Dal 2018 reclamo per i ricorsi di valore inferiore a 50.000 Euro

A partire dal 2018 è  estesa l’area di applicazione dell’istituto del reclamo-mediazione alle controversie, ora applicabile ai ricorsi di valore non superiore a cinquantamila euro.

 

Il nuovo limite è applicabile a tutti  gli atti impugnabili notificati a partire dal prossimo 1° gennaio 2018 (vale la data di ricezione, non quella di spedizione del provvedimento). Per i ricorsi avverso il silenzio-rifiuto di rimborso dei tributi dovrà farsi riferimento alla data in cui il silenzio si è formato. L’innalzamento del limite vale per i rimborsi per i quali, al 31.12.2017, non si è ancora formato il silenzio-rifiuto.

Reclamo-mediazione esteso a tutti gli enti impositori

La procedura di reclamo mediazione, oggi  prevista solo per gli atti emessi dall’agenzia delle Entrate del valore fino a 20mila euro, è estesa agli atti emessi da tutti gli enti impositori, nonché dagli agenti della riscossione (Equitalia) e dai concessionari locali.

Sarà dunque possibile reclamare le cartelle di pagamento non solo per eccepire la violazione dell’iscrizione a ruolo da parte dell’Agenzia, ma anche formulare censure in merito alla legittimità della stessa cartella per vizi propri commessi da Equitalia. Anche gli avvisi di classamento con cui l’ufficio provinciale Territorio dell’agenzia delle Entrate rettifica il classamento di un immobile, pur essendo atti di valore indeterminabile, saranno impugnabili mediante reclamo.