La Commissione Tributaria può sospendere l’ipoteca iscritta sulla prima casa del contribuente

Il giudice tributario può sospendere l’ipoteca iscritta sulla prima casa del contribuente moroso.

E’ quanto stabilito dalla Commissione Tributaria di Reggio Emilia con ordinanza 73/3/2015.

La Ctp ha rilevato che l’articolo 77 del Dpr 602/1973 consente all’agente della riscossione di iscrivere ipoteca solo per assicurare la tutela del credito da riscuotere, purché l’importo complessivo per cui procede non sia inferiore complessivamente a 20mila euro.

Per l’articolo 76 dello stesso decreto, non può tuttavia dar corso all’espropriazione, se l’unico immobile del debitore è adibito a uso abitativo e lo stesso vi risiede anagraficamente: il giudice emiliano ha evidenziato che, trattandosi dell’unica abitazione del ricorrente, la condotta di Equitalia poteva cagionare un danno grave e irreparabile. Pertanto gli effetti dell’atto dovevano essere immediatamente sospesi e la Ctp ha inibito l’agente della riscossione di dar corso alla procedura espropriativa indicata nell’atto impugnato.

CTP Reggio Emilia, ordinanza 73.3.2015