Accordo di riduzione del canone: non serve la registrazione per la prova

Facendo proprio l’orientamento della Corte di Cassazione (Cass. Ord. 7644/2022) la Corte di Giustizia del Veneto ha confermato che, nel caso di accordo di riduzione del canone, “la prova della data certa può essere data anche da altri fatti oltre da quelli espressamente indicati nell’articolo 2704 c.c.”

Nel caso esaminato dai giudici veneti, l’accordo per la riduzione del canone non era stato registrato dalle parti, ma avevano prodotto le scritture contabili del conduttore e la documentazione bancaria attestante il versamento di un canone ridotto.

CdGT Veneto, Sent. 1072023 del 30.01.2023

Il contribuente può usare le dichiarazioni di terzi nel giudizio tributario

Anche il contribuente, al pari dell’amministrazione, può utilizzare a proprio favore le dichiarazioni di terzi acquisite in atti fuori dal processo. Lo ha stabilito la Corte di cassazione con sentenza del 2 ottobre 2019 (cassazione-sentenza-2-ottobre-2019-n-24531).

La Suprema Corte ha ricordato che nel processo tributario il divieto di prova testimoniale posto dall’articolo 7 del Dlgs 546/92, si riferisce alla prova da assumere con le garanzie del contraddittorio e non implica l’impossibilità di utilizzare, ai fini della decisione, le dichiarazioni che gli organi dell’amministrazione finanziaria sono autorizzati a richiedere anche ai privati nella fase amministrativa di accertamento. Tali dichiarazioni, proprio perché assunte in sede extraprocessuale, rilevano quali elementi indiziari che possono concorrere a formare, unitamente ad altri elementi, il convincimento del giudice.

Le dichiarazioni hanno il valore probatorio proprio degli elementi indiziari e qualora rivestano i caratteri di gravità, precisione e concordanza (di cui all’articolo 2729 del Codice civile) diventano presunzioni. In tale contesto, al fine di evitare che l’ammissibilità di dette dichiarazioni possa pregiudicare la difesa del contribuente ed il principio di uguaglianza delle parti, la Cassazione ha precisato che è necessario riconoscere anche alla parte privata la possibilità di introdurre nel giudizio innanzi alle commissioni tributarie le dichiarazioni rese da terzi in sede extraprocessuale. Ciò per far valere le proprie ragioni da trattare come indizi da valutare. Solo così infatti è rispettata la parità di armi tra Fisco e contribuente.

La sentenza: cassazione-sentenza-2-ottobre-2019-n-24531

Fonte: Il Sole 24 Ore

L’Amministrazione deve provare l’oggettiva inesistenza dell’operazione

In caso di contestazione di emissione di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, l’Agenzia delle Entrate deve provare l’inesistenza dell’operazione economica e non l’esistenza di un ragionevole sospetto in ordine all’inesistenza stessa.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con sentenza 11 novembre 2015, n. 23065, secondo la quale, sul piano probatorio, «qualora l’amministrazione contesti l’indebita detrazione di fatture, relative ad operazioni inesistenti, spetta alla stessa, adducendo la falsità del documento e quindi l’inesistenza di un maggior imponibile, provare che l’operazione commerciale in realtà non è stata mai posta in essere, anche attraverso elementi presuntivi».

Non è quindi sufficiente la prova da parte dell’amministrazione finanziaria di un «ragionevole sospetto in ordine all’inesistenza dell’operazione economica», ma occorre che la stessa fornisca in giudizio la prova della «inesistenza dell’operazione, anche mediante presunzioni».

Cassazione, sentenza 11 novembre 2015, n. 23065