Atti della riscossione: competente il giudice della sede dell’esattoria

L’impugnazione contro l’atto della riscossione e il provvedimento presupposto viene decisa dal giudice della sede dell’esattoria e non dell’ente impositore.

Lo ha affermato la corte-di-cassazione-31-ottobre-2019-sentenza-28064.

La Cassazione ha rilevato che qualora il contribuente impugni la cartella di pagamento facendo valere anche in via esclusiva vizi propri del ruolo non notificato precedentemente e quindi conosciuto solo tramite la cartella è competente la commissione tributaria rispetto alla sede dell’agente della riscossione, anche se non coincide con l’ufficio impositore che ha formato il ruolo. Occorre considerare in modo unitario i due atti (ruolo e cartella esattoriale) così escludendo il frazionamento delle controversie e la discrezionalità del ricorrente nella scelta del giudice competente.

La sentenza: corte-di-cassazione-31-ottobre-2019-sentenza-28064

Fonte: Il Quotidiano del Fisco

Sull’opposizione agli atti esecutivi conseguenti atti tributari decide la Commissione Tributaria

Sull’opposizione agli atti esecutivi conseguenti gli atti tributari decide la Commissione Tributaria. Lo ha ribadito la Suprema corte, a Sezioni Unite, con cassazione-ss-uu-ordinanaza-28-novembre-2018-n-30756.

Il giudice di legittimità, riprendendo precedenti arresti, ha ricordato che “in materia di esecuzione forzata tributaria, l’opposizione agli atti esecutivi avverso l’atto di pignoramento asseritamente viziato per omessa o invalida notificazione della cartella di pagamento (o di altro atto prodromico al pignoramento), è ammissibile e va proposta – ai sensi degli artt. 2, comma 1, e 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, dell’art. 57 del d.P.R. n. 602 del 1973 e dell’art. 617 c.p.c. – davanti al giudice tributario, risolvendosi nell’impugnazione del primo atto in cui si manifesta al contribuente la volontà di procedere alla riscossione di un ben individuato credito tributario”(Cass. Sez., Sentenza n. 13913 del 05/06/2017, Cass. Sez. 5 , Sentenza n. 11481 del 11/05/2018).

Proseguendo la propria disamina, le Sezioni Unite affermano che “l’impugnazione dell’atto di pignoramento è strumentale all’impugnazione della cartella di pagamento per far valere un vizio della stessa (nel caso di specie la decadenza) e non un vizio proprio degli atti di pignoramento; trattasi della soluzione in concreto praticabile per far valere il vizio della cartella ed arrestare la procedura esecutiva in considerazione delle limitazioni, in materia fiscale, nel giudizio di opposizione agli atti, nella parte in cui stabilisce che non sono ammesse le opposizioni regolate dall’art. 617 c.p.c. riguardanti la regolarità formale e la notificazione del titolo esecutivo. Tale inammissibilità va interpretata nel senso che comporta solo il divieto di proporre dette opposizioni davanti al Giudice ordinario, senza però che ciò impedisca di proporre la questione al Giudice tributario, impugnando, unitamente al pignoramento, la cartella di pagamento per mancata notificazione o per eccepirne la decadenza (cfr Cass. S.U., 5.6.2017 n. 13916)”.

L’ordinanza: cassazione-ss-uu-ordinanaza-28-novembre-2018-n-30756

Potere di accertamento del giudice

Corte di Cassazione, sez. trib., sentenza 20 gennaio 2010, n. 863

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