Il Fisco chiarisce i termini di rinvio udienze e della sospensione termini processuali in epoca di Covid-19
Circolare N. 10 del 16 aprile 2020 – RINVIO DELLE UDIENZE E SOSPENSIONE DEI TERMINI PROCESSUALI
Circolare N. 10 del 16 aprile 2020 – RINVIO DELLE UDIENZE E SOSPENSIONE DEI TERMINI PROCESSUALI
La Corte di Cassazione, ribadendo quanto affermato con corte-di-cassazione-sentenza-28-dicembre-2018-n-33639, è tornata sulla questione della difesa di Agenzia delle Entrate da parte di avvocati del libero foro con corte-di-cassazione-ordinanza-15-ottobre-2019-n-25989, sostenendo che “va rilevata d’ufficio l’invalidità della costituzione in giudizio di Agenzia delle entrate – Riscossione, avvenuta tramite un avvocato del libero foro: tale costituzione, pur operata mediante la produzione della necessaria procura speciale per patrocinare in cassazione, è avvenuta senza indicare e allegare l’atto organizzativo generale contenente gli specifici criteri legittimanti il ricorso ad avvocati del libero foro (ai sensi dell’art. 1, commi 5 e 8, del d.l. n. 193 del 2016) e neppure l’apposita motivata deliberazione, da sottoporre agli organi di vigilanza per il controllo di legittimità, che indichi le ragioni in forza delle quali nel caso concreto risulti giustificato tale ricorso alternativo”.
Sentenze e ordinanze:
corte-di-cassazione-ordinanza-15-ottobre-2019-n-25989
corte-di-cassazione-sentenza-28-dicembre-2018-n-33639
La sospensione di 90 giorni dei termini di impugnazione previsti a seguito della presentazione di domanda di accertamento con adesione spetta anche se medio tempore le parti hanno sottoscritto un verbale di mancato accordo.
Secondo i giudici della Corte di Cassazione (sentenza 13247/2015), il verbale di mancato accordo non è assimilabile alla rinuncia all’istanza di accertamento con adesione, unica fattispecie che può interrompere il decorso dei novanta giorni per ricorrere.
È valido il ricorso notificato solo ad Equitalia nel caso in cui venga impugnata una cartella di pagamento a seguito di controllo automatizzato «36 bis». Sarà, poi, onere del concessionario chiamare in causa l’ente creditore se non vuole rispondere dell’esito sfavorevole del giudizio in quanto il giudice in questo caso non deve ordinare l’integrazione del contraddittorio.
E’ valido il ricorso notificato ad un ufficio territorialmente incompetente. Lo ha affermato la Cassazione, con sentenza 4551/2015, che ha valorizzato il carattere unitario degli uffici fiscali.
La notifica a un ufficio diverso rispetto a quello che ha emesso l’atto non comporta né la nullità né la decadenza dell’impugnazione per il carattere unitario che va riconosciuto alla stessa Agenzia. Occorre poi sempre salvaguardare il principio di effettività della tutela giurisdizionale che impone di ridurre al massimo le ipotesi di inammissibilità.
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