Nullo l’avviso di accertamento con delega di firma “in bianco”

La Commissione Tributaria Regionale della Campania ha sentenziato la nullità di un avviso di accertamento firmato da funzionario munito di delega troppo generica. Secondo la Commissione sarebbe illegittima la delega rilasciata “in bianco”, cioé senza l’indicazione nominativa del soggetto che può sottoscrivere gli atti e priva di una benché minima motivazione. La CTR campana ha precisato che, in forza dell’articolo 42 del Dpr 600/73, è illegittimo l’avviso di accertamento sottoscritto da un funzionario non delegato nominativamente, anche alla luce di quanto ribadito più volte dalla Corte suprema, secondo cui è nulla la delega di firma in bianco poiché non consente al contribuente di verificare agevolmente la legittimità dei poteri. Secondo tale orientamento di legittimità, infatti, la delega è nulla quando fatta a un soggetto “incerto”, dal momento che i capi uffici o i capi team potrebbero cambiare nel tempo e non essere gli stessi al momento della sottoscrizione del provvedimento.

LA SENTENZA PER ESTESO:

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Nullo l’avviso di accertamento con “firma a stampa”

La possibilità di “firma a stampa” è ammessa esclusivamente gli atti prodotti da sistemi informativi automatizzati derivanti da attività svolta con lavorazione accentrata. E’ conseguentemente nullo l’avviso di accertamento che preveda lo svolgimento di verifiche ad hoc che non rechi la firma autografa del responsabile dell’ufficio.

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La delega in bianco determina nullità dell’avviso di accertamento

La Suprema Corte ha ribadito che è affetto da nullità l’avviso di accertamento firmato da un funzionario in forza di una delega in bianco. Lo ha fatto  con la recente e nota sentenza 9 novembre 2015, n. 22803, avente ad oggetto la sorte degli atti tributari sottoscritti da soggetti (capi di ufficio o delegati) la cui qualifica dirigenziale sia risultata conseguita illegittimamente in ragione della sentenza 37/2015 della Corte Costituzionale.

La sentenza ricorda che il vizio deve essere eccepito in sede di impugnazione dell’atto e che la delega deve essere precisa e puntuale: non basta quindi una delega per funzioni e o incarichi (per relationem), ma deve necessariamente essere una delega ad un soggetto determinato, conferita per un tempo precisato e per precise ragioni (malattia, vacanza, carenza di personale eccetera). In difetto, la delega, pur conferita, deve infatti reputarsi inidonea allo scopo per cui è prevista, ossia garantire che l’atto venga sottoscritto da un soggetto dotato della professionalità prescritta. Con conseguente nullità dell’avviso stesso.

Cassazione: validi gli atti firmati dai dirigenti decaduti

Sono validi gli atti firmati dai dirigenti decaduti per effetto della sentenza 37/2015 della Corte Costituzionale. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con le sentenza 22800, 22803 e 22810, che fissano un importante principio: la delega di firma al funzionario incaricato che non ha sostenuto un concorso da dirigente non è, di per sé, motivo di nullità. La delega, tuttavia, non può essere “in bianco” ma deve identificare precisamente il funzionario che deve firmare.

L’articolo 42 del Dpr 600/73 prevede che l’avviso di accertamento sia firmato dal capo dell’ufficio o da un altro impiegato alla carriera direttiva da lui delegato. Per impiegati della carriera direttiva sono da intendersi i funzionari della terza area.

Va contestata col ricorso la firma del dirigente decaduto

Va contestata con il ricorso introduttivo la nullità dell’atto sottoscritto da dirigente decaduto dall’incarico a seguito della sentenza della Corte costituzionale.

Lo ha sostenuto la Corte di cassazione con la 20984 depositata il giorno 16.10.2015.

Ribadendo quanto già affermato nella sentenza 18448/2015, la Suprema Corte ha rilevato che la nullità deve essere eccepita dal contribuente mediante impugnazione, attraverso la proposizione, cioè, del ricorso nei modi e nei termini previsti, non potendola rilevare d’ufficio.

 Cassazione, sentenza 16.10.2015, n. 20984