Solo gli ufficiali della riscossione, i messi notificatori, i messi comunali e le figure analoghe sono abilitati alla notifica diretta della cartella di pagamento a mezzo posta. Equitalia, pertanto, non può effettuare la notifica direttamente.
E’ quanto sostenuto dalla Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna, con sentenza 12 ottobre 2015, n. 2005.
I giudici bolognesi, valorizzando le successive riformulazioni dell’articolo 26 comma 1 del Dpr 602/73, hanno sostenuto che solo nella vecchia formulazione l’invio diretto della cartella a mezzo raccomandata era prevista anche «da parte dell’esattore», ma che – a seguito dell’intervento normativo operato dell’articolo 12 del Dlgs 46/1999 – questo inciso è stato eliminato.
L’attuale formulazione della norma, secondo la Commissione, esclude ogni possibilità di notifica diretta da parte dell’agente della riscossione per il valore di atto sostanziale insito nella cartella.
La decisione della Commissione bolognese è in contrasto con l’orientamento risalente della Cassazione, che già con sentenza 6395/2014 (vedasi anche sentenza 23182 del 12 novembre 2015 e ordinanza 21558 del 22 ottobre 2015) ha affermato che in tema di riscossione delle imposte la notifica della cartella esattoriale può avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
CTR Emilia Romagna 12 ottobre 2015, n. 2005