Per la CTR Veneto valida la notifica via Pec della cartella non firmata digitalmente

La Ctr di Venezia, travisando i motivi di impugnazione, sostiene che le cartelle di pagamento inviate con firma digitale Pades equivalgono a quelle firmate Cades. I provvedimenti impugnati dal contribuente erano, in realtà, privi di firma digitale.

LA SENTENZA:

sentenza-ctr-veneto-3-agosto-2020-n-2902020

 

 

 

 

E’ incostituzionale il divieto di notificare via PEC dopo le ore 21

Con sentenza 9 aprile 2019, n. 75, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’incostituzionalità dell’articolo 16 septies del D.L. 179/2012, convertito con modificazioni in L. 221/2012 “nella parte in cui prevede che la notifica eseguita con modalità telematiche la cui ricevuta di accettazione è generata dopo le ore 21 ed entro le ore 24 si perfeziona per il notificante allo ore 7 del giorno successivo, anziché al momento della generazione della predetta ricevuta”.

Il giudice delle leggi ha, con ciò, riconosciuto l’applicabilità anche alla notifica telematica della regola generale di scindibilità soggettiva degli effetti della notifica. Anche le notifiche effettuate via Pec si considerano effettuate, pertanto, al momento dell’invio del documento al proprio gestore, attestato dalla relativa ricevuta di accettazione, anche se effettuate tra le 21 e le 24.

 

SENTENZA PER ESTESO:

corte-costituzionale-sentenza-9-aprile-2019-n-75

Anche per la Ctp di Treviso nulla la notifica della cartella in formato “Pdf”

La Commissione Tributaria Provinciale di Treviso si uniforma alla consolidata giurisprudenza delle corti di merito, ritenendo nulla la notifica della cartella di pagamento effettuata a mezzo posta elettronica certificata, recante come allegato la cartella in formato “pdf”.

 

 

ctptreviso-93-01-2018

Manca la firma digitale? La notifica della cartella è nulla

Sembra essere ormai acquisito dalle Commissioni di merito il principio della nullità delle notifiche effettuate via Pec di cartelle prive di firma digitale. A confermarlo, questa volta, è la Commissione Tributaria Provinciale di Vicenza (ctp-vicenza-19-settembre-2017-n-615), che ha affermato che il documento allegato alla Pec deve essere formato in formato digitale, con estensione “.p7m”, mentre è nulla la notifica che riporti come allegato una copia di un documento analogico in formato “.pdf”. I file identificati da tale formato, infatti, non offrono la garanzia dell’integrità e immodificabilità del documento informatico e l’identificabilità del suo autore. Da qui l’annullamento delle cartelle di pagamento notificate, in via telematica ma in semplice formato Pdf, alla società impugnante, nel corso del 2016.

Il documento sottoscritto digitalmente fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza della dichiarazione da chi l’ha sottoscritta ai sensi dell’articolo 2702 c.c. In mancanza, la sua validità è liberamente valutabile dal giudice in base alle caratteristiche oggettive del documento stesso (articolo 20), come ha fatto la Ctp di Vicenza che, avvalendosi di tale facoltà, ha dichiarato l’invalidità della notifica e l’illegittimità delle cartelle. Nello stesso senso si stanno orientando altre commissioni (Ctp Liguria 415/2017, Ctp Campania 4124/2017 e Ctp Milano 3023/ 2017).

ctp-vicenza-19-settembre-2017-n-615

fonte: Il Sole 24 Ore

Il Pvc va notificato a tutti i soci di società di persone

Le risultanze della verifica fiscale nei confronti di una società di persone, per poter essere usate per la formazione degli accertamenti nei confronti dei soci, devono essere portate a loro conoscenza con la preventiva notifica del Pvc perché lo Statuto del contribuente – anche se non ha rango superiore alla legge ordinaria – esprime principi immanenti dell’ordinamento. La mancata osservanza del termine dilatorio di 60 giorni previsto per le memorie difensive comporta poi l’invalidità del procedimento. Infine, non può esserci alcuna sanatoria se il Pvc viene allegato al solo accertamento del socio.

ctr-sardegna-13-luglio-2017-n-232

fonte: Il Sole 24 Ore

Lite sulla notifica della cartella: l’onere della prova a carico dell’Agenzia delle Entrate

Nelle liti contro l’Agenzia delle Entrate nelle quali il contribuente eccepisce la notifica della cartella di pagamento, l’onere della prova spetta all’ufficio.   Lo ha stabilito la Suprema Corte con la sentenza 9 novembre 2016. n- 22729, che ha  precisato che, in tema di riscossione attraverso cartella di pagamento, è facoltà del contribuente scegliere se eccepire vizi di notifica o di merito della pretesa. In entrambi i casi, la legittimazione passiva spetta all’ente titolare del credito tributario e non all’agente della riscossione. Quest’ultimo, peraltro, anche ove fosse l’unico destinatario dell’impugnazione, dovrebbe chiamare in giudizio il titolare del credito poiché in caso contrario è tenuto a rispondere dell’esito della lite. Con riguardo all’onere probatorio, nella sentenza si afferma che l’ente creditore può chiamare in causa il concessionario affinché produca la documentazione probatoria necessaria, senza che ciò possa gravare sul contribuente.

