disporre la compensazione delle spese del giudizio solo qualora vi sia stata la soccombenza reciproca o nel caso sussistano gravi ed eccezionali ragioni, che devono essere espressamente motivate dal giudice nel dispositivo sulle spese.

Obbligo di assistenza tecnica nei ricorsi con valore superiore ad Euro 3.000

A partire dal 1° gennaio 2016, l’obbligo di assistenza tecnica nelle controversie tributarie, riguarderà le cause con valore di lite superiore ad Euro 3.000,00 (precedentemente Euro 2.582,28).

 

Circolare 29 dicembre 2015, n. 38 – Riforma del processo tributario

Circolare 29 dicembre 2015, n. 38 – Riforma del processo tributario