Spetta al giudice penale la determinazione dell’imposta evasa

Spetta al giudice penale la determinazione del superamento della soglia di imposta evasa prevista per l’integrazione del reato di dichiarazione infedele.

Lo ha stabilito la Cassazione con sentenza 12 ottobre 2015, n. 40755 con la quale ha stabilito i seguenti principi di diritto:

– ai fini dell’individuazione del superamento della soglia di punibilità prevista per il reato di dichiarazione infedele spetta unicamente al Giudice penale procedere all’accertamento e alla determinazione dell’ammontare dell’imposta evasa, con una verifica che può sovrapporsi e/o contraddire quella eventualmente svolta dal Giudice tributario;

– il giudice penale, nell’accertamento e determinazione dell’imposta evasa, non può prescindere dalla pretesa tributaria così come accertata dall’Amministrazione finanziaria e per discostarsi dal dato quantitativo risultante dall’accertamento deve disporre di concreti elementi di fatto che rendano maggiormente attendibile l’originaria quantificazione dell’imposta dovuta.

La Cassazione ribadisce il “doppio binario” tra giustizia penale e tributaria

La sentenza di proscioglimento emessa dal giudice in ambito penale non è, di per sé, idonea a determinare l’accoglimento del ricorso tributario. Il giudice tributario dovrà invece effettuare un’autonoma valutazione dei fatti di causa e motivare il suo convincimento.

E’ quanto deciso dalla Corte di Cassazione con sentenza 27 marzo 2015, n. 6211, con la quale è stato ribadito il principio generale di reciproca autonomia fra il processo penale e il processo tributario (teoria doppio binario).