Il Fisco chiarisce i termini di rinvio udienze e della sospensione termini processuali in epoca di Covid-19
Circolare N. 10 del 16 aprile 2020 – RINVIO DELLE UDIENZE E SOSPENSIONE DEI TERMINI PROCESSUALI
Circolare N. 10 del 16 aprile 2020 – RINVIO DELLE UDIENZE E SOSPENSIONE DEI TERMINI PROCESSUALI
L’impugnazione contro l’atto della riscossione e il provvedimento presupposto viene decisa dal giudice della sede dell’esattoria e non dell’ente impositore.
Lo ha affermato la corte-di-cassazione-31-ottobre-2019-sentenza-28064.
La Cassazione ha rilevato che qualora il contribuente impugni la cartella di pagamento facendo valere anche in via esclusiva vizi propri del ruolo non notificato precedentemente e quindi conosciuto solo tramite la cartella è competente la commissione tributaria rispetto alla sede dell’agente della riscossione, anche se non coincide con l’ufficio impositore che ha formato il ruolo. Occorre considerare in modo unitario i due atti (ruolo e cartella esattoriale) così escludendo il frazionamento delle controversie e la discrezionalità del ricorrente nella scelta del giudice competente.
La sentenza: corte-di-cassazione-31-ottobre-2019-sentenza-28064
Fonte: Il Quotidiano del Fisco
La Corte di Cassazione, ribadendo quanto affermato con corte-di-cassazione-sentenza-28-dicembre-2018-n-33639, è tornata sulla questione della difesa di Agenzia delle Entrate da parte di avvocati del libero foro con corte-di-cassazione-ordinanza-15-ottobre-2019-n-25989, sostenendo che “va rilevata d’ufficio l’invalidità della costituzione in giudizio di Agenzia delle entrate – Riscossione, avvenuta tramite un avvocato del libero foro: tale costituzione, pur operata mediante la produzione della necessaria procura speciale per patrocinare in cassazione, è avvenuta senza indicare e allegare l’atto organizzativo generale contenente gli specifici criteri legittimanti il ricorso ad avvocati del libero foro (ai sensi dell’art. 1, commi 5 e 8, del d.l. n. 193 del 2016) e neppure l’apposita motivata deliberazione, da sottoporre agli organi di vigilanza per il controllo di legittimità, che indichi le ragioni in forza delle quali nel caso concreto risulti giustificato tale ricorso alternativo”.
Sentenze e ordinanze:
corte-di-cassazione-ordinanza-15-ottobre-2019-n-25989
corte-di-cassazione-sentenza-28-dicembre-2018-n-33639
Sull’opposizione agli atti esecutivi conseguenti gli atti tributari decide la Commissione Tributaria. Lo ha ribadito la Suprema corte, a Sezioni Unite, con cassazione-ss-uu-ordinanaza-28-novembre-2018-n-30756.
Il giudice di legittimità, riprendendo precedenti arresti, ha ricordato che “in materia di esecuzione forzata tributaria, l’opposizione agli atti esecutivi avverso l’atto di pignoramento asseritamente viziato per omessa o invalida notificazione della cartella di pagamento (o di altro atto prodromico al pignoramento), è ammissibile e va proposta – ai sensi degli artt. 2, comma 1, e 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, dell’art. 57 del d.P.R. n. 602 del 1973 e dell’art. 617 c.p.c. – davanti al giudice tributario, risolvendosi nell’impugnazione del primo atto in cui si manifesta al contribuente la volontà di procedere alla riscossione di un ben individuato credito tributario”(Cass. Sez., Sentenza n. 13913 del 05/06/2017, Cass. Sez. 5 , Sentenza n. 11481 del 11/05/2018).
Proseguendo la propria disamina, le Sezioni Unite affermano che “l’impugnazione dell’atto di pignoramento è strumentale all’impugnazione della cartella di pagamento per far valere un vizio della stessa (nel caso di specie la decadenza) e non un vizio proprio degli atti di pignoramento; trattasi della soluzione in concreto praticabile per far valere il vizio della cartella ed arrestare la procedura esecutiva in considerazione delle limitazioni, in materia fiscale, nel giudizio di opposizione agli atti, nella parte in cui stabilisce che non sono ammesse le opposizioni regolate dall’art. 617 c.p.c. riguardanti la regolarità formale e la notificazione del titolo esecutivo. Tale inammissibilità va interpretata nel senso che comporta solo il divieto di proporre dette opposizioni davanti al Giudice ordinario, senza però che ciò impedisca di proporre la questione al Giudice tributario, impugnando, unitamente al pignoramento, la cartella di pagamento per mancata notificazione o per eccepirne la decadenza (cfr Cass. S.U., 5.6.2017 n. 13916)”.
