Va giustificata nell’accertamento la mancata considerazione delle argomentazioni emerse in contraddittorio

Nell’accertamento da studi di settore è necessario il contraddittorio preventivo. Le argomentazioni addotte dal contribuente devono essere attentamente valutate ed i motivi che hanno indotto l’Agenzia delle entrate a non considerare la posizione del contribuente vanno giustificate nell’atto

Sentenza CTP Treviso 24.06.2011, n. 84

Studi di settore: illegittimo l’accertamento che non valuta l’omogeneità del contribuente al cluster

Negli accertamenti da studi di settore l’Ufficio deve verificare l’omogeneità della situazione aziendale del contribuente con il cluster nel quale è inserito. In mancanza di valutazione l’accertamento è illegittimo.

Sentenza CTP Treviso 23 settembre 2009, n. 94

Convegno su accertamento da studi di settore

Convegno Studi di settore p

Il rapporto tra fisco e contribuente è molto cambiato negli ultimi anni.
Ed in particolare è cambiato il rapporto tra le varie forme previste dal
fisco per effettuare i controlli sui contribuenti. Il legislatore della
grande riforma tributaria del 1972/73, introducendo l’obbligo quasi
generalizzato di tenuta delle scritture contabili aveva sicuramente
pensato ad un sistema di controllo analitico, basato esclusivamente
sul controllo della contabilità ufficiale del contribuente mediante
accessi, ispezioni e verifiche effettuati dall’organo accertatore.
Il proliferare della normativa fiscale, l’estensione degli obblighi
contabili ad un numero elevatissimo di contribuenti ha definitivamente
condotto il legislatore a prendere atto della impraticabilità di un
generalizzato ricorso a forme di accertamento analitico e ad
intervenire con provvedimenti volti alla determinazione presuntiva o
automatica dei redditi, specie nei confronti di imprese minori e
lavoratori autonomi. Tale processo iniziò già dal 1984 con la famosa
e contestatissima legge “Visentini ter” che prevedeva la possibilità per
gli uffici dell’amministrazione finanziaria di ricostruire il reddito delle
singole attività in base a “coefficienti presuntivi di reddito” basati sulle
caratteristiche principali dell’attività. L’esperimento fallì soprattutto
perché i metodi di costruzione di detti indici erano troppo opinabili e
pertanto facilmente contestabili dal contribuente.
La tendenza era comunque di passare a strumenti di determinazione
induttiva dei redditi: siamo transitati attraverso i “coefficienti presuntivi
di compensi e ricavi”, i “coefficienti di congruità”, la “minimum tax”, i
parametri, per giungere all’attuale strumento di determinazione
automatica del reddito rappresentata dagli Studi di settore, che
rappresenta la fase attuale di un processo di progressivo
ridimensionamento del valore probatorio delle scritture contabili a
beneficio di metodi di accertamento basati su strumenti “automatici”.
Questo non significa ovviamente l’abolizione dei sistemi di
accertamento analitico che assumono tuttavia nel nostro sistema
fiscale attuale un carattere molto selettivo, con l’obiettivo di
dissuadere dall’evasione, facendola apparire rischiosa e poco
conveniente, viste le possibilità di essere scoperti: i controlli non
servono tanto a produrre gettito immediato, ma a indurre i
contribuenti all’adempimento volontario. Statisticamente è stato
constatato che basta un numero anche modesto di controlli per
indurre i contribuenti all’autotassazione, ma è stato parimenti
verificato che tale effetto è fortemente vanificato dai “condoni fiscali”,
specie quelli come previsti dall’attuale normativa commisurate alle
imposte dichiarate, che si risolvono in un vero e proprio premio a chi
ha evaso di più.