Accertamento da indagini finanziarie anche nei confronti di soggetti non imprenditori o lavoratori autonomi

L’accertamento basato su indagini finanziarie e valido anche se effettuato nei confronti di soggetti non imprenditori. Lo ha stabilito la Suprema Corte, con sentenza depositata il 29 novembre 2017, n. 2855, con la quale i giudici di legittimità nella sentenza con la quale il contribuente lamentava di essere stato assoggettato ad accertamento induttivo del reddito basato sulle movimentazioni bancarie pur non essendo imprenditore o lavoratore autonomo e di aver subito l’inversione dell’onere probatorio sia relativamente ai versamenti effettuati sia per i prelevamenti.

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fonte: Il Sole 24 Ore

 

Indagini finanziarie: possibili anche su annualità precedenti la legge 413/91

L’amministrazione finanziaria e la Guardia di Finanza possono disporre indagini bancarie sui conti del contribuente anche per le annualità precedenti all’entrata in vigore dell’articolo 18 della legge 413/1991 senza che tale facoltà costituisca un’applicazione retroattiva della norma. Ciò non comporta infatti una modificazione sostanziale della posizione soggettiva del contribuente e non si traduce neppure nella violazione del principio di capacità contributiva perché i contribuenti possono far valere, in sede amministrativa e giurisdizionale, dati, notizie e chiarimenti idonei a dimostrare che gli importi esposti nei conti correnti non sono in contrasto con le dichiarazioni presentate.

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fonte: Il Sole 24 Ore

L’oggettiva difficoltà a reperire la documentazione esonera il contribuente dall’onere probatorio negli accertamenti bancari

Confermando parzialmente la sentenza dei giudici di prime cure, che avevano accolto l’appello del contribuente per mancata instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale, la Commissione Tributaria Regionale del Veneto ha ritenuto illegittimo l’avviso di accertamento nella parte in cui ricostruisce i redditi sulla base dei movimenti finanziari non documentati, stanti le “gravi difficoltà a reperire la documentazione bancaria risalente ad operazioni di oltre cinque anni essendo la stessa non più disponibile presso gli istituti di credito che dette operazioni avevano effettuato anche per il fatto che le numerose fusioni e incorporazioni avvenute con accorpamenti dei vari uffici hanno determinato conclamate e oggettive difficoltà organizzative di detti istituti”.

 

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Accertamento bancario: basta la ristretta base familiare per attribuire i movimenti personali alla società

I movimenti bancari dei soci possono essere attribuiti alla società  a base familiare per il solo fatto dello stretto legame tra società e soci.

E’ quanto deciso dalla CTR Lombardia con sentenza depositata il 21 gennaio 2016, n. 355. L’Agenzia delle Entrate aveva imputato alla società ricavi pari alle entrate ed alle uscite verificate nei conti correnti dei soci: la Commissione ha sancito che è sufficiente la dimostrazione che la titolarità dei rapporti è fittizia.

La Commissione ha altresì respinto l’eccezione di inapplicabilità della presunzione di conseguimento di redditi per i prelievi effettuati, che il contribuente aveva avanzato sulla base  luce della sentenza della Corte costituzionale 228/2014, che ha dichiarato l’illegittimità della norma con riferimento agli accertamenti bancari nei confronti dei lavoratori autonomi, per i quali vi è «fisiologica promiscuità delle entrate e delle spese professionali e personali». Tale circostanza dovrebbe essere a maggior ragione realizzata nel caso di soci persone fisiche.

CTR Lombardia, 21 gennaio 2016, n. 355

Grava sul contribuente l’onere probatorio negli accertamenti bancari

La Suprema Corte (sentenza 30 giugno 2015, n. 13369) ha ribadito che negli accertamenti bancari opera pienamente la presunzione di conseguimento dei ricavi pari ai movimenti finanziari non giustificati, superabile solo  con la prova contraria addotta dal contribuente.

Cassazione, sentenza 30 giugno 2015, n. 13369

Accertamento bancari: deve essere analitica la giustificazione delle movimentazioni

L’articolo 32, comma 2, del Dpr 600/73, che afferma che i singoli dati ed elementi risultanti dai conti bancari sono posti a base delle rettifiche e degli accertamenti, se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto nelle dichiarazioni o che non si riferiscono ad operazioni imponibili, va interpretato in senso restrittivo.

Secondo la Corte di Cassazione, infatti la prova  da fornire a cura del contribuente deve essere analitica in merito ad ogni singola movimentazione, che deve trovare riscontro con operazioni già evidenziate nelle dichiarazioni oppure estranee all’attività aziendale.

Cassazione, sentenza 11.03.2014, n. 6969

Nelle indagini bancarie valida la prova fornita per presunzioni semplici

La sezione VI della Corte di Cassazione (26.11.2014, n. 3777/15) ha ritenuto che, nell’accertamento da indagini finanziarie, la prova contraria possa essere data anche per presunzioni semplici, da sottoporre all’attenta valutazione del giudice.
In tal senso, in ossequio al principio di capacità contributiva, nelle indagini bancarie non devono essere considerati solo i maggiori ricavi ma anche l’incidenza percentuale dei costi, che vanno comunque detratti dall’ammontare dei prelievi non giustificati.

Cass. 26.11.2014, n. 3777

Indagini bancarie: PVC obbligatorio anche nel caso di indagini a tavolino

Anche nel caso di controlli a tavolino l’Agenzia delle Entrate deve essere approntato e notificato al contribuente verificato un P.V.C. o comunque di un verbale di chiusura delle indagini per il cui esame e per le eventuali sue difese il contribuente deve godere di un termine di giorni 60.

La mancanza di PVC determina l’illegittimità e la nullità degli avvisi  emessi senza il rispetto della procedura. La totale carenza di p.v.c. (e/o del verbale di completamento delle indagini) e la conseguente mancata consegna al contribuente non può esser giustificata dal fatto che il controllo fiscale non era consistito in una vera e propria verifica con l’accesso presso i locali aziendali ma da una mera richiesta di informazioni bancarie tramite questionario.

C.T.P. Treviso – Sezione III – Sentenza n. 874 del 3 dicembre 2014

 

Professionisti e indagini bancarie

L’attenuazione del segreto bancario per gli
architetti: la presunzione di
conseguimento di ricavi non dichiarati in
caso di versamenti o prelievi bancari
ingiustificati

Gli accertamenti bancari