La Corte di Cassazione, con ordinanza del 28 luglio 2015, n. 15957, ha ribadito l’impugnabilità dell’avviso bonario derivante dal controllo formale.
Con la decisione la Suprema Corte ricorda che in tema di contenzioso tributario, sono qualificabili come avvisi di accertamento o di liquidazione, tutti gli atti con cui l’amministrazione comunica al contribuente una pretesa tributaria ormai definita, ancorchè tale comunicazione non si concluda con una formale intimazione di pagamento alla quale può conseguire l’attività esecutiva. Irrilevante, in tal senso, l’assenza dell’indicazione «avviso di liquidazione» o «avviso di pagamento».
E’ stato inoltre precisato che l’elencazione degli atti impugnabili contenuta nell’articolo 19 del Dlgs 546/92, se da un lato ha natura tassativa, dall’altro non preclude la facoltà di impugnare anche provvedimenti nei quali l’amministrazione porti a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria, esplicitandone le ragioni fattuali e giuridiche.
Corte di Cassazione, Ordinanza 28 luglio 2015, n. 15957