Inammissibile l’appello di Agenzia delle Entrate Riscossione instaurato attraverso avvocato del libero foro

E’  inammissibile l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate conferendo procura a un difensore del libero foro in mancanza di una specifica delibera motivata da sottoporre agli organi di vigilanza.

Lo ha stabilito la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, con sentenza n. 2869, depositata il 2 luglio 2019, con la quale i giudici lombardi hanno ritenuto che, a seguito delle modifiche introdotte con il Dlgs 156/2015 agli articoli 11 e 12 del Dlgs 546/92 in materia di contenzioso tributario, l’agente della Riscossione non possa più difendersi attraverso dei legali esterni, ma debba essere necessariamente difeso da propri dipendenti.

LA SENTENZA: ctr-lombardia-sentenza-2-luglio-2019-n-2869

fonte: Il Quotidiano del Fisco (16.09.2019).

Decorre dalla spedizione il termine per il deposito dell’appello in Commissione

Il termine di trenta giorni entro il quale l’appellante si deve costituire in giudizo decorre dalla data di spedizione dell’atto alla controparte. Lo ha stabilito la sezione staccata della Ctr Lombardia con sentenza 3217 depositata l’8 luglio 2015.

Ctr-Lombardia 8 luglio 2015, n 3217

L’appello va celebrato con le stesse parti che hanno partecipato al giudizio di primo grado

L’appello ad una sentenza conseguente un ricorso proposto contro l’Agenzia delle Entrate per il merito della pretesa e contro Equitalia per vizi propri della cartella va proposto contro tutte le parti convenute in primo grado.

La sentenza pronunciata in assenza di una delle parti è nulla per violazione del contraddittorio: così ha deciso la Corte di Cassazione con sentenza 10906/2015.

Inammissibile l’appello-fotocopia del ricorso

E’ inammissibile il ricorso che riproponga testualmente le argomentazioni svolte in primo grado senza che sia contestata in alcun modo la decisione del giudice di prime cure e le motivazioni che la supportano.

Sentenza CTR Milano 15.12.2014, n. 6975

Soppressione obbligo di deposito dell’appello in CTP

Decreto semplificazioni 2014
Soppressione obbligo di deposito dell’appello in CTP
E’ stato soppresso l’obbligo di depositare copia dell’appello presso la Commissione tributaria provinciale: la soppressione si applica agli appelli notificati dal 13 dicembre 2014 (data di entrata in vigore del decreto semplificazioni).