Detassazione delle mance
/in Legge di bilancio 2023, Varie/da Paolo Dalle CarbonareRiduzione del canone: la prova può essere fornita anche se l’accordo non è registrato
/in Sentenze dello studio, Varie/da adminL’accordo di riduzione del canone può essere provato in qualsiasi modo, non solo con la registrazione dell’atto. E’ quanto ha stabilito la CTP di Treviso con sentenza 145/2020, accogliendo il ricorso dello studio avverso l’avviso di accertamento dell’Agenzia delle Entrate. Quest’ultima aveva disconosciuto gli effetti della riduzione, ritenendo che la tempestiva registrazione dell’atto fosse l’unico modo di fornire prova dell’avvenuta riduzione.
I giudici di prime cure hanno accolto il ricorso, ritenendo provata la riduzione con l’esibizione delle scritture contabili del conduttore e la documentazione bancaria attestante i canoni versati.
La sentenza:
L’architetto può difendere in Commissione Tributaria in materia d’imposta di registro sulle operazioni immobiliari
/in Giurisprudenza tributaria, Ingegneri e Architetti, Sentenze dello studio, Varie/da adminL’architetto può difendere il contribuente nei giudizi avanti le Commissioni Tributarie aventi ad oggetto l’applicazione dell’imposta di registro nelle operazioni immobiliari. Lo ha affermato la Commissione Tributaria Regionale di Venezia, con sentenza ctr-venezia-sentenza-29-gennaio-2020-n-68 ha sancito che, “in base al combinato disposto degli artt. 2 comma 2 e 12 comma 2 del D.Lvo n. 546/92” gli architetti sono abilitati alla difesa tecnica in materia di applicazione dell’imposta di registro vertente sulla definizione di bene non di lusso. La vicenda riguardava la qualifica di bene non di lusso di un’abitazione, con riferimento al requisito numero 6 del D.M. 2 agosto 1969, che prevede siano considerate di lusso “6) le singole unità immobiliari aventi superficie utile complessiva superiore a mq. 240 (esclusi i balconi, le terrazze, le cantine, le soffitte, le scale e posto macchine ctr-venezia-sentenza-29-gennaio-2020-n-68
Deducibili le spese di una sola auto se nella Sas solo un socio è agente
/in Giurisprudenza tributaria, Sentenze dello studio, Varie/da adminNon è inerente il costo della seconda auto della Sas nella quale un solo socio esercita l’attività di agente di commercio. Secondo la Commissione tributaria di Treviso (ctp-treviso-sentenza-16-dicembre-2019-n-394) l’inerenza del costo va provata dal contribuente in maniera specifica. A nulla rileva che l’articolo 164 Tuir non preveda, per le imprese, un limite al numero di autovetture utilizzabili dall’imprenditore.
La sentenza: ctp-treviso-sentenza-16-dicembre-2019-n-394
Omessa indicazione della clausola “non trasferibile” nell’assegno: sanzioni ridotte per assegni inferiori a 30.000 euro
/in Giurisprudenza tributaria, Varie/da admin
Gli assegni bancari, circolari o postali di importo pari o superiore a mille euro devono riportare – oltre alle indicazioni relative a data e luogo di emissione, importo e firma – anche l’indicazione del beneficiario e la clausola «non trasferibile». Lo prevede il comma 5 dell’articolo 49 del D. Lgs. 21 novembre 2007, n. 231. Proprio per questo, attualmente, le banche consegnano alla clientela assegni con tale dicitura prestampata.
Le sanzioni per l’omessa indicazione sono particolarmente gravose, specie se la violazione è commessa dopo il 4 luglio 2018. Prima di tale data, infatti, la sanzione applicabile variava tra l’1 ed il 40% dell’importo pagato con l’assegno. Poiché era ammessa l’oblazione mediante il pagamento di una somma in misura pari al doppio del minimo, l’emittente distratto poteva cavarsela con il versamento, entro sessanta giorni dalla contestazione, del 2% dell’importo dell’assegno emesso. La facoltà era esercitabile solo nei casi di infrazione inferiore ad Euro 250.000 da parte di soggetti che si siano avvalsi della medesima facoltà per un’analoga violazione.
L’approvazione del decreto legislativo 90/2017, in vigore dal 4 luglio 2018, ha comportato l’inasprimento delle sanzioni. L’articolo 63, comma 1, della norma sopra richiamata, prevede che sia applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 50.000 euro. Il costo dell’oblazione, pertanto, sale ad € 6.000.
Per ovviare alla sproporzione tra violazione e sanzione, il legislatore è intervenuto introducendo l’articolo 9 bis del Decreto Legge 119/2018, che prevede la riduzione delle sanzioni al 10% qualora gli assegni emessi siano inferiori a 30.000 euro. La riduzione è applicabile esclusivamente quando non si ravvisino circostanze che facciano ipotizzare un’operazione di riciclaggio, desumibile dalla natura dell’attività svolta e dalle dimensioni economiche dei soggetti coinvolti. E’ il caso di assegni emessi per pagamenti occasionali e documentati o per trasferimenti tra famigliari.
