L’associazione a delinquere non presuppone la commissione di reati-fine

Il delitto di associazione a delinquere finalizzata alla commissione di frodi fiscali è perfezionato anche nel caso in cui il reato-fine non venga realizzato da parte di tutti i membri del sodalizio criminale.

Lo ha stabilito la Suprema Corte con sentenza 3 dicembre 2015, n. 47992.

Il caso riguardava alcuni soggetti accusati dei delitti di associazione a delinquere finalizzata alla commissione di frodi fiscali mediante la costituzione di società cartiere, di emissione di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti e di occultamento o distruzioni di documenti contabili.

Secondo la Cassazione «l’affermazione di responsabilità per il reato di associazione a delinquere non presuppone la commissione dei reati-fine, essendo sufficienti l’esistenza della struttura organizzativa ed il carattere criminoso del programma, stante l’autonomia del reato associativo che perciò rimane perfezionato anche nell’ipotesi che i cosiddetti reati-fine non vengano realizzati da parte di tutti o anche soltanto di alcuno dei partecipanti al sodalizio criminale».

Infatti «nell’ipotesi in cui l’imputato sia a conoscenza dell’esistenza del sodalizio e sia consapevole di contribuire, con la propria condotta, alla realizzazione del programma di delinquenza… è configurabile il reato di cui all’articolo 416 del Codice penale anche nel caso in cui la realizzazione dei reati fine sia rimasta a livello di meri atti preparatori …».

Cassazione, sentenza 3 dicembre 2015, n. 3208

Da domani in vigore le nuove soglie per i reati fiscali

Dal 22 ottobre 2015 entrano in vigore le nuove soglie di punibilità penale per i mancati versamenti dei tributi previste dal decreto legislativo 158/2015.

Le nuove soglie sono applicabili sia per le omissioni non ancora contestate ma consumate entro il 21 settembre, sia per le segnalazioni già inviate all’autorità giudiziaria, oltre che per i reati di dichiarazione infedele e omessa presentazione.

Si applica infatti l’articolo 2 del Codice penale, secondo cui nessuno può essere punito per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce reato.

Depenalizzazione retroattiva dell’abuso di diritto

Con sentenza 7 ottobre 2015, n. 40272 la Corte di Cassazione ha stabilito che “le contestazioni fondate sull’elusione fiscale e sull’abuso del diritto non danno mai luogo a violazioni penali tributarie”.

L’esclusione della rilevanza (e sanzionabilità) penale non esclude altri strumenti sanzionatori, sotto forma di sanzioni amministrative, ove ne esistano i presupposti.

L’omesso versamento di ritenute previdenziali non è mai tenue

Non si configura l’offesa di particolare tenuità di cui all’articolo 131-bis del Codice penale in caso di omesso versamento di ritenute previdenziali. Conseguentemente per tale reato non può mai ritenersi esclusa la pubibilità.

Lo ha deciso la Suprema Corte con sentenza 8 ottobre 2015, n. 40350.

Il mancato versamento delle ritenute da parte del datore di lavoro all’ente previdenziale determina «un danno per la posizione previdenziale del lavoratore non qualificabile di certo come particolarmente tenue nel caso di specie (cinque mesi di contribuzione)».

Cassazione 8 ottobre 2015, n. 40350

Per il reato di infedele dichiarazione vale la data di spedizione della fattura

La data di riferimento per la configurazione del reato di dichiarazione infedele è quella della spedizione della fattura e non quella riportata nel documento.

E’ quanto stabilito dalla sentenza della Corte di Cassazione 10 agosto 2015, n. 34722, riguardante una società che aveva emesso fatture per servizi resi con data 31 dicembre, ma spedite nel successivo mese di gennaio e non indicate nella dichiarazione dei redditi dell’anno indicato in fattura. La Suprema Corte, specificando che l’articolo 21 del Dpr 633/72 precisa che «la fattura si ha per emessa all’atto della sua consegna o spedizione all’altra parte ovvero all’atto della sua trasmissione per via elettronica». Di conseguenza le fatture, pur datate 31 dicembre 2002, dovevano avere rilievo nella dichiarazione Iva 2004, perché solo in quell’anno erano state spedite al cliente.

Non è responsabile delle fatture false il cessionario di buona fede

Il cessionario di buona fede non può essere ritenuto responsabile della falsità delle fatture in mancanza di prove atte a dimostrare che fosse a conoscenza dell’illecito. L’onere della prova incombe sull’Amministrazione finanziaria.

E’ quanto previsto nella sentenza 2218/65/2015 emessa dalla Commissione Tributaria Regionale lombarda.

CTR Lombardia, sentenza 14 maggio 2015, n. 2218

Costi fittizi in dichiarazione: non è dichiarazione fraudolenta se le fatture non sono registrate in contabilità

Non incorre nel reato di dichiarazione fraudolenta il contribuente che indica in dichiarazione costi fittizi se le fatture non sono annotate in contabilitò. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con sentenza 21612/2015, che ha qualificato la fattispecie come dichiarazione infedele.

Secondo la Suprema Corte la dichiarazione fraudolenta (articolo 2 D. Lgs. 74/2000) si realizza quando le fatture false sono registrate nei registri Iva e conservate in azienda, ma si configura il reato di dichiarazione infedele (articolo 4 D. Lgs. 74/2000).