L’ordinanza: cassazione-ss-uu-ordinanaza-28-novembre-2018-n-30756
Anche il contribuente, al pari dell’amministrazione, può utilizzare a proprio favore le dichiarazioni di terzi acquisite in atti fuori dal processo. Lo ha stabilito la Corte di cassazione con sentenza del 2 ottobre 2019 (cassazione-sentenza-2-ottobre-2019-n-24531).
La Suprema Corte ha ricordato che nel processo tributario il divieto di prova testimoniale posto dall’articolo 7 del Dlgs 546/92, si riferisce alla prova da assumere con le garanzie del contraddittorio e non implica l’impossibilità di utilizzare, ai fini della decisione, le dichiarazioni che gli organi dell’amministrazione finanziaria sono autorizzati a richiedere anche ai privati nella fase amministrativa di accertamento. Tali dichiarazioni, proprio perché assunte in sede extraprocessuale, rilevano quali elementi indiziari che possono concorrere a formare, unitamente ad altri elementi, il convincimento del giudice.
Le dichiarazioni hanno il valore probatorio proprio degli elementi indiziari e qualora rivestano i caratteri di gravità, precisione e concordanza (di cui all’articolo 2729 del Codice civile) diventano presunzioni. In tale contesto, al fine di evitare che l’ammissibilità di dette dichiarazioni possa pregiudicare la difesa del contribuente ed il principio di uguaglianza delle parti, la Cassazione ha precisato che è necessario riconoscere anche alla parte privata la possibilità di introdurre nel giudizio innanzi alle commissioni tributarie le dichiarazioni rese da terzi in sede extraprocessuale. Ciò per far valere le proprie ragioni da trattare come indizi da valutare. Solo così infatti è rispettata la parità di armi tra Fisco e contribuente.
La sentenza: cassazione-sentenza-2-ottobre-2019-n-24531
Fonte: Il Sole 24 Ore
E’ inammissibile l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate conferendo procura a un difensore del libero foro in mancanza di una specifica delibera motivata da sottoporre agli organi di vigilanza.
Lo ha stabilito la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, con sentenza n. 2869, depositata il 2 luglio 2019, con la quale i giudici lombardi hanno ritenuto che, a seguito delle modifiche introdotte con il Dlgs 156/2015 agli articoli 11 e 12 del Dlgs 546/92 in materia di contenzioso tributario, l’agente della Riscossione non possa più difendersi attraverso dei legali esterni, ma debba essere necessariamente difeso da propri dipendenti.
LA SENTENZA: ctr-lombardia-sentenza-2-luglio-2019-n-2869
fonte: Il Quotidiano del Fisco (16.09.2019).
È stata finalmente approvata la modulistica per avvalersi della chiusura delle liti pendenti. Il versamento integrale o della prima rata dovrà essere effettuato entro il 31 maggio 2019.
In allegato il modello ed il relativo provvedimento:
A partire dal 2018 è estesa l’area di applicazione dell’istituto del reclamo-mediazione alle controversie, ora applicabile ai ricorsi di valore non superiore a cinquantamila euro.
Il nuovo limite è applicabile a tutti gli atti impugnabili notificati a partire dal prossimo 1° gennaio 2018 (vale la data di ricezione, non quella di spedizione del provvedimento). Per i ricorsi avverso il silenzio-rifiuto di rimborso dei tributi dovrà farsi riferimento alla data in cui il silenzio si è formato. L’innalzamento del limite vale per i rimborsi per i quali, al 31.12.2017, non si è ancora formato il silenzio-rifiuto.
È nulla e va cassata la sentenza che, con motivazioni del tutto generiche e apodittiche e rinviando alla pronuncia di primo grado, sia completamente carente dell’illustrazione delle critiche mosse dall’appellante e delle considerazioni che hanno indotto la commissione regionale a disattenderle.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con sentenza 8 novembre 2016, n. 22693, che ha accolto le ragioni del contribuente. I giudici di legittimità hanno affermato la motivazione è omessa o apparente quando il giudice di merito omette di indicare, nel contenuto della sentenza, gli elementi dai quali ha desunto il proprio convincimento ovvero, pur individuando questi elementi, non ha proceduto ad una loro disamina logico-giuridica, tale da lasciar trasparire il percorso argomentativo seguito.
