Irap: i compensi corrisposti ad altri professionisti non costituiscono presupposto per l’autonoma organizzazione

In assenza di un rapporto di lavoro dipendente, le spese sostenute per i compensi a terzi relativamente alle prestazioni attinenti all’attività professionale non sono indicative di un significativo apporto ai fini della determinazione dell’autonoma organizzazione ai fini Irap. Questo perché il professionista, che si avvale della collaborazione di altri professionisti, si pone come finalità di avvalersi di reciproche competenze ovvero di farsi sostituire nell’espletamento di alcune incombenze. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con ordinanza del 5 luglio 2018, n. 17635.

 

cassazione-ordinanza-5-luglio-2018-n-17635

Niente Irap per l’imprenditore che si avvale di un dipendente con mansioni meramente esecutive

Con sentenza del 10 maggio 2016  le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affermato che costituisce autonoma organizzazione l’utilizzo “in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria o meramente esecutive”. Il principio di diritto espresso dalla Suprema Corte comporta che non deve ritenersi dovuto il tributo Irap per quei contribuenti che si avvalgono in modo occasionale di lavoro altrui con mansioni di segreteria o puramente esecutive

Cassazione, sentenza 10 maggio 2016, n. 2451

Alle Sezioni Unite l’assoggettabilità ad Irap dello studio medico associato

La prima sezione della Corte di Cassazione ha rimesso alle Sezioni unite la questione dell’assoggettabilità ad Irap dello studio medico associato.

Negli ultimi tempi si erano creati contrasti giurisdizionali sul tema, vertenti sulla prevalenza dei requisiti soggettivi o oggettivi ai fini della manifestazione del presupposto d’imposta.

Le pronunce che privilegiano il requisito ritengono che il presupposto d’imposta si manifesti per il solo fatto che l’attività viene esercitata in forma associata. I giudici che invece propendono per la valorizzazione dell’aspetto oggettivo l’assoggettabilità ad Irap non dipende dalla forma adottata, ma dall’effettiva esistenza dell’autonoma organizzazione.

Sul tema le Sezioni Unite sono ora chiamate a svolgere la loro funzione nomofilattica ed individuare un’interpretazione cui i giudici si dovranno attenere.

Cassazione, Ordinanza 4 dicembre 2014, n. 6330-15

Medico convenzionato con due studi: Irap da restituire

Non realizza i requisiti di autonomia e di organizzazione il medico convenzionato con il SSN che disponga, al solo fine di agevolare la clientela, di due studi nello stesso Comune.

CTR Venezia, sentenza 10 febbraio 2015, n. 344/07/15.