Cassazione, sentenza 9 novembre 2016, n. 22729

Fonte: Il Sole 24 ore

 

E’ nulla la notifica effettuata fuori sede

E’ nulla la notifica dell’avviso di accertamento effettuata nelle mani del destinatario ma in un luogo diverso da quello previsto dalla legge, senza indicarne il motivo.

E’ quanto emerge dalla sentenza 4 febbraio 2016, numero 182, relativa ad un avviso di accertamento che, sebbene notificato all’amministratore della società, era stato fatto in luogo diverso da quello previsto dall’articolo 138 del Cpc.

Il contribuente, difeso dal professor Cesare Glendi di Genova aveva invocato la giuridica inesistenza della notifica e, per l’effetto, dello stesso avviso di accertamento. La Commissione ha ritenuto non inesistente la notifica, poichè effettuata nei confronti di un soggetto ricollegabile alla società, ma nulla. I giudici liguri hanno pertanto affermato, in ossequio al principio affermato dalle Sezioni unite della Cassazione (sentenza 19854/2004),  che essendo intervenuta la proposizione del ricorso oltre la data di maturata decadenza dell’amministrazione finanziaria dal potere di rettifica della dichiarazione, non si è verificata la sanatoria di cui all’articolo 156 del cpc.

Ctr Liguria. sentenza 4 febbraio 2016, n. 182

Fonte: Il Sole 24 Ore, 4 aprile 2016

Notifiche in caso di irreperibilità (assoluta o relativa): il punto della Cassazione

Con sentenza 5700 depositata il 23 marzo 2016 la sezione quinta della Cassazione fa il punto sulla notifica delle cartelle di pagamento in caso di irreperibilità del destinatario, distinguendo tra irreperibilità assoluta e relativa. Nel primo caso, infatti, la notizia del deposito dell’atto da notificare avviene solo attraverso l’albo pretorio del Comune. In caso di irreperibilità relativa, invece, il messo notificatore deve sempre avvisare il contribuente affiggendo un avviso alla porta della sua abitazione e inviandogli anche una lettera raccomandata una volta depositato l’atto da notificare presso il Comune.

Cassazione, sentenza 23 marzo 2016, n. 5700

Fonte: Il Sole 24 Ore del 1 aprile 2016

La mancanza dell’avviso di ricevimento rende inammissibile il ricorso

La mancata produzione della cartolina di ricevimento non comporta la mera nullità del procedimento notificatorio, bensì l’insussistenza della conoscibilità dell’atto. Conseguentemente risulta inammissibile il ricorso introduttivo nell’ipotesi di mancata costituzione in giudizio della controparte, in quanto non si può accertare l’effettiva e valida costituzione del contraddittorio, anche qualora risulti provata la tempestività dell’impugnazione.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza 26108, depositata il 30 dicembre 2015, rilevando che il mancato deposito della cartolina A/R e la contestuale contumacia della parte destinataria della notifica, rende il ricorso del Fisco inammissibile.

Fonte: Il Sole 24 Ore

Sono invalide le notifiche effettuate direttamente da Equitalia

Solo gli ufficiali della riscossione, i messi notificatori, i messi comunali e le figure analoghe sono abilitati alla notifica diretta della cartella di pagamento a mezzo posta. Equitalia, pertanto, non può effettuare la notifica direttamente.

E’ quanto sostenuto dalla Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna, con sentenza 12 ottobre 2015, n. 2005.

I giudici bolognesi, valorizzando le successive riformulazioni dell’articolo 26 comma 1 del Dpr 602/73, hanno sostenuto che solo nella vecchia formulazione l’invio diretto della cartella a mezzo raccomandata era prevista anche «da parte dell’esattore», ma che – a seguito dell’intervento normativo operato dell’articolo 12 del Dlgs 46/1999 – questo inciso è stato eliminato.

L’attuale formulazione della norma, secondo la Commissione, esclude ogni possibilità di notifica diretta da parte dell’agente della riscossione per il valore di atto sostanziale insito nella cartella.

La decisione della Commissione bolognese è in contrasto con l’orientamento risalente della Cassazione, che già con sentenza 6395/2014 (vedasi anche sentenza 23182 del 12 novembre 2015 e ordinanza 21558 del 22 ottobre 2015) ha affermato che in tema di riscossione delle imposte la notifica della cartella esattoriale può avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

CTR Emilia Romagna 12 ottobre 2015, n. 2005