Cassazione, sentenza 8 novembre 2016, n. 22693
Fonte: Il Sole 24 Ore
Con Ordinanza 10917/2016, depositata il 26 maggio 2016, la Cassazione ha ribadito che il giudice deve sempre indicare con precisione le ragioni per le quali ha compensato le spese di giudizio, ed in particolari i motivi per i quali la soluzione del dubbio interpretativo possa definirsi di eccezionale gravità.
La compensazione delle spese, secondo la decisione della Suprema Corte, è dunque subordinata alla presenza di gravi ed eccezionali ragioni e tale esigenza non è soddisfatta quando il giudice abbia compensato le spese «per motivi di equità», non adeguatamente specificati. Le «gravi ed eccezionali ragioni» devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa. La sussistenza di un imprecisato contrasto nella giurisprudenza di merito, pur in assenza di un preciso orientamento della Suprema corte, non può essere ricondotta a tale “deroga”, poiché si tratta di una circostanza non idonea ad accreditare un ragionevole affidamento della parte sulla fondatezza delle proprie ragioni.
Fonte: Il Sole 24 ore, 27 maggio 2016
Viale della Repubblica 253/E
31100 Treviso
Telefono: +39 0422 422776
Fax: +39 0422 301885
E-mail
paolo@studiodallecarbonare.it
segreteria@studiodallecarbonare.it
Questo sito utilizza i cookie per migliorare la tua esperienza di navigazione.
AccettaScopri di più e personalizzaPotremmo richiedere che i cookie siano attivi sul tuo dispositivo. Utilizziamo i cookie per farci sapere quando visitate i nostri siti web, come interagite con noi, per arricchire la vostra esperienza utente e per personalizzare il vostro rapporto con il nostro sito web.
Clicca sulle diverse rubriche delle categorie per saperne di più. Puoi anche modificare alcune delle tue preferenze. Tieni presente che il blocco di alcuni tipi di cookie potrebbe influire sulla tua esperienza sui nostri siti Web e sui servizi che siamo in grado di offrire.
Questi cookie sono strettamente necessari per fornirvi i servizi disponibili attraverso il nostro sito web e per utilizzare alcune delle sue caratteristiche.
Poiché questi cookie sono strettamente necessari per la consegna del sito web, il loro rifiuto avrà un impatto sul funzionamento del nostro sito web. È sempre possibile bloccare o cancellare i cookie modificando le impostazioni del browser e forzare il blocco di tutti i cookie su questo sito web. Ma questo vi chiederà sempre di accettare/rifiutare i cookie quando visitate il nostro sito.
Rispettiamo pienamente se si desidera rifiutare i cookie, ma per evitare di chiedervi gentilmente più e più volte di permettere di memorizzare i cookie per questo. L’utente è libero di rinunciare in qualsiasi momento o optare per altri cookie per ottenere un’esperienza migliore. Se rifiuti i cookie, rimuoveremo tutti i cookie impostati nel nostro dominio.
Vi forniamo un elenco dei cookie memorizzati sul vostro computer nel nostro dominio in modo che possiate controllare cosa abbiamo memorizzato. Per motivi di sicurezza non siamo in grado di mostrare o modificare i cookie di altri domini. Puoi controllarli nelle impostazioni di sicurezza del tuo browser.
Questi cookie raccolgono informazioni che vengono utilizzate sia in forma aggregata per aiutarci a capire come viene utilizzato il nostro sito web o quanto sono efficaci le nostre campagne di marketing, o per aiutarci a personalizzare il nostro sito web e l'applicazione per voi al fine di migliorare la vostra esperienza.
Se non vuoi che tracciamo la tua visita al nostro sito puoi disabilitare il tracciamento nel tuo browser qui:
Utilizziamo anche diversi servizi esterni come Google Webfonts, Google Maps e fornitori esterni di video. Poiché questi fornitori possono raccogliere dati personali come il tuo indirizzo IP, ti permettiamo di bloccarli qui. Si prega di notare che questo potrebbe ridurre notevolmente la funzionalità e l’aspetto del nostro sito. Le modifiche avranno effetto una volta ricaricata la pagina.
Google Fonts:
Impostazioni Google di Enfold:
Cerca impostazioni:
Vimeo and Youtube video embeds:
Sono necessari anche i seguenti cookie - Puoi scegliere se permetterli: