Le scadenze fiscali in epoca Covid 19: come orientarsi nel labirinto

In periodo di epidemia da Covid 19, tra spostamenti, sospensioni e proroghe non è facile orientarsi sulle prossime scadenze fiscali. Il calendario è in continua evoluzione, ma si ritiene utile fare il punto della situazione ad oggi.

Sospensione dei termini di pagamento

Sono sospesi i pagamenti in scadenza dall’8 marzo 2020 al 31 gennaio 2021. Le somme dovute dovranno essere versate entro il 1° marzo 2021. Fino al 31 gennaio, non saranno attivate nuove procedure cautelari o esecutive.

Notifica degli atti di accertamento
Gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione, per i quali i termini di decadenza naturali scadono tra l’8 marzo 2020 e il 31 dicembre 2020, sono emessi entro il 31 dicembre 2020 e sono notificati nel periodo compreso tra il 1° febbraio 2021 e il 31 gennaio 2022.
Sospensione dei versamenti
La sospensione opera fino al  31 gennaio 2021.
Pertanto, considerando che i versamenti sospesi devono essere effettuati in un’unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione, le somme dovranno essere pagate entro il 28 febbraio 2021.
Avvisi bonari, comunicazioni di irregolarità e altri accertamenti
Dovranno essere comunicati o notificati tra il 1° febbraio 2021 e il 31 gennaio 2022 i seguenti atti:
– comunicazioni di cui agli articoli 36-bis e 36-ter, D.P.R. n. 600/1973;
– comunicazioni di cui all’art. 54-bis, D.P.R. n. 633/1972;
– inviti all’adempimento di cui all’art. 21-bis, D.L. n. 78/2010;
– atti di accertamento dell’addizionale erariale della tassa automobilistica, di cui all’art. 23, comma 21, D.L. n. 98/2011;
– atti di accertamento delle tasse automobilistiche di cui al T.U. 5 febbraio 1953 n. 39 e all’art. 5, D.L. n. 953/1982, limitatamente alle Regioni Friuli Venezia Giulia e Sardegna ai sensi dell’art. 17, comma 10, legge n. 449/1997;
– atti di accertamento per omesso o tardivo versamento della tassa sulle concessioni governative per l’utilizzo di telefoni cellulari di cui alla Tariffa art. 21, D.P.R. n. 641/1972.
Proroga per la notifica delle cartelle di pagamento
I termini di decadenza per la notificazione delle cartelle di pagamento sono prorogati di 13 mesi relativamente alle dichiarazioni presentate nell’anno 2018, per le somme che risultano dovute a seguito dell’attività di liquidazione prevista dagli articoli 36-bis, D.P.R. n. 600/1973 e 54-bis, D.P.R. n. 633/1972. A titolo di esempio, per la dichiarazione dell’anno 2017, presentata nel 2018, il termine per la notifica della cartella di pagamento ex art. 36-bis scade il 31 gennaio 2023. Per la stessa annualità, scade il 31 gennaio 2024 il termine per la notifica della cartella di pagamento ex art. 36-ter.
Sospensione dei pignoramenti
Fino  al 31 gennaio 2021, le somme oggetto di pignoramento non devono essere sottoposte ad alcun vincolo di indisponibilità e il soggetto terzo pignorato deve renderle fruibili al debitore; ciò anche in presenza di assegnazione già disposta dal giudice dell’esecuzione. Cessati gli effetti della sospensione, e quindi a decorrere dal 1° febbraio 2021, riprenderanno ad operare gli obblighi imposti al soggetto terzo debitore (e quindi la necessità di rendere indisponibili le somme oggetto di pignoramento e di versamento all’Agente della riscossione fino alla concorrenza del debito).
Attività di verifica
Fino al 31 gennaio 2021 sono sospese le verifiche di inadempienza che le Pubbliche Amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica devono effettuare, ai sensi dell’art. 48 bis del D.P.R. n. 602/1973, prima di disporre pagamenti – a qualunque titolo – di importo superiore a 5.000 euro.

Agenzia delle Entrate Riscossione: invalida rappresentanza e difesa con avvocati del libero foro

corte-di-cassazione-ordinanza-1992-2019

 

Il decreto legge 193/2016, convertito in legge 225/2016, ha disposto la soppressione delle società del Gruppo Equitalia dal giorno 1 luglio 2017 con contestuale trasferimento della competenza per l’attività di riscossione nazionale all’ente pubblico economico denominato “Agenzia delle Entrate – Riscossione”.

Ai fini della difesa in giudizio, l’articolo 1, comma 8, della citata legge prevede che “L’ente  è  autorizzato   ad   avvalersi   del   patrocinio dell’Avvocatura dello Stato ai sensi dell’articolo 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull’ordinamento dell’Avvocatura dello  Stato, di cui al regio decreto 30 ottobre 1933,  n.  1611,  fatte  salve  le ipotesi di conflitto e comunque su base convenzionale. Lo stesso ente può altresì avvalersi, sulla base  di  specifici  criteri  definiti negli atti di carattere generale deliberati ai sensi del comma 5  del presente articolo, di avvocati del libero foro,  nel  rispetto  delle previsioni di cui agli articoli 4 e 17  del  decreto  legislativo  18 aprile 2016, n. 50, ovvero può avvalersi  ed  essere  rappresentato, davanti al tribunale e al  giudice  di  pace,  da  propri  dipendenti delegati, che possono stare in giudizio personalmente; in ogni  caso, ove vengano  in  rilievo  questioni  di  massima  o  aventi  notevoli riflessi economici, l’Avvocatura dello Stato,  sentito  l’ente,  può assumere direttamente la trattazione della causa. Per il patrocinio davanti alle commissioni tributarie continua ad applicarsi l’articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546”.

La norma prevede, pertanto, che l’Agenzia delle Entrate – Riscossione stia in giudizio direttamente o mediante la struttura territoriale sovraordinata e che possa avvalersi, per la difesa, anche di avvocati del libero foro, ma solo in via eccezionale ed a determinate condizioni. L’affidamento dell’incarico difensivo ad avvocati “esterni”, secondo la disposizione descritta, non è puramente discrezionale ma sottoposto ad una serie di condizioni. L’ente della riscossione deve, infatti, rispettare i criteri di selezione di cui al codice dei contratti pubblici e quelli previsti dagli “atti di carattere generale deliberati ai sensi del presente articolo., comma 5”, rappresentati dallo statuto e dagli atti, di competenza del comitato di gestione, che disciplinano l’organizzazione e il funzionamento dell’ente.

La Corte di Cassazione, più volte intervenuta in merito alla legittimità dell’affidamento dell’incarico di difesa ad avvocati esterni da parte dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione (da ultimo con Ordinanza 24 gennaio 2019, n. 1992), con costante orientamento ha sempre affermato che quest’ultima, per avvalersi di avvocati del libero foro debba, a pena di nullità del mandato difensivo, allegare le fonti del potere di rappresentanza ed assistenza del difensore prescelto.

In particolare, i giudici di legittimità hanno più volte ribadito il seguente principio di diritto:

– qualora invece il nuovo ente Agenzia delle entrate-Riscossione si costituisca, in nuovo giudizio ovvero anche in giudizio pendente, con il patrocinio di avvocato del libero foro, sussiste per esso l’onere, pena la nullità del mandato difensivo e dell’atto di costituzione su di esso basato, di indicare ed allegare le fonti del potere di rappresentanza ed assistenza di quest’ultimo in alternativa al patrocinio per regola generale esercitato, salvo conflitto di interessi, dall’avvocatura dello Stato;

tali fonti vanno congiuntamente individuate sia in atto organizzativo generale contenente gli specifici criteri legittimanti il ricorso ad avvocati del libero foro (art.1, co.5^ ed 8^ d. I. 193/16, conv.in I. 225/16), sia in apposita motivata deliberazione, da sottoporre agli organi di vigilanza, che indichi le ragioni che, nella concretezza del caso, giustificano tale ricorso alternativo (art. 43 r. d. n. 1611 del 1933, come modificato dall’art. 11 1.103/79)”.

Il principio di diritto statuito dalla Corte di Cassazione evidenzia, con pregevole chiarezza, che l’Agenzia delle Entrate – Riscossione può ricorrere ad un avvocato “esterno” solo se:

a) si tratti di un caso speciale;

b) intervenga un’apposita decisione dell’organo deliberante;

c) tale delibera sia stata sottoposta agli organi di vigilanza;

d) sia prodotta in giudizio idonea documentazione in merito alla sussistenza dei suddetti elementi.

Ne consegue, secondo il principio di diritto stabilito dalla Suprema Corte, la nullità del mandato difensivo conferito all’avvocato del libero foro e dello stesso atto di costituzione nel giudizio di primo grado della convenuta, nonché di tutta la produzione documentale e dell’attività effettuata tramite soggetto non legittimato.

 

Anche per la Ctp di Treviso nulla la notifica della cartella in formato “Pdf”

La Commissione Tributaria Provinciale di Treviso si uniforma alla consolidata giurisprudenza delle corti di merito, ritenendo nulla la notifica della cartella di pagamento effettuata a mezzo posta elettronica certificata, recante come allegato la cartella in formato “pdf”.

 

 

ctptreviso-93-01-2018

Manca la firma digitale? La notifica della cartella è nulla

Sembra essere ormai acquisito dalle Commissioni di merito il principio della nullità delle notifiche effettuate via Pec di cartelle prive di firma digitale. A confermarlo, questa volta, è la Commissione Tributaria Provinciale di Vicenza (ctp-vicenza-19-settembre-2017-n-615), che ha affermato che il documento allegato alla Pec deve essere formato in formato digitale, con estensione “.p7m”, mentre è nulla la notifica che riporti come allegato una copia di un documento analogico in formato “.pdf”. I file identificati da tale formato, infatti, non offrono la garanzia dell’integrità e immodificabilità del documento informatico e l’identificabilità del suo autore. Da qui l’annullamento delle cartelle di pagamento notificate, in via telematica ma in semplice formato Pdf, alla società impugnante, nel corso del 2016.

Il documento sottoscritto digitalmente fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza della dichiarazione da chi l’ha sottoscritta ai sensi dell’articolo 2702 c.c. In mancanza, la sua validità è liberamente valutabile dal giudice in base alle caratteristiche oggettive del documento stesso (articolo 20), come ha fatto la Ctp di Vicenza che, avvalendosi di tale facoltà, ha dichiarato l’invalidità della notifica e l’illegittimità delle cartelle. Nello stesso senso si stanno orientando altre commissioni (Ctp Liguria 415/2017, Ctp Campania 4124/2017 e Ctp Milano 3023/ 2017).

ctp-vicenza-19-settembre-2017-n-615

fonte: Il Sole 24 Ore

Va annullata la cartella di pagamento con motivazione “criptica”

Deve essere annullata la cartella di pagamento che riporta una causale incomprensibile quale, ad esempio, «Iva interessi». Tale indicazione, infatti, non può essere considerata una motivazione giuridica.

Lo ha deciso la Commissione Tributaria Regionale della Puglia, con sentenza depositata il 18 settembre 2017, n. 2688, con la quale i giudici hanno innanzitutto precisato che la cartella esattoriale, in quanto atto impositivo idoneo ad incidere sulla sfera patrimoniale del contribuente, deve essere adeguatamente motivata in ragione dei presupposti di diritto e di fatto della pretesa (articolo 7, L. 212/2000). L’ente impositore, con la motivazione dell’atto, deve mettere il contribuente in condizione di capire i motivi, i presupposti e le ragioni che giustificano il provvedimento, in modo da consentirgli di decidere se adeguarsi oppure opporsi.

ctr-puglia-18-settembre-2018-n-2688

fonte: Il Sole 24 Ore

Lite sulla notifica della cartella: l’onere della prova a carico dell’Agenzia delle Entrate

Nelle liti contro l’Agenzia delle Entrate nelle quali il contribuente eccepisce la notifica della cartella di pagamento, l’onere della prova spetta all’ufficio.   Lo ha stabilito la Suprema Corte con la sentenza 9 novembre 2016. n- 22729, che ha  precisato che, in tema di riscossione attraverso cartella di pagamento, è facoltà del contribuente scegliere se eccepire vizi di notifica o di merito della pretesa. In entrambi i casi, la legittimazione passiva spetta all’ente titolare del credito tributario e non all’agente della riscossione. Quest’ultimo, peraltro, anche ove fosse l’unico destinatario dell’impugnazione, dovrebbe chiamare in giudizio il titolare del credito poiché in caso contrario è tenuto a rispondere dell’esito della lite. Con riguardo all’onere probatorio, nella sentenza si afferma che l’ente creditore può chiamare in causa il concessionario affinché produca la documentazione probatoria necessaria, senza che ciò possa gravare sul contribuente.

Cassazione, sentenza 9 novembre 2016, n. 22729

Fonte: Il Sole 24 ore

 

Sono invalide le notifiche effettuate direttamente da Equitalia

Solo gli ufficiali della riscossione, i messi notificatori, i messi comunali e le figure analoghe sono abilitati alla notifica diretta della cartella di pagamento a mezzo posta. Equitalia, pertanto, non può effettuare la notifica direttamente.

E’ quanto sostenuto dalla Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna, con sentenza 12 ottobre 2015, n. 2005.

I giudici bolognesi, valorizzando le successive riformulazioni dell’articolo 26 comma 1 del Dpr 602/73, hanno sostenuto che solo nella vecchia formulazione l’invio diretto della cartella a mezzo raccomandata era prevista anche «da parte dell’esattore», ma che – a seguito dell’intervento normativo operato dell’articolo 12 del Dlgs 46/1999 – questo inciso è stato eliminato.

L’attuale formulazione della norma, secondo la Commissione, esclude ogni possibilità di notifica diretta da parte dell’agente della riscossione per il valore di atto sostanziale insito nella cartella.

La decisione della Commissione bolognese è in contrasto con l’orientamento risalente della Cassazione, che già con sentenza 6395/2014 (vedasi anche sentenza 23182 del 12 novembre 2015 e ordinanza 21558 del 22 ottobre 2015) ha affermato che in tema di riscossione delle imposte la notifica della cartella esattoriale può avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

CTR Emilia Romagna 12 ottobre 2015, n. 2005

 

Insanabilmente nulla la notifica non effettuata dal servizio postale nazionale

È insanabilmente nulla la cartella di pagamento emessa da Equitalia notificata con raccomandata a/r a mezzo di un’agenzia di privata di recapito.

Lo ha sancito al Commissione Tributaria Provinciale di Reggio emilia, che ha fatto proprio il principio espresso dalla Cassazione nella sentenza 2922/15 secondo la quale il ricorso alla raccomandata con avviso di ricevimento fa riferimento esclusivamente al servizio postale nazionale. E’ nulla, invece,  la notifica affidata ad un’agenzia privata di recapito.

Ctp Reggio Emilia 199.03.2015