L’emittente distratto raggiunto da una contestazione di infrazione da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze dovrà fare una scelta “al buio”. Effettuare il versamento in oblazione del doppio del minimo della sanzione, pari al 20% dell’assegno emesso, oppure inviare deduzioni difensive, nella speranza di ottenere l’applicazione della sanzione minima da parte del Ministero, pari al 10% dell’assegno emesso.
Il fondo patrimoniale “tiene” se i debiti tributari sono contratti per scopi estranei alla famiglia
/in Famiglia, Varie/da adminSpetta al giudice il giudizio, da effettuarsi secondo criteri soggettivi e non oggettivi, se i debiti tributari sono stati contratti per scopi estranei alla famiglia, così determinando l’impignorabilità dei beni conferiti in fondo patrimoniale.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con sentenza 22212 del 3 novembre 2016 che, ribadendo che i debiti tributari si intendono presuntivamente contratti per soddisfare i bisogni della famiglia, perché l’attività imprenditoriale e/o professionale viene sempre svolta con tale fine, ha sancito che tale valutazione deve essere effettuata dal giudice non in senso oggettivo bensì soggettivo, in base alle scelte discrezionali dei coniugi. Se il contribuente debitore vuole evitare il pignoramento di questi beni deve sempre provare che sono stati effettivamente contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia.
La Cassazione ha sancito il seguente principio di diritto: “Il criterio identificativo per i debiti su cui può avere luogo l’esecuzione sui beni del fondo patrimoniale non riguarda la natura dell’obbligazione bensì la relazione tra il fatto generatore di essa ed i bisogni della famiglia. Questo in quanto, ancorché possa essere sufficiente per il creditore procedente che il debito tributario sia sorto nell’esercizio di un’attività imprenditoriale e/o professionale, occorre la sua attitudine a garantire il potenziale soddisfacimento dei bisogni familiari, intesi non in senso oggettivo bensì soggettivo, ossia come ritenuti tali dai coniugi in ragione dell’indirizzo della vita familiare prescelto. Il contribuente che intende avvalersi del regime di impignorabilità dei beni costituiti nel fondo patrimoniale deve provare, oltre alla sua regolare costituzione, anche che il debito per il quale il creditore sta procedendo è stato contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia. Questo al fine di consentire al giudice di pervenire, anche in via presuntiva, all’esclusione della loro riconducibilità ai bisogni della famiglia”.
Cassazione, sentenza 3 novembre 2016, n. 22212
Fonte: Il Sole 24 ore
E’ un costo inerente l’attività, anche ai fini Irap, il contributo repertoriale versato dai notai
/in Accertamento, Giurisprudenza tributaria, Sentenze dello studio, Varie/da adminCon sentenza 14 giugno 2016, n. 766, la CTR di Venezia, ribadendo un principio da tempo consolidato in giurisprudenza, ha stabilito che “Il c.d. contributo repertoriale rappresenta un costo strettamente inerente all’attività ai fini IRPEF (ex art.54 del TUIR) ed IRAP (ex art.8 D.Lgs. n. 446 del 1997)”.
Cessione pro-soluto deducibile anche per i periodi precedenti il 2013
/in Accertamento, Giurisprudenza tributaria, Varie/da adminLa cessione pro soluto di crediti determina, per la differenza tra il costo fiscalmente riconosciuto ed il corrispettivo percepito, una perdita fiscalmente deducibile ai fini Ires. Lo ha stabilito la Commissione Tributaria Provinciale di Vicenza con sentenza del 24 marzo. La sentenza assume rilevanza soprattutto perché i giudici vicentini hanno previsto che il principio deva applicarsi anche a periodi d’imposta antecedenti il 2013, periodo dal quale è applicabile la nuova formulazione della norma secondo la quale la perdita è deducibile quando i principi contabili prescrivono la cancellazione del credito dal bilancio (il principio n. 15 OIC prevede la cancellazione del credito in caso di cessione pro soluto).
I giudici hanno considerato deducibile la perdita conseguente la cessione pro soluto per due ordini di motivi:
- Nel caso di cessione del credito non sarebbe applicabile il comma 5 ma il comma 1 dell’articolo 101, in quanto si tratta di perdite da realizzo e non da inesigibilità. Per questo motivo si applica la disciplina delle minusvalenze conseguenti cessioni a titolo oneroso;
- quand’anche fosse applicabile il coma 5, la novella della legge 147/2013 sarebbe applicabile retroattivamente, trattandosi di norma interpretativa
Annullato l’avviso di accertamento emesso prima dei 60 giorni dal termine della verifica
/in Accertamento, Varie/da Paolo Dalle CarbonareLa Cassazione ribadisce che è nullo l’avviso di accertamento emesso prima dello spirare del termine dilatorio di 60 giorni dalla chiusura delle indagini previsto dallo Statuto del contribuente.
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